Il bonus 80 euro nella CU 2017 e 2018

IL BONUS 80 EURO NELLA CU 2017 e 2018

 

Come per lo scorso anno, i sostituti d’imposta dovranno tenere conto dei dati da indicare nella Sezione “Detrazione e crediti”, al fine di dare evidenza nella Certificazione Unica 2017 dell’erogazione nel 2016 del c.d. “Bonus 80 euro” (art. 1 del D.L. n. 66/2014), reso strutturale dall’art. 1, c. 12-15 della Legge di Stabilità 2015 (L. n. 190/2014). I campi da compilare, contenuti nella sottosezione “Credito bonus Irpef”, vanno dal 391 al 399 nei quali è richiesta di fornire evidenza: del “codice del bonus” del “bonus erogato” o “non erogato”; del “bonus recuperato” ed infine, del “codice fiscale del sostituto”.

Nel caso di precedenti rapporti di lavoro, al fine della compilazione della presente sezione, il sostituto d’imposta che rilascia la Certificazione Unica deve tenere conto dei dati riportati nelle Certificazioni Uniche relative ai precedenti rapporti; in questo ultimo caso nei campi da 395 a 397 devono essere indicati tali dati di dettaglio, riportando nel campo 399 il codice fiscale del precedente sostituto d’imposta.

Bonus 80 euro – L’art. 1, co. 12-15 della L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) ha reso strutturale – per il periodo d’imposta 2015 (e quindi anche per il 2016) – il bonus 80 euro (960 euro annui), da riconoscere mensilmente in busta paga ai lavoratori titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcune categorie di redditi assimilati non superiori a euro 26.000.

Il credito è riconosciuto unicamente ai lavoratori il cui reddito complessivo è formato:
dai redditi di lavoro dipendente (art. 49, c. 1 del TUIR);
dai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, c. 1 del TUIR), quali:

  • compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (lett. a);
  • indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b);
  • somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale (lett. c);
  • redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis);
  • remunerazioni dei sacerdoti (lett. d);
  • le prestazioni pensionistiche di cui al d.lgs. n. 124 del 1993 comunque erogate (lett. h-bis);
  • compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (lett. l).

L’importo, in particolare, è pari a:

  • 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
  • se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro, il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro (c.d. “meccanismo di décalage”).

Formula: 960 x [(26.000 – reddito complessivo) /2.000].

Ai sensi dell’art. 1 c. 2 del decreto legge in questione, l’agevolazione deve essere “rapportata al periodo di lavoro nell’anno”. Quindi, sarà riconosciuto per “intero” (960 euro) a chi ha lavorato tutto l’anno, mentre per chi ha lavorato per un periodo inferiore ai 12 mesi il bonus sarà proporzionato a tale periodo.

CU 2018 le novità in sintesi AGGIORNATO

Esempio. Un lavoratore il cui reddito complessivo è di € 22.000 ha cessato il rapporto di lavoro il 30 aprile 2016 ricoprendo quindi 120 giorni di lavoro nell’anno 2016.

Il credito spettante sarà pari a: € 960 x 120/365 = € 315,62.

Compilazione – Per la compilazione del punto 391 “Codice bonus” è necessario utilizzare uno dei seguenti codici:

  1. se il sostituto d’imposta ha riconosciuto al dipendente il bonus Irpef e lo ha erogato tutto o in parte;
  2. se il sostituto d’imposta non ha riconosciuto al dipendente il bonus Irpef ovvero lo ha riconosciuto, ma non lo ha erogato neanche in parte.

Da notare che tale campo dovrà essere sempre compilato indipendentemente dal fatto che il contribuente, in relazione al periodo d’imposta 2016, soddisfa o meno i requisiti (reddituali e di imposta positiva al netto delle detrazioni di lavoro dipendente) per beneficiare del bonus.

Inoltre:

  • nel punto 392 “Bonus erogato” va indicato l’importo del bonus Irpef che il sostituto d’imposta ha erogato al lavoratore dipendente;
  • nel punto 393 “Bonus non erogato” va indicato l’importo del bonus Irpef che il sostituto d’imposta ha riconosciuto ma non ha erogato al dipendente.

Esempio di compilazione.
Un lavoratore, assunto il 4 luglio 2015 ed in forza per tutto il 2016, percepisce un reddito pari a euro 20.000,00.

Per tale lavoratore:

  • l’IRPEF lorda ammonta a euro 4.800,00;
  • le detrazioni di lavoro dipendente sono pari a euro 1.126,05;
  • l’IRPEF che residua, scomputate le detrazioni di lavoro dipendente, è positiva e ammonta a euro 3.673,95.

Il datore di lavoro, visti i requisiti, ha provveduto ad erogare il bonus per l’intero ammontare (euro 960,00).
Di conseguenza, la CU dovrà essere così compilata:

Aggiornamento

CERTIFICAZIONE UNICA NOVITÀ E SCADENZE PER IL 2018

Si avvicina il termine entro cui i sostituti d’imposta devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate la Certificazione Unica 2018. A partire da quest’anno la scadenza per la trasmissione telematica e la consegna della Certificazione Unica è così determinata:

  • 7 marzo per la trasmissione telematica della CU
  • 31 marzo (spostata al 3 aprile per il 2018) per la consegna della CU ai lavoratori dipendenti.

