Ammortizzatori sociali 2018 l’INPS fa il punto

AMMORTIZZATORI SOCIALI 2018

AMMORTIZZATORI SOCIALI, POVERTÀ E GENITORIALITÀ: L’INPS FA IL PUNTO

Con il Messaggio n. 227 di ieri (non pubblicato sul sito istituzionale), l’INPS riepiloga sinteticamente le principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito e alle famiglie, che scaturiscono dai recenti provvedimenti legislativi quali il D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147 (che ha introdotto il ReI) e la L. n. 205/2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018).

La ricognizione delle disposizioni legislative si rende estremamente necessaria, sia per gli operatori del settore (quali professionisti) ma anche i funzionari dell’Istituto previdenziale stesso, in quanto producono i loro effetti nel corso del 2018.

Vediamo dunque uno ad uno le novità che vedranno luce quest’anno.

Ammortizzatori sociali – Tra i vari ambiti di operatività, la Legge di Bilancio 2018 ha introdotto una serie di interventi in materia di ammortizzatori sociali che si riepilogano di seguito:

Aziende in crisi (CIGS)– L’articolo 1, c. 133, che s’inserisce nel corpus normativo dell’art. 22 del D.Lgs. n. 148/2015 (introducendo appunto l’art. 22-bis), contiene disposizioni in materia di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale. In particolare, per gli anni 2018 e 2019, viene stabilita una deroga ai limiti massimi di durata della CIGS in favore delle aziende con organico superiore a 100 unità lavorative. La deroga – che può essere ammessa per le imprese che presentano una rilevanza economica strategica anche a livello regionale e notevoli problematiche occupazionali, con esuberi significativi nel contesto territoriale – è subordinata alle seguenti condizioni:

  • stipulazione in sede governativa di un accordo – presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – con la presenza della Regione o delle Regioni interessate;
  • presentazione, da parte dell’impresa, di piani di gestione intesi alla salvaguardia occupazionale – che contemplino specifiche azioni di politiche attive – concordati con la Regione o le Regioni interessate;
  • sussistenza di una delle seguenti ipotesi:
  1. il programma di riorganizzazione aziendale comprenda investimenti complessi, non attuabili nel limite temporale di durata del trattamento straordinario (24 mesi);
  2. il medesimo programma contenga piani di recupero occupazionale (mediante la ricollocazione delle risorse umane) e azioni di riqualificazione non attuabili nel suddetto limite temporale (24 mesi);
  3. il piano di risanamento presenti interventi correttivi complessi, intesi a garantire la continuazione dell’attività aziendale e la salvaguardia occupazionale, non attuabili nel limite temporale di durata di dodici mesi stabilito dal secondo comma dell’articolo 22 del D.Lgs. n. 148/15.

La proroga riferita alle prime due ipotesi, può essere concessa fino ad un limite di 12 mesi; per la terza, invece, il limite massimo ammesso è di 6 mesi.

CIGS e mobilità in deroga – Il comma 140 prevede la concessione di un ulteriore periodo di Cigs, nel limite massimo di 12 mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, alle imprese cui sia stata riconosciuta l’area di crisi complessa nel periodo “8 ottobre 2016 – 30 novembre 2017” e che cessino il programma di riorganizzazione aziendale entro il 30 giugno 2018, previo apposito accordo stipulato presso il Ministero del lavoro con l’intervento del Ministero dello sviluppo economico (MISE) e della Regione competente.

Proroghe Cigs in deroga – Il comma 145 prevede la facoltà, per le Regioni – a seguito di specifici accordi sottoscritti presso l’unità di crisi del MISE e/o delle Regioni stesse – di autorizzare, per un periodo massimo di 12 mesi, le proroghe, in continuità, degli interventi di Cigs in deroga concessi entro il 31 dicembre 2016 e aventi durata con effetti nel 2017. Le autorizzazioni operano al fine del compimento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero e/o di tenuta occupazionale, relative a crisi aziendali incardinate presso l’unità di crisi del MISE (e/o delle Regioni), entro il tetto massimo del 50% delle risorse assegnate alle Regioni ai sensi dell’articolo 44, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 148/15 (Mobilità e Cig in deroga) e nei limiti delle somme ancora disponibili.

Innalzamento del “tetto aziendale” del FIS– Il comma 159 interviene sul Fondo di integrazione salariale (FIS) e, apportando una modifica all’articolo 29 c. 4, del D.Lgs. n. 148/2015, aumenta in modo strutturale il limite massimo delle prestazioni erogabili dal Fondo portandolo (da quattro) a dieci volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal datore di lavoro (c.d. “tetto aziendale”).

