Il DL 4/2019, conv. L. 26/2019, ha introdotto un’importante misura di politica attiva destinata a persone o famiglie e volta a garantire il diritto al lavoro, a contrastare la povertà, la disuguaglianza e l’esclusione sociale. Il reddito di cittadinanza (Rdc) ha, inoltre, l’obiettivo di migliorare l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, anche attraverso percorsi personalizzati di miglioramento delle competenze, così da agevolare il reinserimento nel mondo del lavoro.

La NASpI è, invece, un’indennità erogata in caso di cessazione del rapporto di lavoro che porti a uno stato di disoccupazione involontaria, comprese le dimissioni per giusta causa. Il Jobs Act, oltre a riordinare la materia degli ammortizzatori sociali, ha anche istituito la DIS-COLL, un’indennità di disoccupazione per i collaboratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS che hanno perso involontariamente la loro occupazione.

Secondo quanto disposto dall’art. 2, comma 8 del DL 4/2019, il Rdc è compatibile con il godimento della NASpI e della DIS-COLL, oltre che di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria. Principio confermato anche dalla successiva circolare INPS n. 43/2019.

Chi percepisce pertanto l’assegno di disoccupazione può ugualmente presentare la domanda per il Rdc, ma occorre obbligatoriamente il rispetto delle condizioni previste dall’art. 2 del DL 4/2019.
Quest’ultimo individua i requisiti per ottenere il sussidio: cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Ue (per gli stranieri occorre essere titolare di un regolare permesso di soggiorno), residenza in Italia da almeno dieci anni di cui gli ultimi due continuativi; ISEE inferiore a 9.360 euro, patrimonio immobiliare in Italia e all’estero entro 30.000 euro con esclusione della sola prima casa, patrimonio mobiliare fino a 6.000 euro che aumenta tenendo conto del numero dei componenti del nucleo familiare e in presenza di disabili, reddito familiare non superiore a 6.000 euro moltiplicato per il relativo parametro di equivalenza. Inoltre il sussidio non sarà riconosciuto ai possessori di specifici beni durevoli di cui l’art. 1, lett. c) e in caso di dimissioni volontarie (escluse quelle per giusta causa).

Le indennità di disoccupazione (NASpI e DIS-COLL) hanno rilevanza ai fini sia del diritto che dell’ammontare del beneficio del Rdc, in quanto concorrono a determinare il reddito familiare secondo quanto previsto dalla disciplina dell’ISEE (art. 2, comma 8 del DL 4/2019). In sostanza, una volta determinato l’importo del sussidio spettante secondo le disposizioni di legge, occorre sottrarre quanto percepito a titolo di indennità di disoccupazione; ad esempio, un disoccupato che percepisca già 400 euro di NASpI e presenti domanda per il Rdc che gli dia il diritto a 500 euro al mese, si vedrà riconosciuti 400 euro di NASpI più 100 euro mensili di Rdc, come forma di integrazione del reddito, per un totale di 500 euro mensili.

NASpI e DIS-COLL concorrono a determinare il reddito familiare

L’erogazione e il mantenimento del beneficio è subordinato al rispetto di una serie di condizioni e adempimenti stabiliti dall’art. 4 del DL 4/2019. In particolare il richiedente e tutti i componenti del nucleo familiare (fatta eccezione per i minorenni, disabili e per coloro che siano occupati o che frequentino un corso di studi) hanno l’obbligo di presentare la DID (Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro) e aderire a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo, che per il beneficiario della NASpI si traduce nella sottoscrizione del Patto per il Lavoro.

La stipula del Patto per il Lavoro, che equivale al Patto di servizio personalizzato previsto dall’art. 20 del DLgs. 150/2015, avviene presso il Centro dell’impiego e comporta una serie di obblighi per il beneficiario: registrazione e consultazione quotidiana dell’apposita piattaforma digitale, ricerca attiva di lavoro e verifica della presenza di nuove offerte, partecipazione a corsi di formazione o riqualificazione professionale, sostenere colloqui psicoattitudinali ed eventuali prove di selezione, l’accettazione di almeno una delle tre offerte di lavoro congrue.

Sono previste sanzioni in caso di mancato rispetto delle condizioni imposte dalla legge che possono portare anche alla decadenza del beneficio. Viene infatti decurtato di una mensilità in caso di mancata presentazione, senza valido motivo, alla sottoscrizione del Patto per il Lavoro (due mensilità in caso di seconda assenza) e due mensilità in caso di assenza alle attività formative (art. 7, commi 7 e 8). È prevista invece la decadenza in caso di: mancato rilascio della DID, rifiuto alla sottoscrizione del Patto per il Lavoro, mancata partecipazione alle attività di formazione o riqualificazione, rifiuto di almeno un’offerta congrua, mancata comunicazione delle variazioni dello status occupazionale o con attività lavorativa non denunciata.

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