Come indicato dal comunicato del Ministero del Lavoro pubblicato ieri, il periodo di presentazione delle domande, per essere inseriti nel programma dal mese di aprile, è compreso tra il 6 e il 31 marzo e non c’è un criterio temporale per l’ammissione della domanda.

Quest’ultima, lo si ricorda, può essere presentata telematicamente attraverso il sito www.redditodicittadinanza.gov.it, accedendo con credenziali SPID o, in alternativa, rivolgendosi ai centri di assistenza fiscale (CAF) o presso gli uffici postali e il beneficio decorrerà dal mese successivo a quello della richiesta.

Le informazioni contenute nella domanda verranno trasmesse all’INPS entro dieci giorni lavorativi dalla presentazione della stessa e l’istituto, entro i successivi cinque giorni, verificherà il possesso dei requisiti sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelle delle amministrazioni collegate; in caso di esito positivo, comunicato dall’INPS tramite email o sms inviati ai recapiti indicati dal richiedente nel modello di domanda, il beneficio verrà erogato attraverso la Carta reddito di cittadinanza di Poste Italiane, unica e intestata al richiedente. L’INPS ieri ha precisato con un comunicato che sarà in grado di trasmettere a Poste Italiane il flusso degli ordinativi di accreditamento sulle carte Rdc già dal 15 aprile prossimo, in anticipo a quanto originariamente programmato.

La spettanza si determina al ricorrere di una serie di requisiti – oggetto di proposte emendative in sede di conversione in legge – che devono sussistere cumulativamente al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio e che riguardano la cittadinanza, la situazione reddituale e patrimoniale, nonché il godimento di beni durevoli a disposizione del nucleo familiare richiedente. In particolare, il richiedente deve essere cittadino maggiorenne italiano o Ue, oppure, suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o, ancora, cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo.

È, inoltre, necessario essere residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo. Il nucleo familiare complessivamente considerato, deve poi essere in possesso di un valore ISEE inferiore a 9.360 euro, un valore del patrimonio immobiliare (diverso dalla casa di abitazione) non superiore a 30.000 euro, nonché di un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro per il single, incrementato, fino al raggiungimento di una serie di soglie, in base al numero dei componenti della famiglia, alla presenza di più figli e di componenti affetti da disabilità.

L’art. 2 del DL 4/2019 richiede poi che il valore del reddito familiare sia inferiore ad una soglia di 6.000 euro annui – aumentata a 7.560 euro ai fini dell’accesso alla pensione di cittadinanza e a 9.360 euro, se il nucleo familiare risiede in abitazione in locazione – moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Infine, nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli e motoveicoli nuovi o “seminuovi”, nonché di navi e imbarcazioni da diporto.

Restano invece esclusi dal diritto al Rdc i nuclei familiari a cui appartengono soggetti che abbiano reso dimissioni volontarie (fatte salve quelle rese per giusta causa), per un periodo di dodici mesi successivi alla data delle dimissioni. Quanto alla struttura della misura in esame, si ricorda che quest’ultima è formata da due componenti:
– la Quota A, che integra il reddito familiare fino alla soglia di 6.000 euro annui (7.560 euro per la pensione di cittadinanza), moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, tenendo conto del numero e della tipologia dei componenti il nucleo;
– la Quota B, che integra il reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all’ammontare del canone di locazione annuo, fino ad un massimo di 3.360 euro annui (1.800 per la pensione di cittadinanza). È prevista l’integrazione pari a 1.800 euro in caso di nucleo familiare che abbia contratto un mutuo per l’abitazione in cui risiede.

L’importo complessivo, sommate le due componenti, non può comunque superare i 9.360 euro annui (780 euro mensili), moltiplicati per la scala di equivalenza. L’erogazione tramite Carta Rdc è condizionata dalla circostanza che i componenti maggiorenni del nucleo familiare, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi o di formazione rendano la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (c.d. “DID”) e aderiscano ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale, mediante la sottoscrizione del “Patto di lavoro” o del “Patto per l’inclusione sociale”.

Si ricorda, infine, che sono previsti dei vantaggi per le aziende che assumano a tempo pieno e indeterminato percettori del Rdc, grazie all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.