NASpI e lavoro occasionale compatibili entro le 5.000 euro

NASPI E LAVORO OCCASIONALE COMPATIBILI ENTRO LE 5.000 EURO

prestazione occasionale e disoccupazione 2019

NASPI E LAVORO OCCASIONALE

I compensi derivanti da attività da prestazioni di lavoro occasionali, sono compatibili nel limite dei 5.000 euro per anno civile. Entro detti limiti l’indennità NASpI è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale e il beneficiario della prestazione NASpI non è tenuto a comunicare all’Inps il compenso derivante dalla predetta attività.

A chiarirlo è l’INPS con la Circolare n. 174 di ieri che fornisce istruzioni applicative in merito alla compatibilità e cumulabilità della NASpI con alcune tipologie di reddito.

Quadro normativo – Si ricorda che la disciplina della NASpI (D.Lgs. n. 22/2015) individua alcune situazioni nelle quali, in presenza di concomitante attività di lavoro, il soggetto percettore di NASpI conserva il diritto a detta prestazione, ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto derivante dall’attività di lavoro, a condizione che comunichi all’INPS entro trenta giorni dall’inizio dell’attività il reddito annuo previsto.

Ciò comporta necessariamente in capo all’INPS di fornire riferimenti adeguati a garantire equità verso la platea degli utenti e cognizioni più complete agli operatori dell’Istituto stesso.

Compatibilità con compensi derivanti da borse di studio – In relazione alla compatibilità della NASpI con i compensi derivanti da borse di studio, borse lavoro, stage e tirocini professionali, e con i redditi derivanti dallo svolgimento di attività sportiva dilettantistica, l’INPS rammenta in via preliminare che tali redditi sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente, ai sensi dell’art.50, comma 1 lett. c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 (T.U.I.R.).

In tali ipotesi, fa sapere l’INPS, i redditi sono interamente cumulabili con l’indennità NASpI e il beneficiario della prestazione non è tenuto ad effettuare all’INPS comunicazioni relative all’attività e alle relative remunerazioni.

Nei casi, invece, di soggetti beneficiari di indennità NASpI titolari di borse di studio e assegni di ricerca (assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio) – essendo stata l’attività di tali figure ricondotta ad attività lavorativa tanto da riconoscere alle stesse, attraverso la prestazione di disoccupazione DIS-COLL, un indennizzo per gli eventi di disoccupazione involontaria ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 81 del 2017 – trova applicazione la disciplina di cui all’art.9 del D.Lgs. n.22 del 2015 in tema di riduzione dell’importo della prestazione erogata per l’ipotesi di contestuale svolgimento di attività di lavoro subordinato. Pertanto i compensi derivanti dalle suddette attività non possono superare il limite annuo di € 8.000.

NASPI E LAVORO OCCASIONALE

Compatibilità con compensi da prestazioni di lavoro occasionali – Con riferimento ai compensi derivanti da prestazioni di lavoro occasionali, ora disciplinato dal D.L. n. 50/2017, convertito in L. n. 96/2017, è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro.

Tali compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupazione.

Alla luce delle disposizioni sopra richiamate, il beneficiario della prestazione NASpI può svolgere prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a euro 5.000 per anno civile. Entro detti limiti l’indennità NASpI è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale e il beneficiario della prestazione NASpI non è tenuto a comunicare all’Inps il compenso derivante dalla predetta attività.

Compatibilità con redditi derivanti da attività professionali – Nell’ipotesi di esercizio di attività, in costanza di percezione di NASpI, da parte di professionisti (ingegneri, avvocati, infermieri ecc.), l’INPS non ammette la compatibilità tra i due redditi. Tuttavia si consideri che al medesimo libero professionista percettore di NASpI che ne richiedesse il pagamento anticipato in unica soluzione, la prestazione, non sussistendo alcuna contribuzione da riversare alla predetta Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all’articolo 24 della legge n.88 del 1989, è erogabile.

Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività in questione è pari a euro 4.800.

Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche se pari a zero.

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Incentivo all’autoimprenditorialità – Infine, utili precisazioni sono giunte anche in merito all’incentivo all’autoimprenditorialità. Si ricorda, a tal proposito, che l’art. 8 del D.Lgs. n. 22/2015 prevede che il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell’importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all’avvio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.

In particolare, la liquidazione anticipata è riconoscile nei seguenti casi:

  • attività professionale esercitata da liberi professionisti anche iscritti a specifiche casse, in quanto attività di lavoro autonomo;
  • attività di impresa individuale commerciale, artigiana, agricola;
  • sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio;
  • costituzione di società unipersonale (S.r.l., S.r.l.s. e S.p.A.) caratterizzata dalla presenza di un unico socio;
  • costituzione o ingresso in società di persone (S.n.C o S.a.S);
  • costituzione o ingresso in società di capitali (S.r.L) per la medesima considerazione sulla natura del reddito derivante dall’attività in ambito societario, qualificato anch’esso fiscalmente reddito di impresa.

Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un’unica soluzione della NASpI deve presentare all’INPS, a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro 30 giorni dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa. A tal fine si precisa che per inizio di attività si intende la data di invio all’Ufficio del Registro delle Imprese della Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa. Le domande intese ad ottenere l’incentivo all’autoimprenditorialità devono essere presentate, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di invio della Comunicazione Unica.

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