Visite fiscali reperibilità con codice E nessuna esenzione

Visite fiscali reperibilità con codice E nessuna esenzione

Con una notizia pubblicata sul proprio sito web, l’INPS interviene riguardo le modalità di esonero dalle visite mediche di controllo domiciliari, previsto in caso di apposizione del codice “E” nei certificati al fine di ottenere l’esenzione dal controllo. Si precisa, quindi, che qualsiasi eventuale annotazione nelle note di diagnosi di tale codice non può evidentemente produrre alcun effetto di esonero né dal controllo né dalla reperibilità, rimanendo possibile la predisposizione di visite mediche di controllo domiciliare sia a cura dei datori di lavoro che d’ufficio.

Esenzione dalla reperibilità

Con la circolare n. 95 del 7 giugno 2016 l’INPS ha fornito alcune indicazioni per la corretta applicazione delle norme sulle esenzioni dalla reperibilità riguardanti i lavoratori del settore privato, dipendenti da datori di lavoro privati, per eventi di malattia correlati a:

  • patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della Struttura sanitaria;
  • stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%.

Il controllo concordato dunque è sempre possibile.

Esenzioni certificabili

Il medico che emette il certificato può applicare solo ed esclusivamente le seguenti “agevolazioni”, che escludono dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità.

Per i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati (decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 gennaio 2016):

  • patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
  • stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%.

Per i dipendenti pubblici (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 ottobre 2017, n. 206):

  • patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
  • causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della “tabella A” allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella “tabella E” dello stesso decreto;
  • stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%.

Apposizione codice E

L’agevolazione corrispondente al codice “E” deve essere apposta al momento della redazione del certificato e non può essere aggiunta ex post.
Il codice “E” è ad esclusivo uso interno, riservato ai medici INPS, per esprimere le opportune decisionalità tecnico-professionali, secondo precise disposizioni centralmente impartite in merito alle malattie gravissime.

Certificati di malattia dall’INPS guida completa per aziende e lavoratori

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