Recupero ANF non spettanti – direttamente in capo al lavoratore

Recupero ANF non spettanti

recupero diretto in capo al lavoratore

, ,

Recupero ANF non spettanti – Il diritto del lavoratore a percepire gli ANF è garantito dalla legge che prevede l’automaticità di questa prestazione, che viene erogata dall’INPS, talvolta per il tramite del datore di lavoro, a prescindere dalla effettiva regolarità contributiva dell’azienda. Quest’anno la disciplina degli Anf è stata oggetto di profonde modifiche, non soltanto per quanto riguarda gli importi erogabili, che vengono aggiornati ogni anno, ma con riferimento alle procedure e alle regole di richiesta, determinazione ed erogazione degli importi spettanti. Tutto il processo risulta essere telematizzato ed è l’INPS ad effettuare l’individuazione della fascia di reddito di riferimento per ciascun lavoratore e, di conseguenza, dell’importo teoricamente spettante. Il datore di lavoro procede invece alla determinazione degli ANF da erogare ogni mese in base all’effettivo orario di lavoro svolto. Ma cosa accade se l’importo erogato è superiore a quello effettivamente spettante?

Premessa

L’assegno al nucleo familiare è uno strumento di sostegno erogato dall’Inps in favore delle
famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati o percipienti di Naspi da lavoro dipendente, i
cui nuclei familiari includano più di un componente e che abbiano redditi inferiori a quelli
determinati ogni anno dalla legge.

nota: A partire dallo scorso mese di aprile l’Istituto ha disposto l’applicazione di nuove
regole e procedure per la richiesta, il procedimento autorizzatorio e l’erogazione di questo
strumento di sostegno al reddito delle famiglie e il processo è stato interamente telematizzato:
oltre che attraverso il servizio WEB, la domanda può essere presentata esclusivamente tramite i
Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, non essendovi altri intermediari
autorizzati.

Individuazione del nucleo familiare
Fanno parte del nucleo familiare del richiedente la prestazione, in via generale:
 il richiedente l’assegno;
 il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e che non abbia abbandonato la
famiglia o il soggetto unito civilmente;
 i figli e gli equiparati aventi età inferiore ai 18 anni;
 i figli o equiparati maggiorenni inabili;
 i figli di età superiore ai 18 anni compiuti e inferiore ai 21 compiuti purché studenti e
apprendisti, se facenti parte di un nucleo familiare composto da almeno quattro figli o
equiparati di età inferiore ai 26 anni;
 i fratelli e le sorelle, i nipoti del richiedente di età inferiore ai 18 anni, non coniugati,
ovvero senza limite di età se inabili, orfani, senza diritto alla pensione di reversibilità

E’ necessaria preventiva esplicita autorizzazione da parte dell’INPS al ricorrere di alcune
fattispecie definite dalla legge:
– nel caso in cui si intenda includere nel nucleo familiare soggetti particolari (come ad es.
fratelli o sorelle);
– nel caso in cui potrebbe verificarsi una duplicazione di pagamento (es. in caso di
separazione legale);
– laddove il coniuge non sottoscriva la dichiarazione di responsabilità contenuta nel
modello ANF/DIP predisposto per la domanda;
– quando si intenda applicare l’aumento dei livelli reddituali previsti, ad esempio, in favore
di nuclei monoparentali.

L’assegno matura in misura intera qualora permanga la continuità del rapporto di lavoro per:
 ogni mese di lavoro, se ha effettuato almeno 104 ore se operaio e 130 se impiegato;
 ogni settimana se, in caso di mancato raggiungimento delle 104 o 130 ore mensili, ha
effettuato almeno 24 ore settimanali di lavoro se operaio e 30 ore se impiegato;
 ogni giornata lavorata, in caso di mancato raggiungimento delle 24 o 30 ore settimanali

L’assegno spetta inoltre in misura intera nelle giornate di assenza retribuita o comunque indennizzata, poiché assente per malattia, infortunio, maternità, ferie e congedo matrimoniale.

 

In caso di settimana corta, cioè quando l’orario è ripartito su cinque giornate anziché su sei, l’assegno spetta per intero anche per il sabato non lavorato.

