Ticket di licenziamento 2018 novità

TICKET DI LICENZIAMENTO 2018

TICKET DI LICENZIAMENTO 2018 NOVITÀ

La legge di Bilancio 2018, n.205/2017, all’ art.1 comma 137 interviene sulla percentuale del ticket di licenziamento, disponendo che, a decorrere dallo scorso 1° gennaio 2018, i datori di lavoro che opereranno licenziamenti collettivi durante la cassa integrazione guadagni straordinaria, pertanto soggetti al contributo di integrazione salariale straordinario ai sensi del D.Lgs. n. 148 del 2015, articolo 23, sono tenuti a versare un’aliquota percentuale pari all’82 per cento calcolato sul massimale Naspi, passando dal tetto attuale di circa 1470 euro fino ad arrivare ad un massimale di circa 2940 euro per i rapporti di lavoro di durata pari o superiore a 36 mesi e riproporzionato per i mesi effettivi di prestazione lavorativa. La nuova normativa non interesserà i licenziamenti collettivi intervenuti a seguito di procedure di licenziamento avviate in disposizione all’articolo 4 della legge 223/1991, entro il 20 ottobre 2017.

Il contributo (ticket) di licenziamento è stato introdotto dalla cd. Riforma Fornero, di cui all’articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che aveva disposto inizialmente il versamento di un contributo pari al 50 per cento del trattamento mensile iniziale di Aspi (ora Naspi) per tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ad eccezione delle dimissioni o risoluzioni consensuali di rapporto di lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 2013. L’art. 1 al comma 250 della legge n. 228/2012, riformula il comma 31 dell’articolo 2 della legge 92/2012 e ridetermina la percentuale prevista al 41 per cento del massimale mensile di Aspi (ora Naspi).

La normativa attuale in vigore per tutti i casi di interruzione di rapporto di lavoro, in cui, a prescindere dal requisito soggettivo, darebbe diritto alla Naspi prevede un contributo a carico del datore di lavoro pari al 41 per cento del massimale mensile di Naspi. Considerato che per l’anno 2017 il massimale mensile della Naspi era pari a 1195 euro, così come disciplinato dall’art. 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, l’importo del ticket è di 489,95 euro per ogni annualità, fino ad un tetto massimo di 1470 euro per rapporti di durata pari o superiore a 36 mesi.

calcolo ticket licenziamento 2018

A partire dal 1° gennaio 2018, per i casi di licenziamenti collettivi operati durante la cassa di integrazione guadagni salariale, salvo le eccezioni previste dalla norma, di cui abbiamo fornito i riferimenti, il ticket è passato dal 41 per cento all’82 per cento, quindi: prendendo come riferimento il massimale mensile della Naspi 2017 pari ad euro 1195, il contributo da pagare sarà di circa 980 euro per ogni annualità, fino a raggiungere il tetto massimo di 2940 euro per i rapporti di durata pari o superiore a 36 mesi, con una differenza importante per ogni rapporto di lavoro interrotto.

Anno 2017 – 41% – importo 1469,85
Anno 2018 – 82% – importo 2939,70

Tetto Massimo 2017 – 1469,95
Quota Mensile 2017 – 40,83

Tetto Massimo 2018 – 2939,70
Quota Mensile 2018 – 81,66

Si ricorda che il ticket di licenziamento va versato entro il giorno 16 del secondo mese successivo in cui è intervenuta la cessazione del rapporto, salvo i casi di interruzione dell’ultimo dipendente in forza all’azienda, per cui il versamento viene anticipato al giorno 16 del mese successivo.

A decorrere dal 1° gennaio 2018, in caso di licenziamenti collettivi, chiusi senza procedura sindacale, il contributo calcolato sulla nuova aliquota dell’82%, verrà poi moltiplicato per tre, passando dal tetto massimo di 4409,55 in vigore fino al 31 dicembre 2017 al nuovo tetto di 8819,10.

Ticket licenziamenti casi di esclusione

Licenziamento per fine cantiere il Ticket non c’è

 

 

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