Quota 100 in dettaglio – breve analisi

Quota 100 in dettaglio

Quota 100 in dettaglioQuota 100 in dettaglio – Il decretone, introduttivo delle misure a sostegno del reddito e pensioni, è finalmente stato approvato dal consiglio dei ministri. Analogamente al reddito di cittadinanza, il pacchetto pensioni ha subito dei correttivi per riuscire a mettere d’accordo entrambi i partner di governo e far quadrare i conti pubblici. In attesa che venga pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ecco come funziona il nuovo meccanismo di calcolo della pensione che, come indicato espressamente nel testo approvato, sarà introdotto in via sperimentale per il triennio 2019-2021.

La disciplina generale dell’anticipo pensionistico introdotto da “quota 100” è definita all’articolo 14 del decreto nel quale è previsto che, in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima – gestite dall’Inps – nonché dalla gestione separata potranno andare in pensione con un’età pari o superiore a 62 anni e con almeno 38 anni di contributi.

Ok al cumulo dei contributi
“Quota 100” consente anche la possibilità di richiedere il cumulo dei contributi per poter raggiungere il requisito contributivo dei 38 anni agli iscritti a due o più gestioni previdenziali che, tuttavia, non siano già titolari di un trattamento previdenziale a carico di una delle gestioni.
Non è, invece, cumulabile con altri redditi da lavoro autonomo o dipendente sino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia (67 anni di età). Il divieto, tuttavia, non opera in caso di prestazioni occasionali nel il limite complessivo di 5.000 euro lordi annui.

Finestre di uscita per i lavoratori del settore privato
Chi ha maturato i requisiti per “quota 100” entro il 31 dicembre 2018 può andare in pensione dal 1° aprile 2019. Chi, invece, matura i requisiti a partire dal 1° gennaio 2019, consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dopo 3 mesi dalla maturazione dei requisiti stessi.
Finestre di uscita per il settore pubblico
In considerazione della specificità del rapporto d’impiego, nonché per garantire il corretto funzionamento dei vari settori della Pubblica Amministrazione, è stabilito che:

  • coloro che abbiano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2018 potranno andare in pensione a partire da luglio 2019;
  • i dipendenti pubblici che li maturano a partire dal 1° aprile, invece, devono attendere 6 mesiper conseguire il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico.

Si tenga conto, inoltre, che la domanda di pensionamento va presentata – all’amministrazione di appartenenza – con almeno 6 mesi di anticipo.

Relativamente al personale del comparto scuola, in sede di prima applicazione, chi presenta domanda entro il 28 febbraio 2019, potrà andare in pensione a partire dal mese di settembre del 2019 (inizio dell’anno scolastico).

Nessun adeguamento per le pensioni anticipate e per i precoci
Il decreto dispone il blocco dell’aumento di 5 mesi dei requisiti per la pensione anticipata. Si potrà, perciò, andare in pensione, indipendentemente dall’età anagrafica, con 42 anni e 1 mese di contributi se uomo e 41 anni e 1 mese se donna. Abrogazione degli incrementi dell’età pensionabile anche per i lavoratori precoci, che potranno continuare andare in pensione con 41 anni di contributi. Per entrambe le categorie di lavoratori è previsto che, per la decorrenza della pensione, bisognerà attendere tre mesi dalla maturazione dei requisiti.

Proroga opzione donna e Ape sociale
Confermate anche per il 2019 opzione donna e Ape sociale. Potranno, pertanto, andare in pensione le lavoratrici con almeno 35 anni di contributi nate entro il 31 dicembre 1958 se dipendenti, o entro il 31 dicembre 1959 se autonome (opzione donna) e coloro che hanno almeno 63 anni e ricadono in una delle fattispecie previste dai commi 185 e 186 della legge 232/2016.

Pace contributiva
Per il triennio 2019-2021, il decreto (articolo 20) ha previsto la facoltà di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione al 31.12.1995 (cosiddetta pace contributiva).
Sarà, così, possibile riscattare periodi di buco contributivo non obbligatori per un massimo di 5 anni in modo agevolato. Il versamento, infatti, potrà essere effettuato in un’unica soluzione o al massimo in 60 rate mensili, ciascuna non inferiore a 30 euro e senza applicazione di interessi. Inoltre, è prevista la detrazione del 50 per cento, da suddividere in 5 quote annuali di pari importo, a partire da quello in cui l’onere è stato sostenuto.

Risolto il nodo liquidazione dipendenti pubblici
L’articolo 23 del decreto stabilisce che ai dipendenti pubblici che ricorrono a ”quota 100” il pagamento dell’indennità di fine servizio è “corrisposta al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione stessa”.
Tuttavia, per poter incassare la liquidazione al momento del pensionamento con quota 100, gli statali potranno ottenere l’erogazione anticipata dell’indennità di fine servizio, tramite un prestito agevolato e grazie ad un sistema di detassazione Irpef crescente in relazione al momento dell’erogazione della liquidazione entro un limite massimo di 50.000 euro.

Anticipare “quota 100” 
All’articolo 22 del decreto è previsto che, tramite i fondi di solidarietà bilaterali – in caso di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale sottoscritti con le OO.SS. – viene data la possibilità alle aziende di erogare un assegno straordinario per il sostegno del reddito in favore di quei lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per l’eventuale opzione per l’accesso alla pensione quota 100, nei successivi tre anni.
Sarà così possibile lasciare il lavoro a 59 anni di età e 35 di contributi, ma solamente in presenza di accordi collettivi di secondo livello sottoscritti di concerto con i sindacati.

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