Modello 730 e datore di lavoro incapiente: cosa fare?

730
, , , , ,

Modello 730 e datore di lavoro incapiente: cosa fare e quali alternative ci sono?

Modello 730 e datore di lavoro incapiente

Domanda – Un lavoratore dipendente, che ha maturato un consistente credito IRPEF relativo all’anno 2021, quale comportamento deve tenere nel caso in cui sia a conoscenza del fatto che il proprio datore di lavoro è incapiente? I tempi di rientro del rimborso potrebbero essere lunghi, tanto che potrebbe addirittura verificarsi l’impossibilità di ottenere l’intero ammontare spettante entro la fine dell’anno. In questi casi, è consentito presentare il 730 qualificandosi come dipendente senza sostituto, ottenendo così il rimborso direttamente da parte dell’Agenzia delle Entrate?
Detrazione spese veterinarie 730 2021

Risposta – L’utilizzo del modello 730 – da parte dei contribuenti ammessi a tale dichiarativo – risulta interessante perché si tratta di uno strumento che normalmente riduce i tempi di rimborso.

Le somme a credito vengono rimborsate mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante sulla prima retribuzione utile, e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione. I rimborsi vengono effettuati da parte del datore di lavoro a partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio, mentre per i pensionati il mese di riferimento è quello di agosto.

Tuttavia, per quanto riguarda i datori di lavoro privati, il meccanismo può talvolta presentare delle criticità, laddove il datore di lavoro risulti “incapiente”. Occorre infatti ricordare che il datore di lavoro è tenuto a riconoscere ai propri dipendenti le somme a credito emergenti dal modello 740/4, ma solo nel limite dell’ammontare complessivo delle ritenute fiscali effettuate nel medesimo periodo.

Può quindi accadere che le ritenute operate dal datore di lavoro non siano complessivamente sufficienti a “coprire” tutti i rimborsi da erogare.

Come previsto dal Decreto del Ministero delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164 –  le somme risultanti a credito sono rimborsate mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante nel mese di luglio, ovvero utilizzando, se necessario, l’ammontare complessivo delle ritenute operate dal medesimo sostituto.

Nel caso in cui anche l’ammontare complessivo delle ritenute risulti insufficiente a consentire il rimborso delle somme risultanti a credito, il sostituto rimborsa gli importi residui operando sulle ritenute d’acconto dei mesi successivi dello stesso periodo d’imposta.

Se il datore di lavoro è incapiente, pertanto, il rimborso spettante al dipendente può risultare “frazionato” su più mesi, ed è anche possibile che si arrivi al mese di dicembre senza che vi sia stato modo di rimborsare al lavoratore tutto il credito spettante. In questo caso, la CU certificherà la quota parte di mancato rimborso, per il riporto all’anno successivo.

Veniamo al punto: per ovviare a questa situazione, può il lavoratore dipendente presentare il modello 730 qualificandosi come lavoratore privo di sostituto, facendo così intervenire direttamente l’Agenzia delle Entrate per quanto riguarda l’erogazione del rimborso? Sfortunatamente, la risposta è negativa.

Infatti, la presentazione del modello 730 “senza sostituto” è consentita esclusivamente ai contribuenti che si trovano nelle seguenti condizioni:

  • aver percepito nel 2021 redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
  • assenza di un sostituto d’imposta che sia tenuto a effettuare il conguaglio;
  • presentazione del modello 730 a un centro di assistenza fiscale (Caf-dipendenti) o a un professionista abilitato, oppure utilizzo del modello 730 precompilato direttamente all’Agenzia delle entrate.

Inoltre, il modello “730 dipendenti senza sostituto” può essere utilizzato anche dall’erede che presenta la dichiarazione per un contribuente deceduto, a condizione che quest’ultimo abbia percepito nel 2021 redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che consentono la presentazione del modello 730.

Nel caso proposto, quindi, posto che il sostituto d’imposta è ancora presente – per quanto si preferirebbe “evitarlo” in quanto incapiente – non è possibile utilizzare il “730 senza sostituto”.

Occorre infatti ricordare che la possibilità di fare ricorso a questa modalità di compilazione del modello 730, anche in presenza di un sostituto di imposta, era stata concessa dall’articolo 159 del cd. decreto Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77), proprio con la finalità di evitare problemi di capienza, ma si è trattato di una specifica deroga che ha riguardato esclusivamente il periodo di imposta 2019, ovvero il Modello 730/2020 riferimento 2019, introdotta in ragione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Con il citato articolo, infatti, era stato disposto, al fine di superare le difficoltà che si potevano verificare nell’effettuazione delle operazioni di conguaglio da assistenza fiscale per l’insufficienza dell’ammontare complessivo delle ritenute operate dal sostituto d’imposta, che i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati all’articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 potessero adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalità indicate all’articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (ovvero “730 senza sostituto”) anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio.

Quanto sopra, ribadiamo, valeva tuttavia esclusivamente con riferimento al periodo d’imposta 2019.

La misura prevista dall’articolo 159 del D.L. Rilancio non è stata successivamente riproposta, pertanto, nel caso descritto il contribuente potrà orientare la propria scelta solo sulla presentazione del modello 730, attendendo più tempo per il rimborso in ragione dell’incapienza del proprio datore di lavoro, oppure optare per la presentazione del Modello Redditi 2022 anno di imposta 2021, richiedendo in quella sede il rimborso del credito, rimborso che tuttavia avverrà con tempi che non è possibile prevedere con esattezza, ma che con ogni probabilità non saranno brevi.

(Visited 506 times, 2 visits today)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *