Tutela della genitorialità in caso di parto plurimo

TUTELA DELLA GENITORIALITÀ IN CASO DI PARTO PLURIMO

Il nostro ordinamento prevede una serie di specifiche tutele, di natura sia normativa che retributiva, in favore dei lavoratori che diventano genitori.

Tutela della genitorialitàTutela della genitorialità – La disciplina di base trae origine dalla necessità di salvaguardare la salute della gestante e del neonato, mentre le previsioni introdotte più recentemente dal legislatore si pongono l’obiettivo di favorire la conciliazione dei tempi di lavoro con quelli necessari alla gestione della famiglia e della vita personale.

congedo paternità 2019 gemelli

Alcune delle tutele previste dalla legge si moltiplicano in caso di parto plurimo, altre invece rimangono invariate. Le medesime regole valide per la nascita di due o più gemelli si applicano alle adozioni di due o più bambini.

Esami e visite prenatali – Nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l’orario di lavoro, la lavoratrice, durante la gravidanza, ha diritto a permessi retribuiti per poter compiere tutti gli esami prenatali e le visite cliniche e mediche che la sua condizione richiede; a tal fine è sufficiente che presenti al datore di lavoro una domanda con allegata la relativa documentazione.

Astensione obbligatoria – Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alle lavoratrici dipendenti durante la gravidanza e il puerperio. In presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo, l’astensione dal lavoro spetta al padre (congedo di paternità).

Si tratta di un diritto indisponibile, al quale la lavoratrice non può rinunciare, anche in assenza di controindicazioni mediche.

L’astensione dal lavoro per maternità è obbligatoria per un periodo di due mesi prima del parto e tre mesi dopo; tale periodo non cambia in caso di parto gemellare.

Riposi giornalieri – La durata dei riposi giornalieri raddoppia in caso di parto plurimo, ovvero quando in famiglia la nascita è almeno gemellare. Ne deriva che alla lavoratrice, fino ad un anno di età del bambino, spettano:

  • 4 ore al giorno di permessi retribuiti, se l’orario quotidiano di lavoro svolto dal genitore richiedente sia pari ad almeno 6 ore;
  • 2 ore al giorno di permessi, se l’orario giornaliero è inferiore a 6 ore.

Il raddoppio delle ore vale indipendentemente dal numero di neonati, a partire dai gemelli. In sostanza, se nascono tre gemelli, non si triplicano le ore ma restano raddoppiate.

Inoltre, in caso di parto plurimo, l’utilizzazione delle ore aggiuntive è consentita al padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice dipendente.

Il diritto ai riposi è in misura raddoppiata anche per il padre, quando la madre è lavoratrice autonoma o parasubordinata.

 

Congedo obbligatorio e facoltativo di paternità – In caso di parto, adozione o affidamento plurimi, il diritto al congedo parentale spetta, alle stesse condizioni, per ogni bambino. Parimenti, in caso di opzione per le misure alternative al congedo parentale (voucher baby sitting o contributo asilo nido), le stesse risultano spettanti in ragione multipla in caso di parto gemellare.

La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore è pari a 2 giorni per l’anno 2017 e 4 giorni per il 2018, da godere anche in via non continuativa. La fruizione di questo congedo obbligatorio da parte del padre non riduce la durata del congedo obbligatorio della madre.

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In aggiunta a ciò, per il 2018, il padre può astenersi per un altro giorno d’accordo con la madre e in sua sostituzione per l’astensione obbligatoria a lei spettante. Questo significa che la fruizione del congedo facoltativo di un giorno da parte del padre è, invece, condizionata dalla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale dello stesso. In questo caso, il dipendente deve allegare alla richiesta scritta una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante per la giornata richiesta dal padre. Detta dichiarazione deve essere inoltrata anche al datore di lavoro della madre da parte di uno dei due genitori. In caso di parto plurimo, il numero delle giornate di congedo complessivamente riconosciute non subisce variazioni.

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