Qualsiasi variazione intervenuta nel reddito e/o nella composizione del nucleo familiare, durante il periodo di richiesta dell’ANF, deve essere comunicata entro 30 giorni.

Chi deve erogarli
Il pagamento degli ANF viene effettuato ordinariamente dal datore di lavoro per conto dell’INPS,
in occasione del pagamento della retribuzione e con successivo conguaglio nella denuncia
contributiva Uniemens.
L’assegno viene erogato direttamente dall’Inps nel caso in cui il richiedente sia:
– un lavoratore domestico;
– un operaio agricolo a tempo determinato (OTD);
– dipendente di datori di lavoro che hanno cessato l’attività o siano falliti;
– beneficiario di prestazioni previdenziali.

La condizione preliminare per la sussistenza del diritto all’erogazione dell’assegno è data dalla
circostanza che il rapporto tra il reddito derivante da lavoro dipendente ed il reddito
complessivo debba superare il 70%.

Procedura di richiesta
Le domande di assegno per il nucleo familiare dei lavoratori dipendenti di aziende attive del
settore privato non agricolo devono essere presentate direttamente all’INPS, esclusivamente in
modalità telematica mediante uno dei seguenti canali:
 WEB, tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal sito www.inps.it, se in possesso di
PIN dispositivo, di una identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello
2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi);

 Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche
se non in possesso di PIN.

Gli importi calcolati dall’Istituto sono messi a disposizione del datore di lavoro attraverso una
specifica utility presente nel Cassetto previdenziale aziendale

Sulla base degli importi teoricamente spettanti, così come individuati dall’Istituto, il datore di lavoro provvede poi al calcolo dell’importo effettivamente spettante al richiedente, in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento.
La somma indicata dall’Istituto individua dunque il tetto massimo di prestazione che può essere corrisposta su base mensile. Non cambiano le modalità di erogazione degli importi: il pagamento avviene unitamente
alla retribuzione mensile e il datore di lavoro opera poi il relativo conguaglio con le denunce contributive mensili.

OCCHIO – Una volta ricevuta l’istanza telematica, l’INPS svolge un’attività istruttoria utile alla
individuazione degli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti, in riferimento alla
tipologia del nucleo familiare e del reddito conseguito negli anni precedenti.
L’utente può prendere visione dell’esito della domanda presentata accedendo con le proprie
credenziali alla specifica sezione “Consultazione domanda”, disponibile nell’area riservata.
In caso di variazione nella composizione del nucleo familiare, o nel caso in cui si modifichino le
condizioni che danno titolo all’aumento dei livelli di reddito familiare, il lavoratore interessato
deve presentare, esclusivamente in modalità telematica, una domanda di variazione per il
periodo di interesse, avvalendosi della procedura “ANF DIP”.

Procedura datore di lavoro
Il lavoratore può visualizzare gli importi calcolati dall’INPS accedendo con le proprie credenziali
alla specifica sezione “Consultazione domanda”, disponibile nell’area riservata, e dovrà comunicare l’esito positivo della richiesta al proprio datore di lavoro, il quale ha a sua volta accesso ai dati necessari all’erogazione e al conguaglio degli ANF attraverso la denuncia contributiva mensile. Il datore ha accesso, all’interno del Cassetto previdenziale, all’applicazione “Consultazione Importi ANF”, che consente di visualizzare le informazioni relative alle domande Assegno Nucleo Familiare Dipendenti (ANF DIP), ossia:
 importi massimi spettanti, giornalieri e mensili;
 periodo di riferimento.

NOTA BENE – L’INPS invia al lavoratore richiedente un provvedimento formale solo in caso di
reiezione della richiesta.

L’applicazione è rivolta ai seguenti soggetti:
  consulenti del lavoro, avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e intermediari provvisti di delega;
  associazioni di categoria;
  aziende e rappresentanti legali;e consente di visualizzare le informazioni concernenti le domande di Assegno al Nucleo Familiare relative ai lavoratori per i quali si effettua la ricerca. È consentita la visualizzazione delle sole domande accolte.

