Conguaglio 2017 arrivano le istruzioni dall’INPS

CONGUAGLIO 2017 ARRIVANO LE ISTRUZIONI DALL’INPS I DATORI DI LAVORO POTRANNO EFFETTUARE IL CONGUAGLIO DI FINE ANNO ENTRO IL 16 GENNAIO 2018 O AL LIMITE, NEL MESE DI COMPETENZA DI “GENNAIO”, ENTRO IL 16 FEBBRAIO 2018

Non rimane ancora molto tempo ai datori di lavoro chiamati a effettuare le consuete operazioni di conguaglio riferite ai contributi previdenziali e assistenziali. Tale adempimento, infatti, potrà essere ottemperato entro il prossimo 16 gennaio (con la denuncia di competenza del mese di “dicembre 2017”) – o tutt’al più entro il 16 febbraio 2018 (mese di competenza di gennaio 2018). I conguagli, in particolare, possono riguardare anche il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative; tali operazioni potranno essere inserite nella denuncia di “febbraio 2018” (scadenza 16 marzo 2018), senza aggravio di oneri accessori. Con questa scadenza può essere anche operato il conguaglio per il personale iscritto al Fondo pensioni per le Ferrovie dello Stato e al Fondo di quiescenza ex-Ipost per la maggiorazione del 18%.

A darne notizia è l’INPS con la Circolare n. 1/2018, fornendo importanti precisazioni per i datori di lavoro che operano con il flusso UniEmens in merito alle operazioni di conguaglio dell’anno che sta volgendo a termine.

Elementi variabili della retribuzione – Qualora nel corso del mese intervengano elementi o eventi che comportino variazioni nella retribuzione imponibile, il datore di lavoro può tener conto delle variazioni in occasione degli adempimenti e del connesso versamento dei contributi relativi al mese successivo a quello interessato dall’intervento di tali fattori.

Gli eventi o elementi considerati sono: compensi per lavoro straordinario; indennità di trasferta o missione; indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell’INPS; indennità riposi per allattamento; giornate retribuite per donatori sangue; riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall’INAIL; permessi non retribuiti; astensioni dal lavoro; indennità per ferie non godute; congedi matrimoniali; integrazioni salariali (non a zero ore).

Gli eventi o elementi che hanno determinato l’aumento o la diminuzione delle retribuzioni imponibili, di competenza del mese di dicembre 2017, i cui adempimenti contributivi sono assolti nel mese di gennaio 2018, vanno evidenziati nel flusso UniEmens valorizzando l’elemento “VarRetributive” di “DenunciaIndividuale”, per gestire le variabili retributive e contributive in aumento e in diminuzione e anche gli “imponibili negativi” con il conseguente recupero delle contribuzioni non dovute.

Sul punto, è bene ricordare che ai fini dell’imputazione nella posizione assicurativa e contributiva del lavoratore, gli elementi variabili della retribuzione sopra indicati si considerano secondo il principio della competenza(dicembre 2017), mentre, ai fini dell’assoggettamento al regime contributivo (aliquote, massimali, agevolazioni, ecc.), si considerano retribuzione del mese di gennaio 2018, salvo il caso di imponibile negativo in relazione al quale la contribuzione non dovuta va recuperata nel suo effettivo ammontare.

Il massimale retributivo – I datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori soggetti alle disposizioni di cui all’art. 2, c. 18, della L. n. 335/1995 che superano nel mese di verifica il massimale retributivo, pari a euro 100.324 per l’anno 2017, devono: valorizzare nel limite massimo stesso l’elemento “Imponibile” di “Denuncia Individuale”, “Dati Retributivi”; indicare la parte eccedente nell’elemento “EccedenzaMassimale” di “DatiParticolari” con la relativa contribuzione minore.

Contributo aggiuntivo dell’1% – Quanto alle modalità operative per la gestione del contributo aggiuntivo dell’1%, l’INPS precisa che, ove gli adempimenti contributivi vengano assolti con la denuncia del mese di gennaio 2018, gli elementi variabili della retribuzione non incidono sulla determinazione del tetto massimo di euro 46.123 per l’anno 2017. Il contributo aggiuntivo, inoltre, va inserito nell’elemento “ContribuzioneAggiuntiva” di “DatiRetributivi”.

Fringe benefits – Con riferimento ai fringe benefits (benefici accessori), che sono tecnicamente quegli emolumenti retributivi esposti in busta paga allo scopo di quantificare i beni e i servizi di cui il lavoratore può usufruire gratuitamente ovvero a condizioni più vantaggiose rispetto a chi si rivolge al mercato per acquistarli, non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente se il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati è di importo non superiore, nel periodo di imposta, a euro 258,23. In caso contrario, ossia se si oltrepassa tale soglia, il valore dei fringe benefits concorre interamente a formare il reddito.

Operazioni societarie – Infine, in caso di operazioni societarie che hanno comportato il passaggio di dipendenti senza soluzione di continuità a norma dell’articolo 2112 c.c. o di cessione del contratto di lavoro, il conguaglio deve essere operato dal datore di lavoro subentrante, tenendo conto anche dell’operatività del cedente. Il cambio di matricola deve essere segnalato utilizzando:

  • il codice “2” –TipoAssunzione;
  • “2T” –TipoCessazione – con l’indicazione della matricola di provenienza.

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