Consultazione e rilascio dello Stato di disoccupazione

CONSULTAZIONE E RILASCIO DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE

L’art.1, comma 801 della Legge n. 205/2017 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 27 dicembre 2017, ha dato la possibilità alle Agenzie per il lavoro e ai soggetti iscritti all’albo nazionale accreditati ai servizi per il lavoro, di accedere ai dati relativi alle persone in stato di disoccupazione o a rischio di disoccupazione, così come definiti dall’art. 19 del D.Lgs 150/2015, attraverso il portale dell’ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro).

aggiornamento: 

Per la certificazione dello stato di disoccupazione è stato predisposto un modello che attesta la situazione lavorativa del soggetto e l’anzianità di iscrizione all’elenco anagrafico.
A richiesta degli interessati si rilascia il certificato storico modello C/2 o percorso lavoratore.

Il percorso lavoratore è l’elenco dei rapporti di lavoro effettuati in un determinato periodo e ordinati per data decrescente. I rapporti di lavoro visualizzati sono solo quelli registrati dai Centri per l’impiego della regione di appartenenza. Per ogni rapporto di lavoro sono visualizzate le date di assunzione (avviamento), trasformazione, proroga, interruzione (cessazione) del contratto di lavoro, che le imprese, per legge, devono comunicare ai Centri per l’impiego per ogni dipendente.

L’accesso alla banca dati informatica dell’ANPAL permetterà, finalmente, di avere certezza sullo status di disoccupazione dei lavoratori, nonché dello storico relativo alle precedenti assunzioni.

Nel triennio che ci siamo appena lasciati alle spalle si sono susseguiti diversi incentivi in favore di nuove assunzioni, Esonero contributivo triennale (comma 118 e ss. L. 190/2014), Esonero biennale 2016 (comma 178 e ss. L. 208/2015) e incentivo occupazionale Sud (D.D. del Ministero del Lavoro n. 367/2016 rettificato dal D.D. n. 18719/2016). La criticità che gli operatori del settore hanno dovuto affrontare stava nel fatto di non avere avuto a disposizione, all’atto dell’assunzione, un documento certo che attestasse lo status del lavoratore da assumere. Il modello C2 storico rilasciato dai Centri per l’impiego fotografava, infatti, solo la situazione lavorativa territorialmente competente, ne conseguiva che, se il soggetto era stato occupato precedentemente in un’altra Regione, il dato non era visibile e consultabile a livello nazionale a causa della mancanza di circolarità di informazioni tra i diversi centri per l’impiego. Questo deficit informatico ha generato spesso, in fase di verifica, il disconoscimento e la revoca degli incentivi occupazionali precedentemente concessi nei confronti delle aziende. Grazie a questa previsione di legge, si avrà certezza del diritto a beneficiare degli incentivi occupazionali e le aziende non subiranno più il rischio di vedersi recuperare i contributi anche a distanza di anni.

Ad avere accesso diretto alla consultazione dei dati saranno le Agenzie per il lavoro di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e i soggetti iscritti all’albo nazionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, tra cui i Consulenti del lavoro per il tramite della Fondazione Consulenti per il Lavoro. Per beneficiare di questa possibilità sarà dunque necessario essere delegati alla Fondazione Consulenti per il lavoro e partecipare alle attività iscrivendosi sul portale dell’ANPAL.

La norma è ufficialmente entrata in vigore il 01/01/2018, ma dovremo attendere ancora qualche mese prima di poter rilasciare la nuova certificazione dello Status di disoccupazione per permettere al portale dell’ANPAL di adeguare le procedure informatiche. Al momento, infatti, non abbiamo alcuna certezza in merito a quando sarà possibile operare con la nuova procedura, contattando gli operatori al servizio assistenza dell’ANPAL apprendiamo che non è ancora stata diffusa la notizia e che nessuna circolare in merito è stata ancora scritta.
Questo è un secondo importante passo per l’ANPAL, preceduto dal rilascio della DID (dichiarazione di immediata disponibilità). Dal 1° dicembre 2017, infatti, il soggetto in stato di disoccupazione, deve dichiarare la propria immediata disponibilità al lavoro (DID) sul portale dell’Anpal, registrandosi nell’area riservata.

CONSULTAZIONE E RILASCIO DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONEEssere privo di impiego e aver dichiarato la propria immediata disponibilità al lavoro sono le due condizioni che determinano formalmente l’inizio dello stato di disoccupazione.

La dichiarazione di immediata disponibilità potrà essere resa sul portale Anpal anche dalle persone a rischio di disoccupazione, ovvero i lavoratori e le lavoratrici dipendenti ancora occupati che abbiano ricevuto il preavviso di licenziamento.

Diversa la situazione per i soggetti percettori di un’indennità a sostegno del reddito, i quali non dovranno dichiarare la propria immediata disponibilità per il tramite del portale ANPAL, avendola già resa presso i centri per l’impiego.

Per accedere alla procedura informatica, il cittadino, in stato di disoccupazione (non percettore di indennità a sostegno del reddito) o a rischio di disoccupazione, dovrà registrarsi nell’area riservata sul portale dell’ANPAL inserendo una username e una password e selezionando nel menù “dichiarazione di immediata disponibilità”.

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E’ consigliabile munirsi preventivamente del pin INPS prima della richiesta di DID, in questo caso, una volta autenticato e inserite le informazioni personali e professionali, la dichiarazione di immediata disponibilità verrà rilasciata in via definitiva. Diversa invece la procedura in caso di soggetti privi del Pin INPS, questi ultimi si vedranno rilasciare una DID provvisoria che dovrà successivamente essere confermata presso il centro per l’Impiego.

L’Agenzia Nazionale per le Politiche del Lavoro sta pian piano tenendo fede agli impegni presi con le disposizioni normative dettate dal D.Lgs. 150/2015, ci auguriamo che le previsioni normative siano tempestivamente seguite da procedure informatiche all’altezza delle aspettative.

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