Lavoro full time e part time contemporaneamente ?

È possibile avere un lavoro full time e uno part time insieme?

Lavoro full time e part time contemporaneamente

Posso svolgere contemporaneamente un rapporto di lavoro full time e uno a tempo parziale?

 
Lavoro full time e part time contemporaneamente

Lavoro full time e part time contemporaneamenteIl doppio lavoro è lecito o può essere un valido motivo per il licenziamento per giusta causa? Cosa dice la legge? In quali casi si può svolgere un’altra occupazione? Quali sono i limiti da rispettare? Proviamo a capirlo insieme nelle prossime righe.

Soprattutto nell’attuale periodo storico, caratterizzato da una forte crisi economica, un lavoratore potrebbe avere l’esigenza di fare più lavori, per riuscire a guadagnare uno stipendio complessivo adeguato alle proprie esigenze.

In modo particolare ciò avviene per i part time, mentre per il tempo pieno risulta un po’ difficile la conciliazione con un’altra attività lavorativa. Bisogna, infatti, considerare che la legge impone un tetto massimo di 48 ore settimanali e specifici turni di riposo, come vedremo.

Ciò non toglie, però, che un soggetto possa lavorare come autonomo nel tempo libero, per arrotondare, quindi con la ritenuta d’acconto o attraverso una partita iva.

In ogni caso, la seconda occupazione non deve essere svolta durante l’orario della prima, e non deve entrare in conflitto con essa. Un dipendente deve sempre rispettare l’obbligo di fedeltà, di riservatezza e il divieto di concorrenza sleale.

Se hai avuto la fortuna di trovare non solo un posto di lavoro, ma anche un secondo, e non vuoi farti sfuggire l’occasione di raddoppiare lo stipendio, la prima cosa da considerare è se ci sono incompatibilità tra i due contratti o altri divieti di legge che ti impediscono di accettare due posti di lavoro nello stesso tempo. E la prima questione che salta subito all’occhio è quella costituita dal tempo: a meno di dividere in due a giornata e non dormire la notte è impossibile svolgere, contemporaneamente, due contratti di lavoro a tempo pieno. Non resta, quindi, che verificare se è possibile svolgere contemporaneamente un lavoro part time e uno full time.

Quando è possibile il doppio lavoro?

Al giorno d’oggi succede spesso, che un dipendente, abbia l’esigenza di impegnarsi in un secondo lavoro per fare fronte alle diverse spese da sostenere.
Ciò avviene in modo particolare quando si tratta di contratti lavorativi part time, che non permettono quindi di avere uno stipendio pieno.

Quando si presenta una necessità di questo tipo, però, spesso il dipendente non sà bene come comportarsi, non conosce le norme di riferimento, e rischia di non rispettare alcuni limiti imposti dalla legge. E’, quindi, molto importante informarsi per evitare spiacevoli conseguenze come il licenziamento per giusta causa.

A tal proposito la Corte Suprema ha stabilito la necessità di valutare caso per caso per analizzare una eventuale incompatibilità tra due occupazioni, anche se in linea di massima ci sono alcune linee guida da seguire.

In genere l’azienda non può contestare il doppio lavoro di un dipendente, se questo viene svolto al di fuori degli orari lavorativi, non ha ripercussioni sul rendimento, non è in conflitto o in concorrenza con esso.

Indice

  • 1 Doppio lavoro: l’orario
  • 2 Doppio lavoro: la concorrenza
  • 3 Doppio lavoro: obbligo di riservatezza
  • 4 Pubblici dipendenti
  • 5 Quando può scattare il licenziamento per giusta causa?

Doppio lavoro: l’orario

Ci sono diverse questioni da valutare per stabilire se sia possibile un lavoro part time e uno full time nello stesso tempo e con due diverse aziende. La prima è costituita dal divieto di non superare il monte ore massimo a settimana previsto dalla legislazione [1] a tutela del lavoratore: il limite massimo di tempo che si può lavorare in una settimana è attualmente di 48 ore. Poiché questo tetto non può mai essere travalicato, risulterà impossibile accettare, nello stesso tempo, un contratto di lavoro a tempo pieno e uno a tempo parziale.

