Assegno sociale – dal 1° gennaio 2018 pensione a 66 anni e 7 mesi

ASSEGNO SOCIALE – DAL 1° GENNAIO 2018 PENSIONE A 66 ANNI E 7 MESI

Con il Messaggio n. 4920 del 7 dicembre 2017, l’INPS ha comunicato che – dal 1° gennaio 2018 – scatterà l’innalzamento dei requisiti anagrafici per il diritto all’assegno sociale e altre prestazioni di invalidità civile. Da tale data, infatti, i predetti trattamenti pensionistici potranno essere liquidati al raggiungimento dei 66 anni e 7 mesi.

Per coloro i quali compiranno invece i 65 anni e 7 mesi prima del 1° gennaio 2018, resta confermato il previgente requisito anagrafico, a prescindere dalla data della domanda di assegno sociale. Costoro, pertanto, qualora presentino domanda successivamente al 1° gennaio 2018, in caso di accoglimento, avranno diritto all’assegno con decorrenza dal mese successivo a quello della domanda.

Quadro normativo – L’articolo 24, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. Manovra “Salva-Italia”), ha stabilito l’incremento di un anno del requisito anagrafico per il conseguimento dell’assegno sociale a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Ne consegue che, a decorrere dalla data suddetta, il requisito anagrafico minimo previsto per il conseguimento dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dell’assegno sociale sostitutivo della pensione d’inabilità civile e dell’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali di cui all’articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché dell’assegno sociale sostitutivo della pensione non reversibile ai sordi di cui all’articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è innalzato ad anni 66 rispetto ai 65 previsti dalla legge istitutiva.

Ad esso occorre aggiungere l’adeguamento all’incremento della speranza di vita, in attuazione dell’articolo 12 del D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, richiamato dall’articolo 24, commi 12 e 13, del D.L. 201/2011.

A seguito degli adeguamenti alla speranza di vita intervenuti nel 2013 e nel 2016, pertanto, a partire dal 1° gennaio 2018, le prestazioni suindicate potranno essere concesse al compimento dell’età di 66 anni e 7 mesi.

Assegno sociale – Si ricorda che l’assegno sociale è una prestazione assistenziale che prescinde dal versamento dei contributi ed è erogata in favore di soggetti in condizione economiche disagiate al raggiungimento di una determinata età anagrafica. Esso è stato istituito con effetto dal 1° gennaio 1996 in sostituzione della pensione sociale prevista dall’articolo 26, della legge 153/1969.

L’importo intero dell’assegno è pari a 448,07 euro per 13 mensilità nell’anno 2017. La possibilità della liquidazione integrale dipende però in gran parte dal reddito dell’interessato e del coniuge: l’assegno sociale viene infatti liquidato in misura intera solo se non si possiede alcun reddito; di converso la sua misura viene ridotta in relazione al reddito del percettore (o del reddito cumulato della coppia).

In particolare, nel caso in cui il reddito del richiedente o quello coniugale siano inferiori ai limiti di legge, l’assegno viene erogato per un importo ridotto pari alla differenza tra l’importo intero annuale dell’assegno sociale corrente e l’ammontare del reddito annuale. Ad esempio, se c’è un reddito di 200 euro al mese l’assegno sociale spetterà in misura pari a 248 euro (448-200euro).

leggi anche Reddito di Inclusione REI entra ufficialmente in vigore

Assegno sociale: incremento anagrafico – Come precisato in premessa, dal 1° gennaio 2018, l’assegno sociale verrà riconosciuto a 67 anni e 7 mesi. Per effetto dell’innalzamento del requisito anagrafico, a decorrere dal 1° gennaio 2018, la pensione d’inabilità civile e l’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché la pensione non reversibile ai sordi di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, saranno concesse, a seguito del riconoscimento sanitario e sussistendo le altre condizioni socio economiche previste, a soggetti di età non inferiore al diciottesimo anno e fino al compimento del sessantaseiesimo anno e sette mesi d’età.

Infine, resta confermato il previgente requisito anagrafico per coloro che compiono sessantacinque anni e sette mesi prima del 1° gennaio 2018, a prescindere dalla data della domanda di assegno sociale. Costoro, pertanto, qualora presentino domanda successivamente al 1° gennaio 2018, in caso di accoglimento, avranno diritto all’assegno con decorrenza dal mese successivo a quello della domanda.

 

(Visited 224 times, 1 visits today)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *