Maggiori contributi per tempo determinato

Maggiori contributi per tempo determinato

I datori di lavoro tenuti al versamento della maggiorazione a decorrere dalla competenza settembre 2019

Maggiori contributi per tempo determinato – A distanza di oltre un anno dalla data di entrata in vigore del decreto Dignità che ha apportato profonde modifiche al contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, l’Inps ha fornito le prime istruzioni per consentire ai datori di lavoro il versamento del contributo addizionale NASpI.

In premessa, occorre ricordare che la decorrenza di applicazione dell’incremento del suddetto contributo, nei casi previsti dalla normativa, è fissata al 14.07.2018. Ciò sta a significare, pertanto, che il maggior onere sarà da ricalcolare retroattivamente, quindi anche sui contratti già cessati, su tutti i rinnovi intervenuti tra il 18.07.2018 e il mese di agosto 2019 e poi, ordinariamente, dal mese di settembre 2019.
È bene precisare che il medesimo regime si applica anche alla somministrazione a tempo determinato e che la fattispecie del rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato ricorre quando l’iniziale contratto raggiunge la scadenza originariamente prevista (o successivamente prorogata) e le parti procedano alla sottoscrizione di un ulteriore contratto a termine.
L’Inps, nella circolare 6.09.2019, n. 121 che appunto fornisce le necessarie istruzioni per ottemperare alla norma, si sofferma su un delicato, quanto controverso, passaggio: somministrazione a cui segue contratto a tempo determinato. L’Istituto afferma che vista l’estensione, operata dal decreto Dignità, della nuova disciplina dei rapporti a termine anche alla somministrazione di lavoratori assunti a termine, l’aumento (pari allo 0,50%) opera anche nei casi in cui lo stesso utilizzatore abbia instaurato un precedente contratto di lavoro a termine con il medesimo lavoratore e nell’ipotesi inversa. Ovvero qualora venga modificata la causale originariamente apposta al contratto, di fatto considerando tale ultima fattispecie alla stregua di un rinnovo.

Va da sé che l’assimilazione tout court della somministrazione al tempo determinato, quantomeno nel considerare uno il rinnovo dell’altro, pare assolutamente in contrasto con ciò che si è sempre ritenuto un rinnovo. Infatti, anche la lingua italiana ritiene che sinonimo di rinnovare sia riconfermare, ossia un nuovo contratto purché clone del precedente; fatto che non si avrebbe con somministrazione e successivo contratto a tempo determinato in quanto le parti stipulanti sarebbero evidentemente diverse.
Senza dilungarsi sulla questione è opportuno ricordare come l’aumento di 0,5 punti percentuali sia da applicare in occasione di ciascun rinnovo;

Pertanto, nel caso in cui un contratto a tempo determinato venga rinnovato per tre volte, il datore di lavoro interessato dovrà corrispondere il contributo addizionale secondo le seguenti misure:

  • 1,4% per il contratto originario;
  • 1.9% (1,4% + 0,5%) per il 1° rinnovo;
  • 2.4% (1,9% + 0,5%) per il 2° rinnovo;
  • 2,9% (2,4% + 0,5%) per il 3° rinnovo.

I datori di lavoro tenuti al versamento della maggiorazione del contributo addizionale NASpI dovranno esporre nel flusso Uniemens (sezione “AltreADebito”) i lavoratori per i quali è dovuta la maggiorazione, valorizzando:

  • nell’elemento “CausaleADebito” uno dei seguenti valori: M701, M702, M703, M704, M7NN, a seconda che si tratti del primo, secondo, terzo, quarto o ennesimo rinnovo;
  • nell’elemento “AltroImponibile” la quota di imponibile soggetta a maggiorazione;
  • nell’elemento “NumGG” o “NumOre” il numero di giorni/ore a cui si riferisce la contribuzione dovuta, secondo la medesima logica di calcolo di “GiorniContributiti” e “OreContribuite”;
  • nell’elemento “ImportoADebito” la maggiorazione del contributo addizionale NASpI dovuta.

Il lavoratore interessato dal rinnovo di un precedente contratto a tempo determinato dovrà essere indicato nel flusso Uniemens con il codice tipo assunzione “1R” (avente il significato di “Assunzione effettuata a seguito di rinnovo di precedente rapporto a tempo determinato).
In ultimo è importante precisare che, in caso di trasformazione a tempo indeterminato o di assunzione entro i 6 mesi successivi la conclusione del contratto a termine, sia il contributo originario (1,4%) che l’addizionale (0,5% per ogni rinnovo) sarà restituito al datore di lavoro.

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