La Certificazione Unica 2018 si arricchisce di nuovi campi e sezioni, adeguandosi alle numerose novità normative introdotte lo scorso anno e preparandosi a sostituire in toto il modello 770.

Premi di risultato – Quest’anno risulta più ricca e dettagliata la sezione dedicata alla esposizione dei premi di produttività e delle misure di welfare erogate ai dipendenti.

Nel caso in cui la somma dei premi di risultato, individuati con codice 2, sia superiore o uguale a 3.000 euro, in quanto il sostituto ha provveduto ad un coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro (limite elevabile a 4.000 euro), devono essere compilati i soli punti da 571 a 579. In presenza di somme erogate per premi di risultato codificate sia con il codice 1 che con il codice 2, se la somma dei premi con il codice 2 è inferiore a 3.000 euro devono essere compilati i punti da 571 a 589 riportando per ciascun codice il relativo importo di premio erogato. Nei punti 571 e 581 deve essere riportato:

  • il codice 1 nel caso in cui il limite previsto è di 3.000 euro annui lordi;
  • il codice 2 nel caso in cui il limite previsto è di 4.000 euro annui lordi.

Nei punti 572 e 582 deve essere riportato l’ammontare del premio di risultato per il quale è prevista l’applicazione dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali nella misura del 10 per cento. Nei punti 573 e 583 va indicato l’ammontare del premio di risultato che il sostituito ha scelto che gli venga corrisposto sotto forma di benefit. Nella ipotesi in cui il benefit sia costituito da contribuzione alle forme pensionistiche complementari, è necessario riportare nei punti 574 e 584 l’importo di tale contribuzione. Nella ipotesi in cui il benefit sia costituito da contribuzione ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale deve essere riportato, nei punti 575 e 585, l’importo di tale contribuzione.

Nei punti 576 e 586 va riportata l’imposta sostitutiva del 10 per cento operata sull’importo indicato nei punti 572 e 582. Nei punti 577 e 587 va indicato l’importo delle imposte sostitutive non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nell’importo indicato ai punti 576 e 586. Qualora il sostituto abbia assoggettato a tassazione ordinaria l’importo di premi non eccedenti i 3.000 euro o 4.000 euro, tale importo oltre ad essere riportato nel punto 1 della presente certificazione, dovrà essere indicato anche nei punti 578 e 588.

Nel caso in cui il sostituito abbia scelto la tassazione ordinaria del premio di risultato, la somma di quanto riportato nei punti 573, 578, 579, 583, 588 e 589 non deve essere superiore a 3.000 euro o 4.000 euro coerentemente con quanto indicato nei punti 571 e 581. Nei punti 579 e 589 riportare le somme e i valori che per scelta del lavoratore sono stati fruiti in sostituzione, in tutto o in parte del premio di risultato: tali somme concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, non prevedendo, quindi, l’assoggettamento all’imposta sostitutiva.

Compensi erogati lavoro accessorio – Nella sezione INPS dedicata alla gestione separata il sostituto deve esporre, al campo “Tipo rapporto”, con il codice:

  • 98, vanno riportati i compensi erogati con il Libretto Famiglia (art.54 bis D.L. n. 50/2017);
  • 99 vanno riportati i compensi erogati con il Contratto di Prestazione Occasionale (art.54 bis D.L. n. 50/2017).

Locazioni brevi – Il modello della Certificazione Unica del 2018 prevede l’introduzione all’interno del Flusso telematico da inviare all’Agenzia delle Entrate dei dati fiscali delle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi. Si tratta, in buona sostanza, dei contratti dei locazione di immobili ad uso abitativo, di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa.

La disciplina si applica sia ai contratti stipulati direttamente dalle parti, sia ai contratti stipulati tramite l’intervento di un intermediario immobiliare, operante anche sul web. In questo caso, infatti, gli intermediari sono tenuti, per i contratti stipulati a partire dal 1° giugno 2017, ad operare una ritenuta, nella misura del 21%, sui compensi incassati per conto del locatore.

L’intermediario immobiliare, pertanto, con l’entrata in vigore delle summenzionate disposizione ha assunto la qualifica di sostituto di imposta nell’ambito delle locazioni brevi, proprio in qualità di sostituto d’imposta. L’Agenzia delle Entrate ha così istituito una nuova sezione della CU, la VIII, riservata alla Certificazione Redditi delle Locazioni Brevi. I dati potranno essere espressi in forma aggregata, laddove il medesimo immobile sia stato oggetto di più contratti nel corso dell’anno, oppure in forma analitica.

Le informazioni da indicare sono:

  • i dati dell’immobile;
  • la durata del contratto;
  • i corrispettivi incassati e le relative ritenute operate, applicando il criterio cassa.

Qualora alcuni corrispettivi incassati (e pertanto soggetti a ritenuta e certificati) si riferiscano al 2018, dovrà essere barrato l’apposito campo.

Rimpatriati – E’ stata inoltre inserita una nuova sezione dedicata all’indicazione dei redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia da soggetti che sono rientrati in Italia, per i quali è prevista una tassazione parziale.
Vanno indicati separatamente i rimborsi di beni e servizi effettuati dal datore di lavoro e non soggetti a tassazione.

CU 2018 le novità in sintesi AGGIORNATO

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