Nuovi codici UniEmens per i contributi sospesi nei mesi di aprile e maggio

Nuovi codici UniEmens per i contributi sospesi nei mesi di aprile e maggio

L’INPS annuncia l’istituzione dei codici «N970», «N971» e «N972» da inserire nel flusso per la sospensione ex DL 23/2020

La verifica del fatturato o dei corrispettivi opera disgiuntamente per i mesi di marzo e aprile 2020, pertanto, il requisito della riduzione del fatturato rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta deve essere verificato distintamente per il mese di marzo e per il mese di aprile, potendosi applicare la sospensione dei versamenti contributivi di cui all’art. 18 commi 1-4 del DL 23/2020 (decreto liquidità) anche per un solo mese.
L’INPS, con il messaggio n. 1754/2020, conferma le indicazioni già fornite dall’Agenzia dell’Entrate con la circolare n. 9/2020 e fornisce le prime istruzioni operative in relazione alla sospensione dei termini dei versamenti in scadenza nei mesi di aprile e di maggio 2020, preannunciando l’uscita di una circolare attualmente al vaglio ministeriale.

Prima di illustrare le modalità di sospensione, l’Istituto ricorda inoltre che i versamenti di aprile e maggio 2020 sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che abbiano intrapreso l’attività in data successiva al 31 marzo 2019, a prescindere dal fatturato, e per gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa. Per questi ultimi, precisa l’INPS, sono in corso interlocuzioni con i Dicasteri competenti al fine di individuare quali enti non commerciali siano interessati alla sospensione contributiva.

Ciò premesso, dal punto di vista operativo le aziende con dipendenti per i periodi di paga aventi scadenza tra il 1° aprile 2020 e il 31 maggio 2020 (ferma restando l’eventuale operatività disgiunta per il mese di aprile e maggio 2020) inseriranno nel flusso UniEmens, nell’elemento “DenunciaAziendale”, “AltrePartiteACredito”, “CausaleACredito” i seguenti codici di nuova istituzione: “N970”, per le aziende con volume di ricavi o compensi non superiore ai 50 milioni di euro (art. 18 commi 1 e 2 del DL 23/2020); “N971”, per le aziende con volume di ricavi o compensi superiore ai 50 milioni di euro (art. 18 commi 3 e 4 del DL 23/2020); “N972”, per le aziende che hanno intrapreso l’attività in data successiva al 31 marzo 2019 e per enti non commerciali (art. 18 comma 5 del DL 23/2020).

Con i codici le aziende dichiarano di possedere i requisiti

Inserendo i codici sopra indicati nel flusso UniEmens, le aziende dichiarano di possedere i requisiti previsti ai fini della sospensione dei versamenti, secondo quanto previsto dall’art. 18 del DL 23/2020; l’Istituto provvederà all’attribuzione del codice di autorizzazione “7G”.
Rientrano nella sospensione anche le quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria, in quanto trattasi di contribuzione previdenziale equiparata, ai fini dell’accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro.

Per quanto riguarda i committenti che versano alla Gestione separata INPS, nel flusso UniEmens riferito ai periodi di sospensione indicheranno, nell’elemento “CodCalamita” di “Collaboratore”, i seguenti valori: “28”, per i soggetti con volume di ricavi o compensi non superiore ai 50 milioni di euro; “29”, per i soggetti con volume di ricavi o compensi superiore ai 50 milioni di euro; “30”, per i soggetti rientranti nella sospensione di cui all’art. 18 comma 5 del DL 23/2020.

Non sono previsti infine, nel periodo di sospensione stabilito dall’art 18 del DL 23/2020, scadenze di versamento riferite alla contribuzione corrente per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, per i lavoratori agricoli autonomi, concedenti piccola colonia e compartecipazione familiare e per le aziende agricole assuntrici di manodopera. Per queste ultime, che si avvalgono della sospensione dei versamenti con scadenza nel periodo compreso dall’8 marzo al 31 marzo 2020 (ex art. 62 comma 2 del DL 18/2020), l’INPS precisa che sono tenute a presentare apposita domanda utilizzando i servizi on line, la cui disponibilità sarà resa nota con specifica news nei servizi telematici.

Nuovi codici UniEmens per la CIGO COVID-19

L’INPS fornisce istruzioni e chiarimenti per le operazioni di conguaglio e il pagamento diretto

Con il recente messaggio n. 1775/2020, l’INPS ha fornito chiarimenti relativi agli adempimenti contributivi cui sono tenute le aziende autorizzate alle integrazioni salariali con causale COVID-19 e le istruzioni operative per effettuare i pagamenti a conguaglio, nonché quelle da adottare nel caso di pagamento diretto.

