Sconto contributivo dello 0,8% – Con la circ. n. 43 l’INPS ha illustrato la disciplina dell’esonero introdotto dall’art. 1 comma 121 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), fornendo i primi chiarimenti e le istruzioni per la compilazione dei flussi UniEmens, comprese le modalità di recupero degli arretrati.

Si ricorda che la norma ha previsto, in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, un esonero dello 0,8% sulla quota IVS a carico del lavoratore, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico. L’esonero può essere fruito a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L’esonero consiste quindi in una riduzione dello 0,8% dell’aliquota di calcolo dei contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori. Pertanto, se la quota IVS a carico del lavoratore è del 9,19%, per l’anno 2022 questa si riduce all’8,39% (differenza tra 9,19% e 0,8%).
Tale esonero risulta cumulabile con gli esoneri contributivi previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione dovuta.

Con riferimento all’ambito soggettivo, i beneficiari dell’esonero sono tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, a prescindere dal settore (pubblico o privato) e dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore. Sono inclusi tutti i rapporti di lavoro, sia instaurati che instaurandi, compresi i contratti di apprendistato. Rimane fuori solo il lavoratore domestico.

Contributi lavoratori domestici 2022

Tuttavia, ai fini della fruizione è necessario il rispetto di una specifica condizione, attinente alla retribuzione percepita dal lavoratore. In sostanza, la retribuzione mensile del lavoratore, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, non deve eccedere l’importo di 2.692 euro.
Sul punto, l’INPS precisa che la riduzione dello 0,8% non spetterà al lavoratore per il mese in cui la soglia di 2.692 euro venga superata.

La norma prevede altresì che la soglia mensile di 2.692 euro debba essere maggiorata, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Pertanto, nel mese di competenza di dicembre 2022, la riduzione in trattazione sarà riconosciuta:
– sulla retribuzione corrisposta nel mese (se quest’ultima non ecceda il limite di 2.692 euro);
– sull’importo della tredicesima mensilità corrisposta nel medesimo mese (sempre se l’importo della mensilità aggiuntiva non ecceda i 2.692 euro).

Per i rapporti di lavoro dove la tredicesima viene erogata mensilmente, l’accesso alla riduzione per il rateo mensile sarà possibile nell’ipotesi in cui i ratei non superino, nel mese di erogazione, l’importo di 224 euro (pari all’importo di 2.692 euro/12). Resta ferma la condizione secondo cui la retribuzione lorda del mese, al netto dei ratei di tredicesima, non debba eccedere la soglia di 2.692 euro.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro nell’anno 2022, la riduzione contributiva potrà essere applicata anche sulle quote di tredicesima corrisposte nel mese di cessazione (sempre nel rispetto della soglia).

Per quanto concerne ancora le mensilità aggiuntive, l’INPS afferma che l’esonero non trova applicazione per la quattordicesima mensilità che, pertanto, resterà esclusa dall’agevolazione. Secondo l’Istituto, il dettato normativo prevede infatti l’applicazione della riduzione per la sola mensilità aggiuntiva della tredicesima.

Lo Sconto contributivo dello 0,8% è un incentivo alle assunzioni?

Con la circolare in commento l’INPS precisa inoltre che ai fini della fruizione dell’esonero non è necessario il rispetto sia delle condizioni di cui all’art. 31 del DLgs. 150/2015, in quanto tale misura non si configura come un incentivo all’assunzione, sia della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato (l’agevolazione non è altresì subordinata all’autorizzazione della Commissione europea). Non è necessario neanche il possesso del DURC da parte del datore di lavoro.

In ultimo, l’INPS detta le istruzioni per la compilazione del flusso UniEmens. In particolare, i datori di lavoro dovranno esporre, a partire dal flusso UniEmens di competenza di marzo 2022 (mese di pubblicazione della circolare in commento), i lavoratori per i quali spetta l’esonero. A tal fine sono stati istituiti i codici causale “L024” ed “L025” (quest’ultimo con riferimento alla tredicesima mensilità o al rateo corrisposto mensilmente). Con riferimento ai mesi pregressi la valorizzazione dell’elemento “AnnoMeseRif” può essere effettuata esclusivamente nei flussi di competenza di marzo, aprile e maggio 2022.

I datori di lavoro agricoli saranno invece tenuti a indicare i lavoratori per i quali trova applicazione l’esonero dal mese di competenza aprile 2022 e a inviare, dal 1° al 31 maggio 2022, nuovi flussi che sostituiscono quelli già trasmessi se nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 il lavoratore non aveva diritto alla riduzione.