È possibile ricercare informazioni:
– relative al singolo lavoratore, inserendo la matricola aziendale, il codice fiscale del lavoratore e il periodo (massimo sei mesi) rispetto al quale si vuole verificare l’esistenza di domande di Assegno al Nucleo Familiare;
– effettuare una richiesta massiva per tutti i lavoratori alle dipendenze di un’azienda, selezionando la matricola aziendale e il periodo di interesse (un mese alla volta).

OCCHIO – I flussi Uniemens fino alla denuncia contributiva di competenza del mese di giugno 2019 dovranno essere trasmessi con le attuali modalità.
A decorrere dalla dichiarazione contributiva di luglio 2019, è stato istituito, nella sezione
“DenunciaIndividuale” di “PosContributiva” del flusso Uniemens aziende con dipendenti, il
nuovo elemento “InfoAggCausaliContrib”, che dovrà essere valorizzato come segue:
▪ nell’elemento “CodiceCausale”:
o 0035: ANF assegni correnti;
o L036: Recupero assegni nucleo familiare arretrati;
o H301: Assegni nucleo familiare ai lavoratori assistiti per Tbc;
▪ nell’elemento “IdentiMotivoUtilizzoCausale”, il codice fiscale del soggetto richiedente la
prestazione ANF, non necessariamente coincidente con il codice fiscale del lavoratore;
▪ nell’elemento “AnnoMeseRif”, il periodo a cui si riferisce il conguaglio ANF;
▪ nell’elemento “ImportoAnnoMeseRif”, l’importo del conguaglio del periodo a cui si riferisce.

Recupero ANF non spettanti

Recupero ANF non spettantiRecupero ANF indebitamente erogati

La legge stabilisce che, se l’ammontare dei contributi dovuti risulta superiore all’ammontare
degli assegni corrisposti, il datore di lavoro deve provvedere, entro dieci giorni dalla fine di
ciascun mese, a versare l’eccedenza all’INPS.

Per converso, ove l’ammontare degli assegni corrisposti risulti superiore a quello dei contributi
dovuti, il datore di lavoro ha diritto al rimborso dell’eccedenza da parte dell’INPS.
L’attivazione da parte del datore di lavoro del meccanismo, sicuramente agevolativo, di anticipazione degli assegni familiari e del conguaglio di quanto corrisposto al suddetto titolo con quanto dovuto per contributi all’Istituto previdenziale, comporta l’obbligo dello stesso datore – in caso di prestazioni indebitamente erogate al lavoratore e poste a conguaglio – di recuperare le relative somme, trattenendole su quelle da lui dovute al lavoratore medesimo a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di lavoro, giusta la previsione di legge (d.P.R. n. 797 del 1955, art. 24) che, testualmente, stabilisce:
  “In caso di indebita percezione di assegni da parte dei lavoratori, le somme che
questi devono restituire sono trattenute sull’importo degli assegni da corrispondersi
ad essi ulteriormente o su ogni altro credito derivante dal rapporto di lavoro”.

Recupero ANF non spettanti NOTA BENE – Nel corso del tavolo tecnico che si è recentemente svolto tra i rappresentanti
del Consiglio Nazionale dell’Ordine e i rappresentanti della Direzione Generale dell’INPS è stato
invece stabilito che, in caso di ANF erogati in misura superiore all’importo massimo
effettivamente spettante, sarà l’Istituto a richiedere la restituzione delle maggiori somme
percepite direttamente ai lavoratori e non per il tramite dei datori di lavoro.
Quest’ultimo viene dunque maggiormente tutelato allorquando l’errata determinazione
dell’importo ANF deriva dal fatto che il lavoratore abbia fornito informazioni inesatte, sulla base
delle quali è stato calcolato l’importo dell’Assegno oppure, come frequentemente accade, in
caso di erogazione dell’ANF da parte di due o più aziende presso cui il richiedente svolge un
rapporto di lavoro a tempo parziale.

ANF per arretrati sopra i 3.000 euro con vecchie modalità
ANF Utility INPS aggiornata
Tabelle ANF 2019 2020: i nuovi importi degli assegni familiari
(Visited 6.732 times, 6 visits today)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *