rottamazione ter in arrivo nella manovra 2019

rottamazione ter in arrivo

Manovra fiscale 2019: in arrivo la rottamazione-ter

Rottamazione cartelleLa tanto chiacchierata “pace fiscale” comincia ad assumere contorni più definiti.
La prima bozza del decreto Collegato alla legge di bilancio 2019 svela, infatti, le principali misure fiscali previste dal nuovo governo.
Tra le varie novità, emerge la previsione di una nuova edizione della c.d. rottamazione delle cartelle esattoriali.
Si tratterebbe della terza edizione dell’istituto che segue quelle previste dall’art. 6 del DL n. 193/2016 e dall’art. 1 del DL n. 148/2017.
Le caratteristiche peculiari dell’istituto rimangono immutate ma come si illustrerà a breve le principali novità riguarderanno le modalità di pagamento certamente più “comode” per i contribuenti rispetto alle precedenti due edizioni.

In base a quanto disposto dalla prima bozza del decreto, la nuova rottamazione dovrebbe prevedere una riapertura dei termini per la definizione agevolata dei ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 fino al 31 dicembre 2017.

Il debitore, al pari delle precedenti edizioni, potrà beneficiare dello stralcio integrale delle sanzioni comprese nel carico e degli interessi di mora, ma rispetto ad esse, fruirà di condizioni più favorevoli, in quanto:

  • potrà effettuare il pagamento delle somme dovute in un arco temporale più ampio (cinque anni);
  • potrà utilizzare in compensazione, per tutti i versamenti necessari a perfezionare la definizione, i crediti non prescritti nei confronti della PA;
  • in caso di pagamento in forma rateale sarà assoggettato ad un tasso di interesse molto basso, pari allo 0,3%, anziché a quello del 4,5% previsto per le precedenti definizioni;
  • provvedendo al versamento della prima o unica rata delle somme dovute potrà ottenere l’estinzione delle procedure esecutive avviate prima dell’adesione alla definizione.

Nello specifico, il decreto in commento prevede il pagamento dilazionato delle somme dovute, in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, ovvero in un numero massimo di dieci rate consecutive e di pari importo con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019.

Il debitore, per aderire alla definizione, dovrà presentare, entro il 30 aprile 2019, una dichiarazione all’agente della riscossione con le modalità e in conformità alla modulistica che saranno pubblicate dallo stesso agente della riscossione. Nella dichiarazione il debitore dovrà indicare il numero di rate prescelto per l’eventuale pagamento dilazionato e assumere l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi che intende definire. I predetti giudizi verranno sospesi dal giudice, fino al pagamento di quanto dovuto, dietro presentazione di copia della stessa dichiarazione. Successivamente, se la definizione si perfezionerà correttamente il giudizio si estinguerà a seguito della produzione, ad opera di una delle parti, della documentazione attestante i versamenti eseguiti. Invece, in caso di mancata definizione la sospensione del giudizio sarà revocata dal giudice su istanza di una delle predette parti.

La presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione, determinerà, al pari delle precedenti edizioni, la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza e degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di tale presentazione. Sarà altresì inibita l’iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche e non potranno essere avviare nuove procedure esecutive o proseguite quelle già avviate in precedenza, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo.

L’agente della riscossione, entro il 30 giugno 2019, dovrà comunicare ai debitori che hanno aderito alla definizione l’ammontare complessivo di quanto dovuto, nonché, in caso di scelta del pagamento dilazionato, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata.

Come nelle due edizioni precedenti, in caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento di una sola rata, la definizione è inefficace e i versamenti effettuati sono considerati semplici acconti delle somme complessivamente dovute a seguito dell’iscrizione a ruolo, in tal caso, l’agente della riscossione proseguirà l’attività di recupero coattivo del debito residuo e il relativo pagamento non potrà più essere rateizzato.

Da evidenziare, poi, quanto disposto dalla misura fiscale in commento con riferimento ai contribuenti che hanno aderito alle due precedenti edizioni della rottamazione.

Ai debitori che hanno aderito alla definizione agevolata prevista dall’art. 1 del DL n. 148/2018 e che effettueranno entro il 30 novembre 2018 il pagamento delle residue somme dovute ai fini di tale definizione, in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018 la nuova rottamazione, consente di fruire di un differimento automatico del versamento delle restanti somme dovute ai medesimi fini. In particolare tale versamento potrà essere effettuato in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, con interessi calcolati al tasso dello 0,3% annuo a partire dal 1° agosto 2019.

Tali contribuenti non saranno a tal fine soggetti ad alcun adempimento, in quanto l’agente della riscossione trasmetterà ai medesimi, entro il 30 giugno 2019, apposita comunicazione, nonché i bollettini precompilati per eseguire il versamento delle rate rideterminate.
I debiti relativi ai carichi per i quali non è stato effettuato l’integrale pagamento, entro il 30 novembre 2018, delle somme da versare nello stesso termine, invece, non potranno essere definiti secondo le disposizioni del nuovo decreto e la dichiarazione eventualmente presentata a tal fine per tali debiti sarà ritenuta improcedibile.

Infine, il decreto Collegato ammette a godere della nuova procedura di “rottamazione” anche i soggetti che non hanno perfezionato la definizione prevista dall’art. 6 del DL n. 193/2016 a causa del mancato integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute , nonché coloro che, dopo aver aderito a quella di cui all’art. 1 del DL n. 148/2017, non hanno provveduto al pagamento, entro il 31 luglio 2018, di tutte le rate dei vecchi piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016 scadute al 31 dicembre 2016.

Molti, dunque, i soggetti che potranno beneficiare della nuova remissione in bonis prevista dalla nuova manovra fiscale salvo ovviamente l’approvazione di emendamenti al testo ad oggi in commento.
La nuova misura agevolativa appare, in ogni caso, più “morbida” rispetto alle precedenti per quanto concerne le modalità di pagamento disposte per il perfezionamento della definizione grazie alla previsione di versamenti più sopportabili per i contribuenti sia nell’ammontare che nella tempistica.

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