Minimali e massimali INPS 2019

Minimali e massimali INPS 2019

i dati aggiornati nella Circolare Inps

Minimali e massimali INPS 2019Minimali e massimali INPS 2019 – Con la Circolare n. 6 del 25.01.2019, l’Inps comunica, relativamente all’anno 2019, i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche.

La retribuzione da assumere ai fini contributivi deve essere determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale) e di minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge. Ne discende che ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989 “la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d’importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.

Pertanto, anche i datori di lavoro non aderenti, neppure di fatto, alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate organizzazioni sindacali sono obbligati, agli effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva.

Ricordiamo che ai sensi dell’articolo 7, comma 1, secondo periodo, del D.L. n. 463/1983 e ss.mm.ii., in caso di retribuzione inferiore ai minimali giornalieri, il trattamento deve essere adeguato sino a raggiungere il 9,5% della pensione minima in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

Minimali e massimali INPS 2019

minimale orario inps 2019

Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti
Considerato che, nell’anno 2018, la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni, calcolata dall’Istat, è stata pari all’1,1%, i limiti di retribuzione giornaliera rivalutati, a valere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2019 sono così individuati:

  • Trattamento minimo mensile di pensione a carico del FPLD, 513,01 euro;
  • Minimale di retribuzione giornaliera (9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1 gennaio 2019), 48,74 euro.

Minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali in genere
Ai fini dell’individuazione del limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni in argomento, si deve fare riferimento a quanto disposto dall’articolo 1, comma 3, del D.L. n. 402/1981.Tenuto conto della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall’Istat, il limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni convenzionali in genere è pari, per l’anno 2019, a 27,07 euro. Lo stesso limite minimo è previsto per le retribuzioni convenzionali degli equipaggi delle navi da pesca.
Per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa la retribuzione convenzionale è fissata in 677,00 euro mensili, vale a dire 27,07 x 25 gg.

Lavoratori a domicilio
Per i lavoratori a domicilio il limite minimo di retribuzione giornaliera varia in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita calcolato dall’Istat. Per l’anno 2019, tenuto conto della variazione del predetto indice Istat, il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori in oggetto è pari a 27,07 euro. Detto limite deve essere, comunque, ragguagliato a 48,74 euro.

Minimale ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale
Per quanto riguarda la retribuzione minima oraria da assumere quale base in caso di part-time, il minimale retributivo va determinato rapportando alle giornate di lavoro settimanale a orario normale il minimo giornaliero, e dividendo l’importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale stabilito dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno. Pertanto, i minimali di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi, sono pari a:

  • 7,31 euro (48,74 x 6/40), nell’ipotesi di 40 ore settimanali (ipotesi che ricorre, di norma, per i lavoratori iscritti alla gestioni private);
  • 6,77 euro (48,74 x 5/36), nell’ipotesi di 36 ore settimanali (ipotesi che ricorre, di norma, per i lavoratori iscritti alle gestioni pubbliche).
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Retribuzione soggetta all’aliquota aggiuntiva dell’1%
A decorrere dal 1° gennaio 1993, in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedono aliquote contributive a carico del lavoratore inferiore al 10% è dovuta una quota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile. Posto che la prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata per l’anno 2019 in 47.143,00 euro, l’aliquota aggiuntiva dell’1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il predetto tetto retributivo che, rapportato a dodici mesi, è pari a 3.928,58 euro, da arrotondare a 3.929,00 euro.

Massimale annuo della base contributiva e pensionabile
Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile per i lavoratori iscritti successivamente al 31/12/1995 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, in base all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall’Istat, per l’anno 2019, è pari a 102.543,00 euro.

Limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi
Il limite di retribuzione per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell’anno di riferimento. Detto parametro, rapportato al trattamento minimo di pensione di 513,01 euro per l’anno 2019, risulta, pertanto, pari ad una retribuzione settimanale di 205,20 euro.
Per quanto riguarda quello annuale, arrotondato all’unità di euro, il limite è fissato a 10.670,00 euro.

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