Accordo di ricollocazione – Il comma 136 interviene sulla disciplina dell’assegno di ricollocazione introducendo l’art. 24-bis nel D.Lgs. n. 148/2015, con cui la misura viene estesa ai lavoratori titolari di un trattamento straordinario di integrazione salariale. L’estensione dell’intervento è prevista con esclusivo riferimento ai casi in cui – al termine della procedura di consultazione sindacale, successiva alla richiesta di accesso al trattamento CIGS – vengano definiti accordi contenenti un piano di ricollocazione, con l’indicazione degli ambiti aziendali e dei profili professionali a rischio di esubero. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione degli accordi, i lavoratori interessati possono richiedere all’ANPAL l’attribuzione dell’assegno di ricollocazione.

Tra le innovazioni introdotte dalla norma ci sono:

  1. la possibilità – per il lavoratore interessato – di spendere l’assegno di cui trattasi in costanza di trattamento straordinario di integrazione salariale, al fine di ottenere un servizio intensivo di assistenza nella ricerca di un’altra occupazione;
  2. i soggetti ammessi all’assegno di ricollocazione non sono obbligati all’accettazione di un’offerta di lavoro congrua;
  3. laddove, durante la fruizione del servizio intensivo, il lavoratore venga assunto da un datore di lavoro che non presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’azienda presso cui era precedentemente impiegato, è prevista la concessione di incentivi fiscali e previdenziali. In particolare, il lavoratore potrà percepire un contributo mensile pari al 50% del trattamento straordinario di integrazione salariale che gli sarebbe stato altrimenti corrisposto, se non si fosse occupato. L’impianto normativo stabilisce, altresì, agevolazioni contributive in favore del datore di lavoro che provvede all’assunzione di cui trattasi.

Ammortizzatori sociali 2018Contrasto alla povertà – Da gennaio 2018, il D.Lgs. n. 147/2017 ha istituito il Reddito di Inclusione (ReI) per favorire il contrasto alla povertà e all’esclusione sociale. La Legge di Bilancio 2018 è intervenuta sull’impianto normativo preesistente con disposizioni volte ad estendere la platea dei destinatari e incrementare il beneficio economico. In particolare:

  • l’articolo 1, c. 190 elimina alcune specifiche condizioni necessarie per fruire della misura;
  • il beneficio economico aumenta del 10% il massimale che, quindi, passa da € 490,75 a € 539,82 mensili;
  • ulteriori e significative modifiche decorreranno poi dal 1 luglio 2018; da detta data, infatti, verranno meno tutti i requisiti familiari oggi previsti per la fruizione dell’assegno, rendendo universale la misura.

ASDI – È prevista l’abrogazione dell’ASDI dal 1° gennaio 2018, in quanto sostituto dal ReI; resta salvo l’assegno per coloro che, entro la medesima data, hanno maturato i requisiti richiesti.

Donne vittime di violenza di genere – Il c. 217 estende il congedo per le donne vittime di violenza di genere previsto dall’articolo 24 del D.Lgs.15 giugno 2015, n. 80 anche alle lavoratrici domestiche precedentemente escluse dalla misura.

Disposizioni in materia di genitorialità – Infine, sono state introdotte anche disposizioni specifiche in materia di genitorialità, quali:

  • l’assegno di natalità (c.d. bonus bebè): il comma 248 riconosce la possibilità di erogare l’assegno anche per il 2018. La corresponsione è prevista fino al compimento del primo anno di età del bambino ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione. Restano confermate le condizioni stabilite dalla norma riguardo alla struttura della misura. Per beneficiare dell’assegno, il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente deve trovarsi in una condizione economica corrispondente ad un valore ISEE non superiore a 25.000 euro annui. L’importo dell’assegno è pari a 960 euro annui, raddoppiati nel caso di ISEE pari o inferiore a 7.000 euro;
  • Premio alla nascita: il premio alla nascita introdotto dalla Legge di Bilancio 2017 riveste carattere strutturale e, di conseguenza, la sua operatività è confermata per il corrente anno (comma 353);
  • Congedo di paternità: l’articolo 4, c. 24, lett. a), della legge n. 92/12 ha istituito i congedi obbligatorio e facoltativo, fruibili dal padre lavoratore dipendente anche adottivo e affidatario, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio. Successivamente, la legge di bilancio 2017 ha prorogato il congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti anche per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nell’anno solare 2017 e ne ha previsto l’aumento, da due a quattro giorni, per l’anno 2018. La medesima norma non ha, invece, prorogato per l’anno 2017 il congedo facoltativo che, invece, è ripristinato, nella misura di un giorno, per l’anno 2018;
  • Bonus contributo asilo nido: riguardo all’agevolazione introdotta dalla legge n. 232/16, si fa presente che, a partire dal mese di gennaio, sarà avviata la procedura per la concessione del bonus asilo nido relativo al 2018.

Carta Famiglia in Gazzetta la disciplina attuativa

 

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