Licenziamento della lavoratrice madre

Licenziamento della lavoratrice madre

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 475 dell’11 gennaio 2017, ha affermato che il licenziamento intimato alla lavoratrice nel periodo che va dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino è nullo e non produce alcun effetto, pertanto, il rapporto di lavoro è considerato giuridicamente pendente e il datore di lavoro è obbligato a riammettere la dipendente in servizio e a pagarle tutti i danni che derivano dal mancato guadagno, non percepito in conseguenza del recesso datoriale.

Nel caso di specie i giudici di legittimità accolgono il ricorso presentato da una lavoratrice a cui era stato intimato un licenziamento nel periodo compreso tra il l’inizio della gravidanza e il compimento del primo anno di vita del bambino.

Nello specifico, la Corte di appello aveva dichiarato illegittimo il licenziamento e aveva condannato il datore di lavoro a riassumere la lavoratrice o, in mancanza, a risarcire il danno alla stessa arrecato nella misura di 5 mensilità.

I giudici di legittimità hanno, invece, stabilito che il licenziamento intimato ad una dipendente nel periodo compreso tra l’inizio della gravidanza e il compimento di un anno del bambino è totalmente privo di effetti, in quanto nullo.

Data l’improduttività degli effetti, il rapporto di lavoro non si considera interrotto ma giuridicamente pendente, pertanto la lavoratrice ha diritto a percepire tutte le retribuzioni che le sarebbero spettate nel periodo compreso tra il momento i cui è stato intimato il recesso datoriale e quello di effettivo ritorno in servizio.

La questione sottoposta al vaglio dei giudici di legittimità ha ad oggetto il regime sanzionatorio applicabile nella fase antecedente all’entrata in vigore della legge n. 92/2012 (Legge Fornero), tuttavia, gli Ermellini hanno comunque adottato una decisione in linea anche con la normativa attualmente vigente, la quale prevede la reintegrazione in servizio della lavoratrice illegittimamente licenziata con conseguente obbligo del datore di lavoro di reintegrare la stessa e di riconoscerle un’indennità maturata dal giorno del licenziamento fino a quello di effettiva reintegra, calcolata sulla base dell’ultima retribuzione percepita (D.Lgs. n. 23/2015).

Mini Guida PDFil licenziamento durante il periodo protetto

 

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