Sostituzione della caldaia Detrazione spettante

Sostituzione della caldaia Detrazione spettante e corretta intestazione della fattura

Domanda – Un contribuente nei prossimi giorni provvederà a sostituire la caldaia presso l’abitazione in cui vive; a tal proposito chiede di sapere se e a quali condizioni spetterebbe la detrazione per interventi di risparmio energetico; in caso di risposta affermativa, come deve essere individuato il soggetto al quale deve essere intestata la fattura d’acquisto? E’ possibile intestarla alla società che fa capo allo stesso contribuente?

Risposta – Innanzitutto verifichiamo se l’intervento citato potrebbe potenzialmente rientrare tra quelli oggetto di detrazione per interventi di risparmio energetico, art.14 D.L. 63/2013 e ss.mm.ii.

A monte è necessario precisare che l’edificio oggetto di installazione della caldaia deve essere esistente (ossia regolarmente accatastato) e avere già un impianto di riscaldamento funzionante che si andrà a sostituire con la caldaia di cui sopra. Non è agevolabile, invece, l’installazione di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti (con l’eccezione, dal 1° gennaio 2015, dell’installazione dei generatori alimentati a biomassa-vedi guida “Le agevolazioni per il risparmio energetico” dell’Agenzia delle Entrate).

L’intervento di cui al quesito, potrebbe usufruire della detrazione Irpef/Ires per interventi di risparmio energetico; a tal proposito è da evidenziare che, con l’intervento della Legge di Bilancio 2018 è passata dal 65% al 50% la detrazione per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018 per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A (vedi Regolamento delegato (UE) n. 811/2013); sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A; la detrazione si applica nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII ( come da comunicazione della Commissione Europea 2014/C 207/02), o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute all’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione. La detrazione massima è pari a 30.000 €.

Speciale dichiarazioni e detrazioni

La spesa detraibile va considerata compresa di Iva per le persone fisiche ; al contrario se l’intervento è eseguito su un fabbricato strumentale all’esercizio dell’attività di una determinata società, l’Iva risulta detraibile in base a quelle che sono le disposizioni di cui al Decreto Iva(art.19 D.P.R. 633/72); in tale caso l’iva non rientrerà nella detrazione Irpef per intervento di risparmio energetico in quanto non rimane effettivamente a carico della società, che la detrae secondo le indicazioni di cui all’art. 19 e seguenti del D.P.R. Iva. Pertanto, l’importo detraibile della società sarà pari al 50%- 65% del corrispettivo della fattura al netto dell’Iva che l’impresa si detrae.

Per la sostituzione della caldaia presso l’abitazione spetterebbe potenzialmente la detrazione Irpef alle condizioni di cui sopra. In merito alla fattura, la stessa dovrà essere intestata a colui/persona fisica che sostiene la spesa effettivamente e che quindi potrà richiedere successivamente la detrazione. In caso contrario sarà necessario integrare la fattura con un’annotazione riportando colui al quale è rimasta in carico la spesa.

Tali integrazioni devono essere effettuate fin dal primo anno di fruizione del beneficio, essendo esclusa la possibilità di modificare nei periodi d’imposta successivi la ripartizione della spesa sostenuta (Circolare 21.05.2014 n. 11, risposta 4.1, e Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 2.1).
Ad ogni modo l’intervento di sostituzione della caldaia potrebbe rientrare anche tra quelli di ristrutturazione edilizia, quale “Sostituzione o riparazione con innovazione”, spesa massima 96.000 euro, detraibile al 50%.

Entrambe le detrazioni passano dalla trasmissione all’Enea dei dati dei lavori effettuati ricorrendo ai portali web, finanziaria2018.enea.it per l’ecobonus e https://ristrutturazioni2018.enea.it per gli interventi di ristrutturazione che consentono di avere un risparmio energetico.

Speciale dichiarazioni e detrazioni

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