730 2018 quando presentare anche il modello Redditi 2018

730/2018: casi specifici in cui presentare il modello Redditi 2018

730Il 31 ottobre non è solo il termine entro cui presentare “integralmente” il Modello Redditi PF/2018 (anno d’imposta 2017) ma rappresenta anche il termine entro cui i contribuenti che hanno presentato la propria dichiarazione reddituale per il tramite del Modello 730/2018, possono essere chiamati a presentare, insieme al frontespizio dello stesso Modello Redditi solo alcuni quadri di quest’ultimo. Stiamo parlando dei quadri RM, RT, RW ed AC.

Fermo restando che nulla toglie al contribuente che, pur trovandosi nella condizione di presentare il Modello 730/2018, abbia deciso di presentare la propria dichiarazione reddituale per il tramite del Modello Redditi PF/2018, dunque, chi ha presentato il Modello 730/2018, deve verificare se ora si trova obbligato a presentare anche i predetti quadri del Modello Redditi PF/2018. In tal caso la presentazione è fatta entro il 31 di questo mese di ottobre (l’invio dovrà avvenire telematicamente, direttamente dal contribuente o tramite intermediario incaricato, insieme al frontespizio).

In sede di premessa è utile ricordare che non hanno potuto presentare la propria dichiarazione dei redditi con il Modello730/2018 ma dovranno farlo (se obbligati) con il Modello Redditi PF/2018 i contribuenti che nel 2017 hanno percepito: redditi derivanti da produzione di “agroenergie” oltre i limiti previsti dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66; redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione; redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA; redditi di lavoro autonomo a cui, ai fini delle imposte sui redditi, si applica l’art. 50 del Tuir (soci delle cooperative artigiane); redditi “diversi” non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righi D4 e D5; plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati; redditi provenienti da “trust”, in qualità di beneficiario. Sono altresì obbligati al Modello Redditi, coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni: nel 2017 e/o nel 2018 non sono residenti in Italia; devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP, Mod. 770 (sostituti d’imposta); utilizzano crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero diversi da quelli di cui al rigo G4; devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

Il quadro AC – Uno dei primi quadri è quello AC. In tal caso l’obbligo vige sull’amministratore di condominio. A tal proposito, infatti, con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati sui condomini nell’anno d’imposta e con riguardo ai beni e servizi acquistati dal condominio nello stesso anno, per l’amministratore (che si avvale di assistenza fiscale) c’era obbligo di compilare anche il quadro K del Modello 730. Tuttavia, questi, per gli interventi realizzati nel 2017 e per gli acquisti di beni e servizi fatti dal condominio nello stesso periodo d’imposta, in luogo del quadro K può, invece, compilare il quadro AC del Modello Redditi PF/2018 presentandolo insieme al frontespizio di quest’ultimo. E’ il caso ad esempio di un amministratore di condominio che è lavoratore dipendente e che ha presentato la dichiarazione dei redditi con il Modello 730/2018. Questi poteva compilare il quadro K del citato modello dichiarativo, oppure può ora compilare il quadro AC.

Il quadro si compone di 3 sezioni: nella prima sezione (“Dati identificativi del condominio”) vanno indicati il codice fiscale del condominio e l’eventuale denominazione; nella sezione II si riportano i dati catastali identificativi del condominio oggetto di interventi sulle parti comuni condominiali, con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati lo scorso anno per i quali è stato eliminato l’obbligo della comunicazione al Centro operativo di Pescara (decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, entrato in vigore il 14 maggio 2011). Se l’immobile non è ancora stato censito al momento di presentazione della dichiarazione devono essere riportati gli estremi della domanda di accatastamento; infine, c’è la sezione III dedicata ai “Dati relativi ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi” (in essa vanno indicati, per ciascun fornitore, i dati identificativi e l’ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nel 2017). Con riguardo a quest’ultima sezione, L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’amministratore è esonerato dall’indicarvi le somme soggette a ritenuta alla fonte a titolo di acconto dell’imposta sui redditi da parte degli intermediari (banche e Poste Italiane Spa) con riferimento ai bonifici eseguiti per il lavori di recupero del patrimonio edilizio eseguiti sul condominio stesso e ciò, in quanto, si tratta di somme già esposte nel Modello 770 – quadro SY – sezione III e visto che i dati contenuti nei bonifici su cui vengono applicate le ritenute d’acconto da parte degli intermediari sono, inoltre, già comunicati all’Amministrazione finanziaria tramite il flusso telematico “Bonifici per spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici“(Risoluzione n. 67/E/2018).

Il quadro RM – Altro quadro cui prestare attenzione è l’RM. Questi andrà presentato dal contribuente che oltre a dover indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni operata nel 2017, ha percepito lo scorso anno uno o più dei seguenti redditi: redditi di capitale di fonte estera sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d’imposta nei casi previsti dalla normativa italiana; interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l’imposta sostitutiva (prevista dal D. Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni); indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta; proventi derivanti da depositi a garanzia per i quali è dovuta un’imposta sostitutiva pari al 20%; redditi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati a imposta sostitutiva del 20%.

Il quadro RT ed RW – Infine ci sono i quadri RT ed RW. Il primo è da presentarsi da parte del contribuente che, avendo presentato il Modello 730/2018, nel 2017:

  • ha realizzato anche plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate, escluse quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati e altri redditi diversi di natura finanziaria, qualora non abbiano optato per il regime amministrato o gestito;
  • ha realizzato solo minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e/o non qualificate e perdite relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura finanziaria e intendono riportarle negli anni successivi

Il quadro lo presenta anche il contribuente che deve indicare dati relativi alla rivalutazione del valore delle partecipazioni operata lo scorso anno (articolo 7 L. 448/2001 e articolo 2 D.L. 282/2002 e successive modificazioni).

Se poi il contribuente nel 2017 ha detenuto investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria e dai contribuenti proprietari o titolari di altro diritto reale su immobili situati all’estero o che possiedono attività finanziarie all’estero per il calcolo delle relative imposte dovute (IVIE e IVAFE), dovrà compilare il quadro RW.

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