Busta paga pagamento tracciato da luglio 2018

Busta paga pagamento tracciato da luglio 2018

Dopo anni di battaglie, il Governo introduce finalmente una norma che tutela il lavoratore contro gli abusi di quei datori di lavoro che fanno firmare buste paga non corrispondenti alla realtà, ossia di importo superiore rispetto alla retribuzione nei fatti liquidata. Se ne era parlato da mesi. Alcuni contrari, alcuni a favore, ma quello che sicuramente scaturisce dalla novella introdotta nella Legge di Bilancio 2018 è che si dà per la prima volta valore alla nostra cara Costituzione; ed in particolare, all’art. 36:

  • “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”.

Vediamo quindi nel dettaglio quali saranno i nuovi canali previsti per il pagamento dello stipendio da parte dei datori di lavoro e soprattutto quali saranno le sanzioni in caso di versamento difforme rispetto ai mezzi scelti dal Legislatore.

Stop ai contanti – La novità, che investe i datori di lavoro da luglio 2018 (ossia sei mesi dopo l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018), stabilisce l’impossibilità di poter retribuire il lavoratore in contanti. Dunque, la pratica tanto diffusa delle aziende di retribuire i propri dipendenti senza traccia alcuna, dovrà essere presto abbandonata. Addio, quindi, all’abitudine per i furbetti di pagare solo metà della busta paga o stipendi che non raggiungono il mimino stabilito dal CCNL applicato: come prova del pagamento vale solo la tracciabilità del denaro.

Inoltre, altro aspetto estremamente importante è che la firma sulla busta paga non costituirà prova dell’avvenuto pagamento. Anche in questo caso, la scusa del datore di lavoro di far valere la firma del dipendente sul cedolino come prova del fatto di aver versato l’importo indicato sullo stesso, non più essere fatto valere.

Quali saranno, quindi, i mezzi previsti per retribuire i lavoratori?

Ebbene, innanzitutto c’è da dire che i soggetti interessati dalla novità sono i datori di lavoro privati che hanno alle proprie dipendenze un lavoratore con rapporto di lavoro di tipo subordinato (di qualsiasi natura), nonché il committente con riferimento ai rapporti instaurati con l’istituto della co.co.co.

Restano, pertanto, salvi dalla disposizione esclusivamente i datori di lavoro di colf e badanti e le P.A.

Detto ciò, il lavoratore potrà percepire la retribuzione con l’accredito unicamente secondo le seguenti modalità:

  • bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
  • pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale indicato dal datore di lavoro;
  • emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. Da notare che l’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, purché di età non inferiore a sedici anni.

L’obiettivo – come detto – è contrastare la pratica di corrispondere, spesso sotto ricatto di licenziamento, un importo più basso rispetto a quello indicato sul cedolino, in modo tale da apparire regolare agli occhi dello Stato e, nello stesso tempo, risparmiare sulle spese di personale. Peraltro questa pratica consente all’azienda di scaricare costi del personale che non ha mai avuto e, sotto un profilo fiscale, accumulare utili extra bilancio.

Per chi non si adeguerà alle nuove regole ci saranno pesanti sanzioni, che vanno da 1.000 a 5.000 euro.

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