È invece possibile svolgere contemporaneamente più rapporti di lavoro part time contemporaneamente, alle  dipendenze di più datori di lavoro, fermo restando il predetto limite massimo di orario a settimana che, come detto, è di 48 ore [2].

Il dipendente che intende svolgere contemporaneamente un lavoro full time e uno a tempo parziale deve comunicare ai due datori di lavoro l’ammontare delle ore in cui può prestare la propria attività ai fini della verifica del rispetto dei limiti indicati [3]. Il datore di lavoro deve infatti garantire al lavoratore part-time il rispetto:

  • della durata massima settimanale (o media nel periodo di riferimento) della prestazione [4];
  • del diritto al riposo settimanale (almeno 24 ore consecutive ogni 7 giorni [5]);
  • del diritto al riposo giornaliero (11 ore consecutive ogni 24 ore [6]).

Infine, per quanto riguarda il riposo settimanale, il Ministero del Lavoro con un interpello del 2006 ha confermato che «nelle ipotesi di cumulo di più rapporti di lavoro a tempo parziale con più datori di lavoro, resta fermo l’obbligo del rispetto dei limiti di orario di lavoro e del diritto al riposo settimanale del lavoratore».

Doppio lavoro: la concorrenza

La concorrenza

Un altro importantissimo aspetto da considerare, per evitare di subire sanzioni, è il divieto di concorrenza.

L’art. 2105 del codice civile, infatti, afferma che:

Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizi

Perciò non è consentito svolgere attività alle dipendenze di aziende che operano nello stesso settore, se non c’è il consenso da parte di entrambe.

Si tratta di un divieto che cessa nel momento in cui c’è la risoluzione del rapporto, se non viene stipulato il cosiddetto patto di non concorrenza.

Doppio lavoro: obbligo di riservatezza

Il terzo importante obbligo di cui deve tenere conto il dipendente che accetta un secondo posto di lavoro part time è rispettare la riservatezza delle due aziende. Egli non può, in particolare, divulgare le notizie attinenti all’impresa, né quelle coperte da segreto, né quelle che, pur avendo un carattere “neutro”, se diffuse all’esterno possono costituire un pregiudizio per il datore di lavoro.

La violazione del divieto di rivelare segreti professionali e scientifico-industriali costituisce reato [7].

La violazione viene punita secondo quanto previsto dall’art. 622 del codice penale:

Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da trenta euro a cinquecentosedici euro.

Pubblici dipendenti

Tutto quanto detto non vale per i dipendenti pubblici: per loro, infatti, il rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione deve essere esclusivo, salvo alcune particolare eccezioni.

In pratica è vietato:

  • avere altri incarichi presso privati o società con scopo di lucro
  • svolgere attività industriali e commerciali
  • svolgere incarichi non assegnati dalla propria amministrazione

Per alcune occupazioni è necessario avere una specifica autorizzazione, Ad ogni modo esso non deve essere:

  • illecito
  • compromettere l’impegno per la P.A.
  • causare un conflitto di interessi

Non è, invece, obbligatorio chiedere l’autorizzazione per i seguenti incarichi:

  • insegnanti
  • docenti universitari
  • personale sanitario

Il doppio lavoro part time

Dopo avere visto in quali casi il secondo lavoro può essere legittimo, vediamo ora di analizzare cosa avviene nel caso di più occupazioni part time.

La Corte di Cassazione si è pronunciata in merito, con la sentenza 13196/2017, affermando che un datore di lavoro non può in alcun modo impedire al dipendente di avere un secondo lavoro, se in orario compatibile e svolto per un settore non in diretta concorrenza.

