somministrazione a termine novità 2018

somministrazione a termine novità 2018

Obbligo di causali e nuovi limiti quantitativi se la somministrazione è a termine

La nuova disciplina dettata dal Decreto Dignità si applica anche al rapporto di lavoro tra Agenzia e lavoratore somministrato quando allo stesso viene apposto un termine. In questo caso, quindi, la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato “a-causale” può avvenire solo ed esclusivamente per un periodo di durata non superiore ai 12 mesi.

Obbligo di causale – Il Ministero del Lavoro ha chiarito che, in caso di ricorso al contratto di somministrazione di lavoro, le causali vanno applicate con esclusivo riferimento all’utilizzatore: l’Agenzia di somministrazione, titolare del rapporto di lavoro a tempo determinato, al fine di scongiurare il rischio di sanzioni, deve valutare attentamente le ragioni giustificatrici dell’eventuale proroga o rinnovo del contratto di somministrazione per un periodo superiore ai 12 mesi.

Limiti quantitativi – In sede di conversione del Decreto Dignità, e dunque a decorrere dal 12 agosto 2018, è stata modificata la percentuale di utilizzazione dei lavoratori somministrati.
Fermo restando il limite legale del 20% dei contratti a tempo determinato c.d. “diretti” dell’utilizzatore, il numero dei lavoratori assunti con contratto a termine o in somministrazione a tempo determinato non potrà superare complessivamente il limite del 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei predetti contratti, con arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5.

Nella determinazione di tale limite vanno computati anche i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato. Il termine di riferimento è costituito dal numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del contratto; tuttavia in caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto.
Rimane esclusa dai limiti la somministrazione di lavoro relativa:

  • ai lavoratori in mobilità;
  • ai soggetti disoccupati che beneficiano, da almeno sei mesi, di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali;
  • ai lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati individuati con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 18 ottobre 2017.

La violazioni del nuovo limite percentuale comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di importo che va da euro 250 a euro 1.250.

Somministrazione fraudolenta – Dopo l’abrogazione operata dal Jobs Act, viene reintrodotto il reato della somministrazione fraudolenta, fattispecie che si realizza quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore.
In questa fattispecie si realizza un’ipotesi di responsabilità solidale: somministratore e utilizzatore sono puniti con la pena dell’ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.

Contributo addizionale – Il contributo addizionale già previsto dalla c.d. Legge Fornero (L. 92/2012) pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, viene aumentato dello 0,5% in occasione di ciascun rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione. Sul contributo addizionale non sono applicabili neanche gli sgravi contributivi o le agevolazioni alle assunzioni.

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