CU 2018 le novità in sintesi AGGIORNATO

CU 2018 LE NOVITÀ IN SINTESI

CU 2018

Nei giorni scorsi l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito le bozze relative alla Certificazione Unica 2018, al fine di attestare i redditi percepiti nel 2017. La prima novità è rilevabile dalla modifica introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017), che proroga fino al 31 ottobre 2018 la trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle CU relative ai soggetti sostituiti che non possono avvalersi del modello 730 per la dichiarazione dei propri redditi.

Restano, invece, confermati gli altri termini d’invio rispettivamente al:

  • 7 marzo 2018 per l’inoltro telematico;
  • 3 aprile 2018 (il 31 marzo 2018 cade di sabato ed è seguito dalle festività di Pasqua e Pasquetta).

La consegna deve però avvenire entro 12 giorni dalla richiesta del sostituito nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato in corso d’anno.

Altre importanti novità da rilevare riguardano l’inserimento delle somme pagate dalle imprese per i Lavori socialmente utili (LSU) con la quota esente che dovrà essere distinta tra la base imponibile e le ritenute Irpef effettuate, oltre che l’indicazione delle addizionali regionali Irpef e quelle complessive ancora sospese e le ritenute operate e sospese. Inoltre, trova spazio anche alla nuova sezione dedicata a l’incremento della produttività del lavoro per il quale il sostituto di imposta dovrà indicare anche i redditi non imponibili e l’operazione ordinaria.

CU 2018

CU 2018 – Il Modello CU 2018 è la nuova certificazione unica che ha sostituito il vecchio Modello CUD. Ricordiamo che la CU, come di consueto, deve essere rilasciata da tutti i sostituti di imposta per la certificazione delle ritenute operate su pensionati e dipendenti e su quelle effettuate sui lavoratori autonomi per le prestazioni di professionisti con Partita IVA e per le collaborazioni dei collaboratori a progetto e anche occasionali.

Per il periodo d’imposta 2017, i sostituiti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 7 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonome a i redditi diversi, da rilasciare al percipiente entro il 31 marzo (quest’anno prorogato al 3 aprile 2018).

Come lo scorso anno, la CU è composta in tre macro sezioni:

  • Frontespizio; che contiene le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentate firmatario della comunicazione alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica;
  • Quadro CT; nel quale vengano riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai Mod. 730/4 resi disponibili all’AdE;
  • CU 2018; nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.

leggi anche Il bonus 80 euro nella CU 2017 e 2018

Le novità – Di seguito si riepilogano gli elementi di novità principali con le quali i sostituti d’imposta dovranno confrontarsi quest’anno:

  • innanzitutto viene specificato che il contribuente il quale non è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi e riscontra errori nella CU ricevuta, può rivolgersi direttamente al sostituto d’imposta per la correzione dei dati;
  • in merito alle somme erogate per premi di risultato in forza di contratti collettivi aziendali o territoriali, da quest’anno il lavoratore può optare per la corresponsione del premio di risultato sotto forma di fringe benefits il cui regime fiscale è disciplinato dall’art. 51 TUIR. Dunque, il sostituto d’imposta è chiamato a valorizzare i punti 573 e 583 nei quali bisogna riporta l’ammontare del premio che il lavoratore ha scelto di percepire sotto forma di fringe benefits. Anche nei punti 579 e 589 devono essere riportate le somme ed i valori di cui al comma 4 dell’articolo 51 che, per scelta del lavoratore sono stati fruiti in sostituzione, in tutto o in parte, del premio di risultato e che non sono stati pertanto assoggettati ad imposta sostitutiva dell’IRPEF ma concorrono alla formazione del reddito del lavoratore secondo le regole dello stesso comma 4;
  • altra novità riguarda la novità per i familiari a carico. In tali casi, il sostituto d’imposta è tenuto a indicare il dato anche se non vi sono le condizioni per essere considerati a carico ma non è più previsto che il dato sia richiesto per la corretta verifica dell’attribuzione delle detrazioni stesse;
  • viene risolto anche il problema riscontrato due anni fa relativo all’indicazione del codice fiscale del coniuge non a carico: anche per quest’anno viene confermato il non obbligo;
  • in riferimento alla contribuzione riservata alla previdenza complementare, l’importo deve essere anche indicato nei punti 574 e 584, mentre se la contribuzione interessa enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, i dati sono ripetuti nei punti 575 e 585;
  • laddove il contribuente presenti rimborso di beni e servizi non soggetti a tassazione, e qualora lo stesso abbia richiesto il conguaglio di più Certificazioni Uniche, il dato dei rimborsi relativi ai precedenti sostituti, deve essere inserito nella nuova sezione “Altri sostituti”;
  • per quanto riguarda il domicilio fiscale viene precisato che la compilazione del campo 24 va effettuata solo se viene trasferita la residenza in altro comune oppure in caso di trasferimento in un comune sorto dal distacco di uno o più territori appartenenti a uno o più comuni che continuano ad esistere. Invece la compilazione non va effettuata se la variazione è dovuta alla fusione, anche per incorporazione di comuni preesistenti;
  • è stata inserita nuova sezione per indicare i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia da parte di persone che hanno trasferito la propria residenza nel nostro Paese. In questi casi, tali redditi concorrono a formare il reddito fino ad un massimo del 70% dell’ammontare;
  • è stata inserita una nuova sezione riservata al nuovo regime fiscale delle locazioni brevi. In base a quanto previsto dalla nuova normativa, infatti, i soggetti che risiedono in Italia e che esercitano attività di intermediazione immobiliare e/o gestione portali web, sono tenuti ad applicare sull’eventuale canone o corrispettivo pagato dall’utente, una ritenuta del 21% e al rilascio della certificazione unica in qualità di sostituti di imposta.
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CERTIFICAZIONE UNICA NOVITÀ E SCADENZE PER IL 2018

Si avvicina il termine entro cui i sostituti d’imposta devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate la Certificazione Unica 2018. A partire da quest’anno la scadenza per la trasmissione telematica e la consegna della Certificazione Unica è così determinata:

  • 7 marzo per la trasmissione telematica della CU
  • 31 marzo (spostata al 3 aprile per il 2018) per la consegna della CU ai lavoratori dipendenti.

