Rettifica dati UniEmens nuova procedura per le regolarizzazioni con DM-VIG
L’INPS, al fine di assicurare la corretta gestione dei flussi UniEmens di regolarizzazione inoltrati dai datori di lavoro, ha recentemente introdotto una nuova procedura riguardante i flussi di variazione.
Tale novità non riguarda i flussi senza valenza contributiva o che siano inerenti a denunce UniEmens in stato errato ovvero conseguenti a note di rettifica.
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In particolare, tale procedura prevede che, prima di poter procedere alla trasmissione di un flusso regolarizzativo, l’impresa debba inviare, tramite cassetto bidirezionale, utilizzando l’oggetto definito “Uniemens – Regolarizzazione (DM-VIG) – Invio documentazione”, la specifica documentazione richiesta dall’Istituto.
Tale trasmissione comporterà l’automatica generazione di un ticket, che consiste nel protocollo INPS attestante l’avvenuto invio della comunicazione, e che dovrà essere inserito nel flusso.
Per ogni regolarizzazione dovrà essere specificato il relativo tipo regolarizzazione (TipoRegolarizz), e dovranno essere indicate nuove informazioni diversificate per ogni Tipo Regolarizzazione, sia nella denuncia individuale che in quella aziendale.
Le imprese e gli intermediari autorizzati potranno verificare l’esito della regolarizzazione (emissione DM10/VIG) attraverso l’apposita funzione del “Portale contributivo Aziende e Intermediari”.
Documentazione da allegare
E’ previsto l’invio della documentazione di supporto nel caso di:
- regolarizzazioni spontanee;
- regolarizzazioni per conciliazioni monocratiche;
- regolarizzazioni a seguito di verbali emessi da altri enti per differenze retributive o lavoro nero o a seguito di sentenza.
N.B. L’invio non è necessario con riferimento ai flussi di variazione che non abbiano valenza contributiva o per quelli inerenti denunce UniEmens in stato errato o per la gestione di note di rettifica.
Qualora la documentazione trasmessa tramite cassetto bidirezionale dovesse risultare incongrua e/o insufficiente, la Sede INPS dovrà tempestivamente sollecitare l’integrazione della documentazione, mediante il canale PEC del cassetto bidirezionale medesimo (o, in mancanza, mediante raccomandata A/R); decorsi inutilmente 30 giorni dal ricevimento del sollecito, il flusso regolarizzativo dovrà essere respinto, con eventuale avvio del recupero coattivo della contribuzione dovuta.
Sarà possibile verificare l’esito della regolarizzazione (DM10/VIG) attraverso l’apposita funzione del “Portale contributivo aziende e intermediari”.
Trasmissione del flusso di variazione
La trasmissione del flusso di variazione può essere effettuata con invio di un file XML o con la procedura on line di variazione messa a disposizione sul portale INPS.
Le opzioni di variazione presenti sulla procedura online sono:
- Variazione dati denuncia senza valenza contributiva: per gli elementi della denuncia individuale che non concorrono alla dichiarazione del quantum dovuto;
- Variazione dati denuncia per sistemare DM10 Virtuale Squadrato: interviene sulla denuncia squadrata, che non può essere elaborata per «l’evidente indefinibilità» data dalla incoerenza del saldo con quanto dichiarato;
- Variazione dati denuncia per regolarizzazione: per variazioni che intervengono su una denuncia già consolidata; possono generare VIG;
- la variazione trasmessa può comportare la necessità di ricalcolare il contributo dovuto (variazione a «valenza contributiva»).
In tale caso, sulla base della differenza tra il quantum calcolato nella denuncia originaria e quello dovuto a seguito della variazione, il sistema UniEMens calcola una «proposta di regolarizzazione», che, confermata da un operatore INPS, produce la contabilizzazione di un importo a credito o a debito del contribuente.
Non producono titoli di regolarizzazione le variazioni che riguardano:
- I dati dichiarativi della denuncia aziendale (totale a debito e totale a credito), che sono utili esclusivamente alla quadratura ed alla generazione del DM10 Virtuale;
- Le informazioni che hanno effetto esclusivamente sul conto assicurativo del lavoratore;
- Le variazioni che producono regolarizzazioni i cui importi si compensano reciprocamente.
La variazione è potenzialmente idonea a generare un titolo di regolarizzazione solo se:
- la denuncia originaria è già generata e quadrata;
- l’importo originario della denuncia sia certo (es. non vi siano nota di rettifica in stato emesso o inviato).
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Completo ed esaustivo. Grazie