L’inizio di una nuova lavorazione assicurabile si riferisce a quei datori di lavoro che, essendo già in possesso di una posizione assicurativa INAIL, comincino una lavorazione che non è ricompresa nei rischi già in essere.

Il caso tipico è quello dell’azienda che effettua costruzione di macchinari industriali e inizia a eseguire anche attività di installazione. Essa in precedenza era classificata alla sola voce 6321 che, letta congiuntamente all’intestazione del gruppo 6300, prevede “Macchine e meccanismi: costruzione, trasformazione e riparazione in officina di macchine operatrici, esclusi l’installazione e il montaggio in opera”; per quest’ultima è applicabile, unitamente alla manutenzione svolta presso terzi, la voce 3600.

Come per ogni variazione di rischio, l’inizio di una nuova lavorazione deve essere comunicato all’Istituto entro 30 giorni, questo affinché l’INAIL provveda ad assegnare la nuova voce di tariffa.
Nel caso in cui l’azienda effettui una denuncia di nuovo lavoro con una lavorazione incompatibile con i rischi già in essere, è compito delle sedi territoriali dell’Istituto richiedere la presentazione di apposita denuncia di variazione.

È opportuno segnalare che i datori di lavoro devono porre grande attenzione alla comunicazione di inizio di una nuova lavorazione. Infatti, ove omettano l’invio dell’apposita denuncia telematica di variazione, quando emergerà, solitamente tramite accertamento ispettivo, l’omissione di tale adempimento, l’Istituto potrà richiedere i premi arretrati corredati dalle sanzioni per evasione.
Si tratta del cosiddetto addebito per differenza tasso, che rappresenta una delle classiche attività ispettive poste in essere dai funzionari di vigilanza dell’INAIL, i quali provvedono alla sistematica verifica del rischio assicurato anche attraverso incrocio con ulteriori banche dati dalle quali si possa evincere un’omessa denuncia di variazione.

Ovviamente la necessità di aprire una nuova voce di rischio deve essere sempre valutata in rapporto alla tariffa dei premi vigente all’atto della variazione; si pensi, ad esempio, a quell’azienda con inquadramento nel settore “Industria” che effettui lavori di decorazione esterna di palazzi e condomini e successivamente inizi un’attività di costruzione vera e propria.
Qualora la nuova lavorazione iniziasse oggi, non vi sarebbe bisogno di alcuna variazione, in quanto la voce 3100 della vigente Tariffa approvata con decreto interministeriale del 27 febbraio 2019 comprende entrambe le attività.
Se, invece, la nuova lavorazione fosse iniziata nel corso del 2018, la variazione sarebbe stata necessaria, poiché, all’epoca, era applicabile un diverso riferimento tariffario (voce 3110 per la costruzione e voce 3140 per la decorazione, ove effettuata a sé stante).

La denuncia di una nuova lavorazione assicurata va tenuta ben distinta dalla comunicazione di nuova Gestione tariffaria che consegue all’apertura all’INPS di una matricola con differente inquadramento.

Variazione

Le variazioni dell’attività che comportino modificazioni di estensione e di natura del rischio (tipo di lavorazione svolta, macchinari diversi da quelli denunciati, inclusione nel rapporto assicurativo di altri lavoratori) devono essere comunicate all’Inail.

Anche l’apertura di una nuova sede di lavoro è una variazione, in quanto il datore di lavoro è già titolare di un rapporto assicurativo.
Devono essere comunicate anche le variazioni riguardanti l’individuazione del titolare dell’azienda, il suo domicilio e la sua residenza, nonché la sede dell’azienda stessa.

I datori di lavoro del settore marittimo devono comunicare tutti gli eventi riguardanti le modificazioni soggettive e oggettive delle posizioni assicurative del settore navigazione successive alla prima iscrizione.

La mancata comunicazione all’Inail delle variazioni intervenute comporta l’applicazione di sanzioni civili o amministrative.

Le imprese e i loro intermediari devono effettuare la comunicazione relativa a variazioni anagrafiche, aperture e cessazioni di Pat (Posizioni assicurative territoriali) nonché cessazione di attività, attraverso il servizio telematico ComUnica. Diversamente, le denunce di variazioni inerenti il rischio assicurato ai sensi dell’applicazione delle Tariffe dei premi, quelle riguardanti le posizioni assicurative del settore navigazione nonché i dati retributivi devono essere comunicati direttamente all’Inail con modalità telematica.
I soggetti che non sono imprese e i soggetti con polizze speciali e con posizioni assicurative del settore navigazione, per i quali non è previsto l’utilizzo della Comunicazione unica, devono effettuare tutte le denunce direttamente all’Inail con modalità telematica.

L’Inail rilascia un certificato attestante la variazione del rapporto assicurativo sulla base degli elementi indicati nella denuncia di variazione, a seconda del tipo di variazione, che contiene le seguenti informazioni:

  • il codice ditta
  • il numero della/e Pat (Posizione/i assicurativa/e territoriale/i) aperta o cessata, la relativa data di inizio dell’attività assicurata o di cessazione della posizione, la classificazione delle lavorazioni svolte secondo le voci delle tariffe dei premi in caso di istituzione Pat
  • la data di inizio o fine del rischio assicurato o del soggetto assicurato artigiano
  • il tasso di premio applicato, la classe di rischio per gli artigiani, gli altri elementi previsti dalla legge per le polizze speciali
  • la data di inizio della riclassificazione o del reinquadramento
  • l’importo del premio (e delle sanzioni civili in caso di ritardo nella denuncia delle lavorazioni o delle retribuzioni)
  • fac-simile della sezione Inail del modello F24.

Per le variazioni riguardanti il settore marittimo l’Inail rilascia un certificato attestante la variazione del rapporto assicurativo relativo alla posizione assicurativa navigazione (Pan), sulla base degli elementi indicati nella denuncia di variazione (ad esempio apertura di una nuova Pan, variazione di dati della nave, tabella minima di armamento, dati retributivi, ecc.), con indicazione dell’aliquota tariffaria applicata, dell’importo del premio (e delle sanzioni civili in caso di ritardo nella denuncia delle lavorazioni o delle retribuzioni) e del facsimile della sezione Inail del modello F24.

Si pensi al caso in cui un’azienda inquadrata nel settore “Terziario”, ed esercente attività di autosalone, apra all’INPS una matricola inquadrata al settore “Industria” per l’officina di riparazione autovetture.
In questa situazione non basterà presentare all’INAIL una denuncia di variazione connessa all’inizio di una nuova lavorazione, ma occorrerà aprire necessariamente una nuova posizione assicurativa in quanto l’inquadramento risulta essere diverso e la gestione tariffaria INAIL deve corrispondere con l’inquadramento INPS per natura e decorrenza.

I datori di lavoro devono prestare particolare attenzione all’adempimento

Anche in tale ultimo caso l’attenzione da parte dei datori di lavoro, o dei loro intermediari, dovrà essere massima, in quanto è assai agevole per l’Istituto assicurativo verificare se, nel caso di difforme inquadramento, vi siano premi da recuperare.
È infatti sufficiente un incrocio di dati tra i due Istituti previdenziali e assicurativi (INPS e INAIL) per individuare eventuali discrasie di inquadramento gestionale tra i due enti.

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