La Certificazione Unica 2018 si arricchisce di nuovi campi e sezioni, adeguandosi alle numerose novità normative introdotte lo scorso anno e preparandosi a sostituire in toto il modello 770.

Premi di risultato – Quest’anno risulta più ricca e dettagliata la sezione dedicata alla esposizione dei premi di produttività e delle misure di welfare erogate ai dipendenti.

Nel caso in cui la somma dei premi di risultato, individuati con codice 2, sia superiore o uguale a 3.000 euro, in quanto il sostituto ha provveduto ad un coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro (limite elevabile a 4.000 euro), devono essere compilati i soli punti da 571 a 579. In presenza di somme erogate per premi di risultato codificate sia con il codice 1 che con il codice 2, se la somma dei premi con il codice 2 è inferiore a 3.000 euro devono essere compilati i punti da 571 a 589 riportando per ciascun codice il relativo importo di premio erogato. Nei punti 571 e 581 deve essere riportato:

  • il codice 1 nel caso in cui il limite previsto è di 3.000 euro annui lordi;
  • il codice 2 nel caso in cui il limite previsto è di 4.000 euro annui lordi.

Nei punti 572 e 582 deve essere riportato l’ammontare del premio di risultato per il quale è prevista l’applicazione dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali nella misura del 10 per cento. Nei punti 573 e 583 va indicato l’ammontare del premio di risultato che il sostituito ha scelto che gli venga corrisposto sotto forma di benefit. Nella ipotesi in cui il benefit sia costituito da contribuzione alle forme pensionistiche complementari, è necessario riportare nei punti 574 e 584 l’importo di tale contribuzione. Nella ipotesi in cui il benefit sia costituito da contribuzione ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale deve essere riportato, nei punti 575 e 585, l’importo di tale contribuzione.

Nei punti 576 e 586 va riportata l’imposta sostitutiva del 10 per cento operata sull’importo indicato nei punti 572 e 582. Nei punti 577 e 587 va indicato l’importo delle imposte sostitutive non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nell’importo indicato ai punti 576 e 586. Qualora il sostituto abbia assoggettato a tassazione ordinaria l’importo di premi non eccedenti i 3.000 euro o 4.000 euro, tale importo oltre ad essere riportato nel punto 1 della presente certificazione, dovrà essere indicato anche nei punti 578 e 588.

Nel caso in cui il sostituito abbia scelto la tassazione ordinaria del premio di risultato, la somma di quanto riportato nei punti 573, 578, 579, 583, 588 e 589 non deve essere superiore a 3.000 euro o 4.000 euro coerentemente con quanto indicato nei punti 571 e 581. Nei punti 579 e 589 riportare le somme e i valori che per scelta del lavoratore sono stati fruiti in sostituzione, in tutto o in parte del premio di risultato: tali somme concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, non prevedendo, quindi, l’assoggettamento all’imposta sostitutiva.

Compensi erogati lavoro accessorio – Nella sezione INPS dedicata alla gestione separata il sostituto deve esporre, al campo “Tipo rapporto”, con il codice:

  • 98, vanno riportati i compensi erogati con il Libretto Famiglia (art.54 bis D.L. n. 50/2017);
  • 99 vanno riportati i compensi erogati con il Contratto di Prestazione Occasionale (art.54 bis D.L. n. 50/2017).

Locazioni brevi – Il modello della Certificazione Unica del 2018 prevede l’introduzione all’interno del Flusso telematico da inviare all’Agenzia delle Entrate dei dati fiscali delle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi. Si tratta, in buona sostanza, dei contratti dei locazione di immobili ad uso abitativo, di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa.

La disciplina si applica sia ai contratti stipulati direttamente dalle parti, sia ai contratti stipulati tramite l’intervento di un intermediario immobiliare, operante anche sul web. In questo caso, infatti, gli intermediari sono tenuti, per i contratti stipulati a partire dal 1° giugno 2017, ad operare una ritenuta, nella misura del 21%, sui compensi incassati per conto del locatore.

L’intermediario immobiliare, pertanto, con l’entrata in vigore delle summenzionate disposizione ha assunto la qualifica di sostituto di imposta nell’ambito delle locazioni brevi, proprio in qualità di sostituto d’imposta. L’Agenzia delle Entrate ha così istituito una nuova sezione della CU, la VIII, riservata alla Certificazione Redditi delle Locazioni Brevi. I dati potranno essere espressi in forma aggregata, laddove il medesimo immobile sia stato oggetto di più contratti nel corso dell’anno, oppure in forma analitica.

Le informazioni da indicare sono:

  • i dati dell’immobile;
  • la durata del contratto;
  • i corrispettivi incassati e le relative ritenute operate, applicando il criterio cassa.

Qualora alcuni corrispettivi incassati (e pertanto soggetti a ritenuta e certificati) si riferiscano al 2018, dovrà essere barrato l’apposito campo.

Rimpatriati – E’ stata inoltre inserita una nuova sezione dedicata all’indicazione dei redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia da soggetti che sono rientrati in Italia, per i quali è prevista una tassazione parziale.
Vanno indicati separatamente i rimborsi di beni e servizi effettuati dal datore di lavoro e non soggetti a tassazione.

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