Il testo presentato in Aula conferma l’estensione del regime forfetario ex L. 190/2014 per imprenditori individuali e lavoratori autonomi fino a 65.000 euro di ricavi e compensi, nonché le modifiche alle condizioni ostative al regime connesse al possesso di partecipazioni e allo svolgimento dell’attività prevalentemente nei confronti del precedente datore di lavoro. Quest’ultima causa ostativa, tuttavia, è stata riformulatarispetto al testo originale.

Attualmente il regime di favore è precluso per quei soggetti che (art. 1 comma 57 lettera d-bis) della L. 190/2014) percepiscono, nell’anno precedente, redditi di lavoro dipendente o assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato, a condizione che, dopo la cessazione, non siano percepiti redditi di pensione o non sia stato intrapreso un nuovo rapporto di lavoro (circ. Agenzia delle Entrate n. 10/2016).

Nel testo originario del Ddl. di bilancio 2019, era prevista l’esclusione dal regime forfetario per i soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati (indipendentemente dal compenso percepito) e che esercitano attività d’impresa, arti o professioni prevalentemente nei confronti dei datori di lavoro dei due anni precedenti o, in ogni caso, di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili.

In accoglimento di una proposta emendativa, il requisito è stato riformulato come segue: non possono accedere al regime forfetario “le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corsorapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro”.

La nuova formulazione della norma:
– da un lato, specifica più chiaramente che la preclusione opera sia nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente sia ancora in corso quanto nell’ipotesi in cui sia cessato, confermando la finalità di evitare la strumentale trasformazione di rapporti di lavoro dipendente in altre forme contrattuali per applicare la tassazione ridotta;
– dall’altro, rimuove il riferimento alla percezione di redditi di lavoro dipendente e assimilato di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, che poteva risultare “in eccesso” data la rimozione della soglia limite (di 30.000 euro).

Si ritiene che il riferimento espresso ai “datori di lavoro” sia sufficiente ad escludere l’applicazione della norma rispetto ai professionisti monocommittenti.
A livello pratico, quindi, una persona fisica titolare di partita IVA può, nel contempo:
– essere titolare di un rapporto di lavoro dipendente (a prescindere dall’ammontare del reddito percepito);
– applicare il regime forfetario (fino a 65.000 euro di ricavi/compensi), a condizione che l’attività autonoma non sia svolta prevalentemente nei confronti dell’attuale datore di lavoro, di eventuali altri datori di lavoro dei due anni precedenti, oppure di soggetti comunque agli stessi riconducibili.

Verifica dell’attività prevalente anche su chi non svolge lavoro dipendente

Se non viene svolta contestualmente attività come lavoratore dipendente, per applicare il regime forfetario, occorre comunque verificare nei confronti di chi viene esercitata l’attività autonoma in via prevalente e, ove si tratti di uno degli ex datori di lavoro dei due anni precedenti, il regime non potrà (più) essere applicato.

Se questa versione della norma verrà approvata in via definitiva, si renderà applicabile dal 1° gennaio 2019. Posto che, secondo la regola generale, le cause di esclusione vanno riferite al momento di applicazione del regime, chi dovesse trovarsi nella situazione descritta dalla nuova disposizione non potrà applicare il regime di favore già dall’anno prossimo.

Si consideri, ad esempio, il lavoratore dipendente che è andato in pensione nel 2018 (con reddito entro i 30.000 euro), ma continui l’attività in forma autonoma nei confronti del medesimo datore. In base alla disciplina attualmente in vigore, questo soggetto ha potuto accedere al regime forfetario per la nuova attività avviata nel 2018 ususfruendo, non dell’aliquota al 5% (preclusa dalla condizione relativa alla mera prosecuzione dell’attività precedente), ma al 15%. Con la nuova disciplina, questo soggetto dovrà disapplicare il regime di favore dal 2019.

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