Bonus 200 euro per dipendenti e autonomi – Il DL 50/2022 (c.d. DL “Aiuti”) introduce un’indennità di 200 euro in favore di diverse categorie di lavoratori, nonché pensionati, disoccupati e percettori di reddito di cittadinanza, quale strumento di sostegno al reddito e di supporto contro la crescita dei prezzi, stabilendo tuttavia modalità di erogazione differenti in base alla tipologia di beneficiario.

Iniziando dai lavoratori dipendenti, l’art. 31 riconosce una somma una tantum di 200 euro ai lavoratori di cui all’art. 1 comma 121 della L. 234/2021 e che abbiano beneficiato nei primi quattro mesi dell’anno 2022 dell’esonero dello 0,8% della quota IVS a loro carico per almeno una mensilità. Tali lavoratori non devono essere inoltre titolari delle prestazioni previste dal successivo art. 32. L’indennità viene riconosciuta una sola volta anche in presenza di più rapporti di lavoro ed è corrisposta dal datore in corrispondenza della mensilità di luglio 2022. L’erogazione avviene in via automatica, ma è necessaria la presentazione di una dichiarazione del lavoratore che attesti di non essere titolare di uno dei trattamenti di cui all’art. 32. Il credito maturato dal datore di lavoro potrà essere recuperato mediante la denuncia contributiva mensile, secondo le istruzioni che saranno fornite dall’INPS.

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L’art. 32, commi 1-7 dispone poi che l’INPS eroghi d’ufficio, per la mensilità di luglio 2022, un’indennità di 200 euro anche ai soggetti residenti in Italia “titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione”, a condizione che detti trattamenti decorrano entro il 30 giugno 2022 e che il reddito personale assoggettabile ad IRPEF non superi, per l’anno 2021, il tetto di 35.000 euro. L’indennità verrà corrisposta a ciascun soggetto avente diritto una sola volta, anche nel caso in cui il soggetto percettore svolga attività lavorativa.

L’indennità spetta anche, previa presentazione della domanda, ai lavoratori domestici che, alla data del 18 maggio 2022, abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro, nonché, d’ufficio ai soggetti percettori di NASpI, DIS-COLL a giugno 2022 e, nel corso dell’anno 2022, dell’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021 (commi 8-10).
Il bonus da 200 euro potrà inoltre essere richiesto dai titolari di rapporti di co.co.co. ex art. 409 c.p.c. attivi il 18 maggio 2022, che siano iscritti alla Gestione separata, a condizione che non percepiscano trattamenti pensionistici, non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e che il reddito percepito dai predetti rapporti per l’anno 2021 non superi i 35.000 euro (comma 11). Il comma 12 prevede l’erogazione dell’una tantum anche ai lavoratori che nel 2021 abbiano beneficiato di una delle indennità ex art. 10, commi da 1 a 9, del DL 41/2021 e dell’art. 42 del DL 73/2021, mentre i commi da 13 a 16 prevedono l’erogazione, previa presentazione della domanda: ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e ai lavoratori intermittenti che nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate da cui abbiano ricavato un reddito non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021; ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati e un reddito derivante da tali rapporti fino a 35.000 euro per l’anno 2021; ai lavoratori autonomi occasionali senza partita IVA non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie per i quali risulti almeno un contributo mensile per il 2021 e che siano già iscritti alla Gestione separata alla data del 18 maggio 2022; agli incaricati alle vendite a domicilio con reddito nell’anno 2021 derivante da queste attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata.

L’indennità di 200 euro andrà ad integrare anche la rata mensile di luglio 2022 dei nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza (RdC), con esclusione del caso in cui uno dei componenti percepisca una delle indennità di cui art. 31 o di cui ai commi da 1 a 16 dell’art. 32 in esame. Le indennità di cui sopra non costituiscono reddito ai fini fiscali e non sono tra loro compatibili.

Un’indennità una tantum viene prevista anche in favore di lavoratori autonomi e professionisti iscritti all’INPS e ai professionisti iscritti ad una cassa di previdenza obbligatoria ex DLgs. 509/94 e DLgs. 103/96 dall’art. 33 del DL 50/2022, mediante l’istituzione di apposito Fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2022.

L’indennità è riconosciuta ai lavoratori autonomi e professionisti che:
– non abbiano fruito dell’indennità di cui agli artt. 31 e 32;
– abbiano percepito nel periodo d’imposta 2021 un reddito complessivo non superiore all’importo stabilito dal decreto attuativo (che dovrà definire criteri e modalità di concessione).