Il Consulente del Lavoro e le modalità d’esercizio della professione

Il Consulente del Lavoro e le modalità d’esercizio della professione

La professione di Consulente del Lavoro è stata inizialmente individuata con Legge n. 1815/39 ma trova una sua prima specifica regolamentazione con la Legge n. 1081/64 che istituisce l’albo dei Consulenti del Lavoro.

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A seguire, nel 1971 (Legge n. 1100/71) è stato costituito l’Ente di Previdenza e Assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL) e nel 1979 (Legge n. 12/79) è stato disciplinato l’ordinamento professionale definendone l’oggetto, i requisiti per l’iscrizione all’Albo, le modalità relative all’esercizio abusivo della professione, l’autotutela e la disciplina interna e il segreto professionale.

All’art. 1 della Legge 12 gennaio 1979, si legge: “Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro […], nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti”.

Il Consulente del Lavoro, pertanto, è un professionista dell’area Giuridico-Economica, che esplica le proprie funzioni nella gestione del personale, principalmente da un punto di vista amministrativo/contabile che svolge una serie di attività, anche quelle connesse alla gestione del personale erogando servizi, soprattutto, per le piccole e medie imprese.

Fino al 2007, per abilitarsi allo svolgimento della professione di Consulente del Lavoro, era sufficiente possedere il diploma di scuola superiore per poter accedere al propedeutico percorso di praticantato. Dal 2008 è invece necessario possedere la laurea triennale o quinquennale in materie Giuridiche/economiche o anche magistrale.

Conclusa la formazione accademica e conseguito il titolo universitario richiesto, l’aspirante consulente del lavoro deve svolgere un periodo di praticantato (tirocinio obbligatorio) di diciotto mesi presso lo studio di un consulente del lavoro già iscritto nell’albo da almeno cinque anni.

I principali compiti del Consulente del Lavoro, vanno dalla gestione vera e propria delle risorse umane (selezione del personale, organizzazione dei percorsi formativi, monitoraggio del personale, politiche di inclusione e pari opportunità, introduzioni di particolari forme di flessibilità lavorativa, introduzione di premialità, welfare, smart working, etc.) all’elaborazione delle buste paga e di tutti gli adempimenti ad esse connesse. L’iscrizione nell’Albo dei consulenti del lavoro non è consentita in permanenza del rapporto di lavoro, ai dipendenti degli istituti di patronato o delle associazioni sindacali dei lavoratori, agli esattori di tributi, ai notai e ai giornalisti professionisti.
Non è più prevista, invece, l’incompatibilità per l’accesso al tirocinio in costanza di rapporto di pubblico impiego.

Il Cdl dunque, una volta abilitato all’esercizio della professione, può scegliere se operare in proprio, in qualità di libero professionista, oppure con funzioni dirigenziali, in qualità di responsabile delle risorse umane quale figura interna di una PMI, a supporto del Management.
Inoltre, la gestione delle risorse umane affidata al Consulente del Lavoro è la chiave per una serena, corretta, lungimirante e affidabile gestione che, a lungo andare, favorisce lo sviluppo dei processi economici aziendali, la produttività e il benessere dei lavoratori.

Il Consulente del Lavoro che si occupa di risorse umane è, dunque, un professionista le cui competenze spaziano dall’economia e gestione aziendale fino alla psicologia e comunicazione, una professione che copre tutte le esigenze legate all’amministrazione e gestione delle risorse umane, è in grado di pianificare interventi di valutazione, motivazione, formazione e sviluppo delle risorse, oltre allo svolgimento delle normali attività contabili e amministrative “insite” della professione.

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