Si tratta in sintesi, dei trattamenti ordinari (CIGO e assegno ordinario) e di CIG in deroga regolamentate dal DL 9/2020, per le aziende ubicate nelle c.d. “zone rosse” (art. 13) e “gialle” (art. 17), nonché dal DL 18/2020 (decreto “Cura Italia”, artt. da 19 a 22) per tutto il territorio nazionale.

Tra i diversi chiarimenti, l’INPS ricorda in particolare che ai sensi dell’art. 7 comma 3 del DLgs. 148/2015, il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo.

Si ricorda, inoltre, che durante i periodi di integrazione salariale ordinaria o in deroga, le quote di TFR maturate restano a carico dei datori di lavoro. Pertanto, i datori di lavoro soggetti alla disciplina del Fondo di Tesoreria dovranno continuare a versare le quote di TFR al predetto Fondo e applicheranno le consuete regole per il conguaglio delle prestazioni erogate ai lavoratori.
Per il resto, in generale, per gli obblighi contributivi ricadenti durante i periodi di sospensione di cui al DL 9/2020 e al DL 18/2020, l’INPS rimanda ai chiarimenti forniti, rispettivamente, con le circolari n. 38/2020 e n. 47/2020.

Per quanto concerne la gestione dei flussi UniEmens ai fini del conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti, l’INPS precisa che le aziende dovranno utilizzare il codice di conguaglio che verrà comunicato dall’Istituto tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” presente all’interno del Cassetto previdenziale aziende, unitamente al rilascio dell’autorizzazione all’integrazione salariale.

Sul punto, nel messaggio in esame si rende noto che per le integrazioni salariali i cui oneri sono coperti dai finanziamenti previsti dal DL 9/2020 e dal DL 18/2020, sono stati istituiti i nuovi codici di conguaglio.
Per quanto riguarda la CIGO con causale COVID-19, all’interno dell’elemento “CongCIGOAltCaus” presente in “DenunciaAziendale” occorre indicare il nuovo codice “L048” nel caso di conguaglio CIGO ai sensi dell’art. 13 del DL 9/2020”, ovvero il codice “L068” se il conguaglio riguarda la CIGO regolata dall’art. 19 del DL 18/2020”.

Per tutti gli eventi di cassa integrazione ordinaria ai sensi dell’art. 13 del DL 9/2020 gestiti con il sistema del Ticket, le aziende o i loro consulenti/intermediari dovranno indicare in “CodiceEventoGiorn” il codice evento “COR”; dovrà essere inoltre indicato il codice “T” in “TipoEventoCIG” e il relativo ticket in “IdentEventoCig”.

Nel caso della concessione della CIGO per le aziende già in CIGS, i relativi codici sono “L049” con riferimento alla disciplina ex DL 9/2020 (art. 14) e “L069” se concessa ai sensi dell’art. 20 del DL 18/2020.
Per quanto riguarda invece l’assegno ordinario, per tutte le istanze presentate a partire da febbraio 2020 e con decorrenza della prestazione dalla medesima data, le aziende valorizzeranno il nuovo codice causale “L003”, nel caso dell’assegno ordinario concesso ai sensi del DL 9/2020”, ovvero il codice causale di nuova istituzione “L004”, qualora sia concesso ai sensi DL 18/2020”.

Ancora, le aziende autorizzate all’assegno ordinario e iscritte al Fondo di integrazione salariale che occupano mediamente più di 5 dipendenti, valorizzeranno il nuovo codice causale “L005”, se l’assegno è concesso ai sensi dell’art. 13 comma 4 del DL 9/2020.

CIG in deroga con pagamento esclusivamente diretto

Per quanto riguarda invece la richiesta di pagamento diretto da parte dell’INPS del trattamento di CIGO e dell’assegno ordinario, si precisa in via preliminare che nei casi di CIG in deroga tale modalità diretta è in realtà l’unica prevista. Le imprese interessate al pagamento diretto da parte dell’INPS dovranno inviare l’apposito modello “SR41”, ai fini del calcolo e della liquidazione della prestazione.

Il flusso UniEmens, per i lavoratori che godono della prestazione a pagamento diretto per l’intero mese, deve essere valorizzato esclusivamente con il codice “LAVSTAT NR00” senza l’indicazione delle settimane e di evento figurativo.
Diversamente, laddove i periodi di integrazione salariale a pagamento diretto interessino una frazione di mese, il flusso dovrà essere compilato con le consuete modalità con riferimento esclusivamente al periodo non interessato dall’integrazione salariale a pagamento diretto, mentre per i periodi coperti da integrazione salariale a pagamento diretto i dati retributivi dei lavoratori saranno trasmessi tramite il modello “SR41”.

Sospensioni dei versamenti legate alla riduzione del fatturato
Domanda di CIGO unica anche con lavoratori a part time
Incentivo all’autoimprenditorialità 60 giorni in più per richiederlo

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