Licenziamento per fine cantiere il Ticket non c’è

Licenziamento per fine cantiere il Ticket non c’è, ma l’INPS non si fida

E’ di appena qualche giorno fa il messaggio INPS n. 3933 che riporta le richieste dell’Istituto in merito al “monitoraggio del Ticket di licenziamento”.

Al riguardo si ricorda che sono ormai già più di cinque anni che conviviamo con l’articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che ha previsto un contributo di licenziamento a carico del datore di lavoro, utile a finanziare l’indennità di disoccupazione, pari al 41 per cento del massimale mensile di NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fatta eccezione per le fattispecie di esenzione previste per legge, che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’indennità di disoccupazione allora ASpI, oggi NASpI, entrata a regime a decorrere dal 1° gennaio 2013.
La contribuzione da versare per il 2018 è pari ad € 495,34 per ogni annualità, (41% di 1.208,15 euro), fino ad un massimo di € 1.486,02 per i lavoratori con anzianità pari o superiore a 36 mesi.

La normativa di riferimento è stata oggetto di importanti novità introdotte dalla L. n. 205/17, che ha previsto a carico dei datori di lavoro che opereranno licenziamenti collettivi durante la cassa integrazione guadagni straordinaria e pertanto soggetti al contributo di integrazione salariale straordinario ai sensi del D.Lgs. n. 148 del 2015, articolo 23, il versamento di un’aliquota percentuale pari all’82 per cento calcolato sul massimale Naspi, passando dal tetto attuale di circa 1470 euro fino ad arrivare ad un massimale di circa 2940 euro per i rapporti di lavoro di durata pari o superiore a 36 mesi e riproporzionato per i mesi effettivi di prestazione lavorativa.

Licenziamento per fine cantiereCome detto, non tutte le interruzioni di rapporto di lavoro subordinato sono soggette a questo aggravio contributivo. Tra i casi esclusi per legge, rientrano le cessazioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

Nel pieno dell’estate, l’Inps, ignorando le previsioni di legge che esonerano il settore dell’edilizia dal versamento del ticket di licenziamento per le fattispecie di cui sopra, ha inviato alle aziende richieste massive di pagamento del contributo, con conseguente emissione di irregolarità contributiva.

Tale comportamento ha chiaramente generato confusione e dispiego di energie da parte dei consulenti delle aziende nel tentativo di porre rimedio al blocco del DURC, documento di estrema importanza per tutte le aziende ed in particolare per il settore dell’edilizia.

Superata l’estate calda, l’Istituto ha tentato di rimediare, senza peraltro realizzare un doveroso passo indietro e, con il messaggio 3933, ha invitato le aziende a documentare e a dare prova della sussistenza delle effettive condizioni di esonero. I datori di lavoro interessati, pertanto, stando alle indicazioni dell’Istituto, si trovano oggi costretti a dover produrre, tramite cassetto bidirezionale, la lettera di assunzione, riportante il cantiere o la sede legale e la mansione per cui il lavoratore è stato assunto, e la lettera di licenziamento, da cui risulti la motivazione “fine cantiere o completamento lavori”, oltre alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Questi dati che sono già a disposizione degli Enti preposti al controllo con il minimo sforzo potrebbero facilmente essere recuperati senza gravare sulle aziende.

In ultimo il messaggio precisa che: “resta ferma la possibilità che, all’atto del licenziamento, il cantiere/sede di lavoro iniziale non coincida con il cantiere/sede di lavoro finale”.

Questa ultima frase è sintomatica di un bisogno da parte di questo Istituto di innalzarsi e attribuirsi ruoli e competenze che non gli sono dovuti, ponendosi come interprete delle leggi e aggravando una situazione già critica quanto a mole di documentazione da produrre.

Il doveroso messaggio 3933 avrebbe dovuto chiudere d’ufficio le pratiche di diffida indebitamente aperte e tutt’al più, porre in essere meccanismi di controllo efficaci per contrastare ed accertare eventuali situazioni elusive, riscontrate nel corso delle istruttorie di tutoraggio.

L’incapacità manifesta di porre in essere i doverosi controlli consoni al rispetto delle leggi, porta l’Istituto a considerare tutti colpevoli senza prove e a “concedere” le chiusure dei provvedimenti adottati, solo in presenza di esibizione di documenti inutili che nulla provano circa la genuinità di una cessazione di rapporto esente dal versamento in oggetto.

Porre in essere controlli è doveroso e nessuno nega il diritto a compiere azioni mirate al raggiungimento del corretto rispetto delle leggi, non essere considerati colpevoli fino a prova contraria dovrebbe egualmente rappresentare un medesimo diritto. Essere imprenditore non equivale ad essere evasore o non rispettoso delle leggi, un messaggio semplice che se acquisito potrebbe portare ad una più efficace collaborazione tra le parti.

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