Il legislatore italiano, “al fine di sostenere la genitorialità, promuovendo una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all’interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in via sperimentale per gli anni 2013-2015 (…)” introduce l’obbligo per il padre lavoratore dipendente di astenersi dal lavoro per un giorno, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio in aggiunta a quello della madre (art. 4, comma 24 della L. 92/2012). Tale congedo obbligatorio di paternità è stato poi prolungato e aumentato a due giorni anche per il 2016 (art. 1, comma 205 della L. 208/2015) e successivamente prorogato, confermandolo a due giorni per il 2017 e aumentandolo a quattro per il 2018 (art. 1, comma 354 della L. 232/2016).

Tutela della genitorialità in caso di parto plurimo

Per il 2019, il disegno di legge di bilancio mira a prorogare il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, elevandone la durata a cinque giorni complessivi e disponendo, altresì, che per lo stesso anno il padre possa astenersi per un ulteriore giorno – in accordo con la madre e in sua sostituzione – in relazione al periodo di astensione obbligatoria a questa spettante.

Tornando alle disposizioni oggi vigenti e valide fino al 31 dicembre 2018, si ricorda che il DM 22 dicembre 2012, che ne disciplina l’ambito di applicazione, e l’INPS (circolare n. 40/2013) specificano che il congedo del padre si configura come un diritto autonomo e, pertanto, è aggiuntivo rispetto a quello fruito dalla madre; per il periodo del congedo di paternità obbligatorio, al padre spetta l’indennità giornaliera a carico dell’INPS, pari al 100% della retribuzione.

Neo genitori nella manovra 2019 tante novità

Il trattamento normativo e previdenziale è quello previsto per il congedo di paternità (artt. 29 e 30 del DLgs. 151/2001), per il quale l’indennità è anticipata dal datore di lavoro e successivamente conguagliata con i contributi a debito, fatti salvi i casi di pagamento diretto da parte dell’INPS (circolare n. 40/2013) e spetta la contribuzione figurativa non richiedendo, altresì, alcuna anzianità contributiva pregressa ai fini dell’accreditamento dei contributi.
L’indennità è, invece, corrisposta direttamente dall’INPS in tutti i casi in cui le disposizioni vigenti prevedano il pagamento diretto dell’indennità di maternità.

Il congedo va richiesto con un preavviso minimo di 15 giorni

Dal punto di vista operativo il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro le date in cui intende fruire del congedo, con un anticipo di almeno 15 giorni:
– ove richiesti in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto;
– nel caso delle adozioni, con riferimento alla data presunta di ingresso in famiglia o in Italia per le internazionali.
Il datore di lavoro, come di consueto, comunicherà all’INPS attraverso il flusso UniEmens le giornate effettivamente fruite.

Rispetto alle altre prestazioni previdenziali, tale tipologia di congedo è fruibile in costanza di rapporto di lavoro nonché durante i periodi indennizzati per disoccupazione e cassa integrazione guadagni (ipotesi previste dall’art. 24 del DLgs. 151/2001); sono inoltre riconosciuti gli assegni per il nucleo familiare.

Bonus nido con App INPS Mobile nuova funzionalità

Detrazioni per figli a carico 2019 più risparmio per i genitori

Tutela della genitorialità in caso di parto plurimo

Lavoratrice madre tutte le regole per dimissioni e licenziamento