Ovviamente un soggetto ha tutto il diritto di cercare un secondo impiego, soprattutto quando il reddito del primo non è sufficiente a garantire un sostentamento dignitoso.

Ovviamente tale possibilità si può verificare solo con due part time, dato che la legge impone un limite massimo di 48 ore lavorative totali. Quindi un lavoratore non può avere un contratto full time di giorno e uno part time di notte.

E’ possibile, invece, svolgere un’attività autonoma nel proprio tempo libero, per arrotondare, come vedremo nel prossimo paragrafo.

un articolo dedicato lo trovi qui E’ possibile fare due lavori a part time e fino a che orario massimo?

Il doppio lavoro come autonomo

Succede di frequente che, per guadagnare un po’ di più, un soggetto decida di portare avanti un’attività autonoma, oltre a quella da dipendente.

Ovviamente il tutto deve essere svolto in maniera regolare, quindi con la ritenuta d’acconto o con una partita iva.

In questo caso il datore di lavoro può contestare la situazione se:

  • se non c’è compatibilità di orari
  • se il soggetto agisce in diretta concorrenza con l’azienda

E’ utile precisare che la partita iva è obbligatoria quando l’attività viene svolta in modo abituale e con continuità. In tal senso non è determinante valutare il reddito, come molti pensano, infatti il limite non è di 5 mila euro annuali. Vengono considerati, invece, altri aspetti, come l’organizzazione stessa del secondo lavoro.

Ad esempio fare l’elettricista ogni tanto per alcuni conoscenti è diverso dall’avere un sito web personale, la pubblicità su alcuni giornali, un ufficio, ecc.

Quando può scattare il licenziamento per giusta causa?

Nei paragrafi precedenti abbiamo visto nel dettaglio in quali casi sia possibile svolgere un doppio lavoro in modo regolare. Ma, se non vengono rispettati i limiti che abbiamo elencato ci possono essere delle serie conseguenze per il dipendente sia privato che pubblico.

L’azienda, infatti, potrebbe effettuare un licenziamento per giusta causa, considerando il comportamento del lavoratore piuttosto grave, e in grado di portare dei danni all’attività lavorativa, ad esempio divulgando informazioni delicate, o non rispettando l’orario di lavoro.

Chi viene licenziato in questo modo non ha nemmeno il diritto di ricevere un periodo di preavviso, dato il verificarsi di una totale mancanza di fiducia che rende impossibile il proseguimento del contratto anche per un solo ulteriore giorno.

Ovviamente il soggetto ha poi la facoltà di contestare la decisione, impugnando il provvedimento:

  • inviando una PEC o raccomandata AR all’azienda entro 60 giorni
  • depositando il ricorso in tribunale entro 180 giorni
[1] D.l.vo 66/2003.

 

[2] Il limite massimo di 48 ore deve essere calcolato, come media, in un periodo di riferimento non superiore a 4 mesi, elevabile dalla contrattazione collettiva a 6 mesi (12 a fronte di ragioni obiettive, tecniche o organizzative).

Nel periodo di riferimento, per il calcolo della media non sono presi in considerazione i periodi di ferie annue e le assenze per malattia o infortunio e gravidanza. Tutti i restanti periodi di assenza con diritto alla conservazione del posto (ad esempio sciopero) restano, invece, compresi nel periodo di riferimento, sia pur con indicazione delle ore pari a zero.

Poiché il limite legale va verificato su un periodo più ampio della settimana, sono possibili prestazioni superiori a 48 ore nell’arco di 7 giorni, purché vi siano settimane lavorative di meno di 48 ore, in modo da effettuare una compensazione.

[3] Circ. Min. Lav. 3 marzo 2005 n. 8.

[4] Art. 4 D.Lgs. 66/2003.

[5] Art. 9 D.Lgs. 66/2003.

[6] Art. 7 D.Lgs. 66/2003.

[7] Artt. 622 e 623 cod. pen.

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