Decontribuzione su premi di produttività come esporle in UNIEMENS

Decontribuzione su premi di produttività come esporle in UNIEMENS

Con la circolare n. 104 del 18 ottobre 2018, l’INPS prende in esame la fattispecie della tassazione agevolata sui premi di produttività, introdotta dalla Legge di stabilità 2016 illustrando le modalità operative per la fruizione del beneficio contributivo connesso nelle denunce contributive.
I premi di risultato devono essere corrisposti a seguito del raggiungimento di incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti dal Ministero del Lavoro. Per poter beneficiare dell’imposta sostitutiva è necessario che i contratti collettivi aziendali o territoriali siano depositati con modalità telematiche presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione, unitamente alla dichiarazione di conformità di tali contratti alle disposizioni contenute nel decreto interministeriale stesso.

Detassazione – L’agevolazione fiscale, riservata al settore privato consiste nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali del 10 per cento per i premi di produttività. A partire dal 2017, beneficiari della misura sono i titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno precedente a quello di percezione delle somme, a 80.000 euro.
L’agevolazione fiscale opera entro il limite di importo complessivo di 3.000,00 euro annui lordi, elevabile a 4.000 euro per le aziende che prevedono il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro, secondo le modalità specificate dal decreto interministeriale 25 marzo 2016.

Decontribuzione – Inoltre, per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro con le modalità specificate nel citato decreto interministeriale, è ridotta di venti punti percentuali l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti su una quota di erogazioni non superiore a 800,00 euro. Sulla medesima quota non è dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore. Tale disposizione opera per i premi e per le somme erogate in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali sottoscritti o integrati in data successiva al 24 aprile 2017.

Sulla quota dei premi di risultato corrisposti non superiore a 800 euro, introduce le seguenti misure:

  • a) una riduzione, pari a venti punti percentuali, dell’aliquota contributiva IVS a carico del datore di lavoro;
  • b) l’esclusione di ogni contribuzione a carico del dipendente;
  • c) la corrispondente riduzione dell’aliquota di computo per il calcolo del trattamento pensionistico.

L’aliquota IVS da valutare ai fini della riduzione è quella in vigore nel mese di corresponsione del premio agevolabile (principio di cassa). La riduzione dell’aliquota è cumulabile con altri benefici contributivi previsti dalla normativa vigente. In questi casi, l’aliquota a carico del datore di lavoro su cui operare la riduzione dei venti punti è quella al lordo di eventuali agevolazioni, che andranno ad operare sulla contribuzione residua dovuta.

Qualora un lavoratore abbia stipulato più rapporti di lavoro, il beneficio contributivo potrà essere usufruito dal successivo datore di lavoro fino ad esaurimento del plafond di 800 euro di premio.
La fruizione è subordinata al possesso dei requisiti di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

La misura contributiva inoltre:

  • non è soggetta alla preventiva autorizzazione da parte dell’Istituto;
  • si applica anche nel caso in cui il lavoratore eserciti il diritto di rinuncia al regime di tassazione agevolata dei premi di risultato.

Compilazione flusso UniEmens – Riguardo la compilazione del flusso UniEmens sezione «PosContributiva», l’Istituto chiarisce che, per consentire un calcolo contributivo differenziato per i premi di risultato rientranti nel nuovo regime, l’imponile erogato, pari al premio di risultato che beneficia della riduzione contributiva, non dovrà essere più indicato nell’elemento “Imponibile”, ma a partire dal flusso UniEmens di competenza novembre 2018, andrà esposto nel nuovo elemento “ImponibilePremioRisDec” di “PremioRisDec” in “PremioRis” “DatiParticolari”, diventando un imponibile distinto rispetto a quanto indicato nell’elemento “Imponibile”.
I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” con un codice ricostruito sulla base della “qualifica1”, “TipoContribuzione” e con quarto carattere la lettera” D”.

Parallelamente andrà indicato nel nuovo campo “ContributoPremioRisDec” di “PremioRisDec”“PremioRis”“DatiParticolari” la contribuzione dovuta sul premio. L’eventuale premio eccedente il limite di 800 euro va esposto nel campo “Imponibile” di “DatiRetributivi” in quanto non fruisce della riduzione contributiva. Resta fermo che l’importo di qualunque premio di risultato, soggetto o meno alla decontribuzione in esame, continua ad essere indicato su “PremioRisAz” ovvero “PremioRisTerr” di “PremioRis” ai soli fini informativi.

Compilazione “ListaPosPA” – L’imponile erogato, pari al premio di risultato che beneficia della riduzione contributiva deve essere esposto, a partire dal flusso UniEmens di competenza novembre 2018, nello specifico elemento appositamente previsto “AltroImponibile” di “RecuperoSgravi” di “GestPensionistica” e non deve essere “un di cui” della retribuzione imponibile denunciata nell’elemento “Imponibile” di “GestPensionistica”.
Tale compilazione deve essere effettuata nell’elemento “E0_PeriodoNelMese” per i dipendenti in servizio ovvero nell’elemento “V1_PeriodoPrecedente”, Causale 1 per i dipendenti cessati.
Il contributo da versare sul premio di risultato valorizzato nell’elemento “AltroImponibile” deve essere esposto nell’elemento “Importo” di “RecuperoSgravi” di “GestPensionistica”.

Compilazione del flusso DMAG – Per consentire il calcolo contributivo ai fini pensionistici differenziato per i premi di risultato rientranti nel nuovo regime di decontribuzione viene introdotto il nuovo codice Tipo Retribuzione “Q”.
Pertanto, dal quarto trimestre 2018, l’imponile pari al premio di risultato erogato che beneficia della riduzione contributiva non andrà più indicato unitamente alla retribuzione di tipo “O”, ma andrà esposto distintamente su un ulteriore rigo del quadro “F” indicando il Tipo Retribuzione (TR) “Q” con un numero di giornate pari a quelle indicate per il Tipo Retribuzione “O” e con la zona tariffaria e il tipo di contratto relativi al rapporto di lavoro che ha dato origine al premio decontribuito.
L’imponibile indicato con il nuovo codice Tipo Retribuzione “Q” non può superare l’importo di 800 euro per anno civile per lavoratore. L’eventuale premio eccedente tale quota andrà esposto con Tipo Retribuzione “O”, unitamente all’imponibile non decontribuito.

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