Scadenza 730 integrativo 2018 C’è tempo fino a giovedì 25

Scadenza 730 integrativo 2018 C’è tempo fino a giovedì 25

730Possibili le sole correzioni a favore, maggior credito o minor debito

C’è tempo fino a giovedì 25 ottobre per la presentazione del modello 730 integrativo; si può ricorrere a tale modello solo per le correzioni a favore, dunque maggior credito, minor debito ovvero un’imposta invariata rispetto ai risultati dichiarativi del 730 originario presentato entro lo scorso 23 luglio, ferma restando la scadenza del 9 luglio (il 7, scadenza ordinaria, cadeva di sabato) per il 730 presentato tramite il proprio sostituto d’imposta. Il modello 730 integrativo deve essere comunque presentato a un Caf o a un professionista abilitato anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto o qualora il contribuente abbia provveduto direttamente. Il contribuente che presenta il 730 integrativo deve esibire la documentazione necessaria al Caf o al professionista abilitato per il controllo della conformità dell’integrazione che viene effettuata. Se l’assistenza sul mod. 730 originario era stata prestata dal sostituto d’imposta occorre esibire al Caf o al professionista abilitato tutta la documentazione.

Gli errori oggetto di integrativa – Le istruzioni che accompagnano il modello 730 mettono in evidenza come, una volta inviata la dichiarazione 730, l’integrazione dello stesso modello è legata alla tipologia di modifiche da effettuare rispetto al modello originario; la presentazione del modello integrativo comporta l’invio di un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, nel quale, oltre all’esposizione di tutti i dati presenti nella dichiarazione originaria opportunamente corretti/integrati deve essere compilata l’apposita casella “730 integrativo” presente nel frontespizio.

A seconda dell’errore o dell’omissione a cui si vuole ovviare, è necessario indicare alcuni codici identificativi da inserire nella casella appena citata:

  • se la correzione non incide sulla determinazione dell’imposta, ovvero comporti una situazione a favore del contribuente (maggior rimborso o minor debito) nel Modello 730/2018 deve essere indicato il codice 1 nella casella 730 integrativo.
  • se il contribuente riscontra errori nei dati indicati nel frontespizio della dichiarazione originaria che hanno causato la mancata indicazione del sostituto d’imposta, deve indicare il codice 2 nella casella 730 integrativo.
  • se l’integrazione riguarda errori la cui correzione comporta una dichiarazione integrativa a favore del contribuente e si riscontrano inoltre errori per i quali il risultato del 730 originario, non è mai pervenuto al sostituto d’imposta che deve effettuare il conguaglio nella casella 730 integrativo, andrà indicato il codice 3.

È da tenere bene a mente che se l’integrazione o la rettifica comporta un minor credito o un maggior debito rispetto alla dichiarazione originaria (ad esempio mancata indicazione di un reddito) è obbligatario ricorrere al modello Redditi, il cui termine di presentazione ordinario è il 31 ottobre.

L’effettuazione dell’operazione di conguaglio – È da tener conto inoltre che la presentazione della dichiarazione integrativa non fa venir meno le procedure legate ai conguagli, rimborsi o trattenuti effettuate sulla base del 730 originario da parte del datore di lavoro o dell’ente pensionistico. Il rimborso che eventualmente risulta dal 730 integrativo avverrà anche in questo caso direttamente in busta paga.

Al contrario, qualora pur avendo la possibilità di ricorrere al Modello 730 integrativo – dunque l’integrazione comporta un maggior credito o un minor debito – il contribuente decida di presentare il Modello Redditi, il maggior credito che ne scaturirà non sarà rimborsato in busta paga, bensì potrà essere chiesto a rimborso, eseguito dall’Agenzia delle Entrate, oppure utilizzato in compensazione.

L’utilizzo in compensazione in F24 del credito risultante dall’integrativa entro l’anno (supponiamo 730-2018 corretto entro il 31 ottobre 2019) può avvenire già a partire dal giorno successivo all’integrazione.

Attenzione a non confondere il 730 integrativo con quello rettificativo: quest’ultimo modello è da presentare laddove il contribuente si accorga di eventuali errori commessi dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale; in tal caso il contribuente deve comunicarlo il prima possibile al soggetto che ha prestato assistenza fiscale ai fini dell’elaborazione di un “modello 730 rettificativo” o di una comunicazione dei dati relativi alla rettifica nel caso in cui il contribuente non intenda presentare la nuova dichiarazione.

È possibile presentare la dichiarazione rettificativa anche dopo il 10 novembre di ogni anno sempre che l’infedeltà del visto di conformità non sia già stata contestata. Tale contestazione fa riferimento alla comunicazione di cui all’art. 26 comma 3-ter del D.M. 164/99.

Speciale 730

Integrativa di un 730 congiunto

730 2018 quando presentare anche il modello Redditi 2018

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