Rateazione debiti INAIL nuova procedura 2019

Rateazione debiti INAIL nuova procedura 2019

Rateazione debiti INAIL

Condizioni per la rateazione
Rateazione debiti INAILLa nuova disciplina stabilisce che l’istanza di rateazione può essere accolta a condizione che la rateazione richiesta comprenda tutti i debiti per premi e accessori non iscritti a ruolo, accertati alla data della richiesta. Per i debiti iscritti a ruolo, invece, il potere di concedere la dilazione spetta agli agenti della riscossione. Il debitore, che dichiara di trovarsi in situazione di difficoltà economica, non può ottenere più di due rateazioni, e non deve aver ricevuto, nel biennio precedente alla data dell’istanza, un provvedimento di revoca. I provvedimenti adottati sono definitivi e non è ammesso ricorso ad altro organo dell’Inail.

Rateazione dei debiti contributivi INAIL fino a 24 rate mensili

La circolare n. 22/2019 illustra la nuova disciplina e riguarda sia i debiti già scaduti ma non iscritti a ruolo, sia i debiti correnti

La nuova disciplina semplifica le condizioni per la concessione del beneficio della rateazione su istanza del debitore, eliminando l’obbligo del versamento dell’acconto o rata provvisoria contestualmente all’istanza, e regolamenta in modo puntuale e preciso il procedimento di concessione, di revoca e di annullamento della rateazione concessa. In considerazione della specificità dell’autoliquidazione annuale dei premi assicurativi è stata mantenuta la possibilità di rateizzare anche i debiti correnti, per i quali non è ancora scaduto il termine di pagamento.

Con la circolare n. 22 pubblicata ieri, l’INAIL, sulla base della determina presidenziale n. 227/2019, cambia completamente la disciplina delle rateazioni fino a 24 rate dei debiti contributivi per premi e accessori non iscritti a ruolo, concesse dall’Istituto ai sensi dell’art. 2, comma 11 del DL 338/89, conv. L. 389/89.
Va ricordato che l’Istituto assicuratore non può intervenire in materia di somme iscritte a ruolo ai sensi dell’art. 24 del DLgs. 46/99, poiché in tale caso la titolarità del potere di concedere la dilazione del pagamento dal 1° marzo 2008 spetta agli agenti della riscossione.

In riferimento invece alle rateazioni concedibili dall’INAIL, la nuova disciplina si ispira in generale a due principi: la semplificazione dell’iter di concessione e della gestione del beneficio; la volontà di rendere possibile al debitore che si trovi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica la regolarizzazione della propria situazione contributiva.

Va notato, in primis, che la circolare riguarda sia i debiti già scaduti (ma non iscritti a ruolo) sia i debiti correnti, per i quali non è ancora trascorso il termine di pagamento. In questo ultimo caso, l’istanza di rateazione deve essere presentata prima della scadenza dell’ultimo giorno utile per il pagamento; alla rateizzazione, inoltre, non è ostativo il fatto che si tratti di debiti contributivi non iscritti a ruolo per i quali il datore di lavoro ha comunicato la facoltà di effettuare il pagamento in quattro rate ai sensi dell’art. 44, comma 3 del DPR 1124/65 e dell’art. 55, comma 5 della L. 144/99.

La prima indicazione dell’Istituto è relativa al numero di rate concedibili, fino a un massimo di 24 rate mensili, ai sensi dell’art. 2, comma 11 del DL 338/89 convertito. La circolare disciplina peraltro anche l’iter per la concessione, in casi eccezionali, da parte del Ministero del Lavoro, di una rateazione sino a 36 mesi dei debiti contributivi scaduti non iscritti a ruolo nonché l’applicazione dell’art. 116, comma 17 della L. 388/2000. Si tratta, in particolare, della possibilità per il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, di autorizzare il pagamento rateale fino a 60 mesi sulla base di criteri di particolare eccezionalità.

Presentazione dell’Istanza

Per presentare istanza di rateazione, il debitore, identificato dal codice fiscale, che si trovi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica e che intenda regolarizzare la propria situazione nei confronti dell’INAIL, deve presentare, anche tramite l’intermediario autorizzato, un’apposita istanza utilizzando il servizio telematico “Istanza di rateazione” disponibile sul sito www.inail.it. Particolare rilievo ha la necessità che il debitore conosca perfettamente la propria situazione, poiché nell’istanza deve essere indicato l’importo da rateizzare e il numero delle rate mensili uguali e consecutive con cui si intende pagare il debito, specificando se tale importo si riferisca a debiti scaduti o correnti.

Apposita istanza utilizzando il servizio telematico “Istanza di rateazione”

La richiesta di rateazione costituisce, in sostanza, il riconoscimento del debito, perché il debitore deve esplicitamente riconoscere in modo esplicito e incondizionato il debito per premi ed eventuali accessori di cui chiede la rateazione, fatto salvo il diritto dell’INAIL a ulteriori addebiti per errori ed eventuali omissioni. La richiesta di rateazione ha effetto anche su un eventuale contenzioso, pendente o futuro, perché è necessario che il debitore rinunci a tutte le eccezioni che possono influire sull’esistenza e azionabilità del credito dell’INAIL, nonché agli eventuali giudizi di opposizione proposti in sede civile.
In esito all’istanza, ove accoglibile, l’Istituto rende noto al debitore il piano di ammortamento e l’omesso o parziale pagamento della prima rata determina l’annullamento della rateazione concessa e del piano di ammortamento stesso.

Affinché l’istanza venga accolta è necessario che l’importo della singola rata (comprensiva di interessi) non sia inferiore a 150 euro. Può essere presentata istanza di rateazione anche per gli stessi debiti non iscritti a ruolo già oggetto di una precedente istanza qualora non sia stato emesso il piano di ammortamento, a seguito di rigetto per carenza di uno dei requisiti previsti per l’accoglimento.

Concessione, annullamento e revoca dei piani di ammortamento
Il procedimento amministrativo di concessione della rateazione si conclude entro 15 giorni dalla presentazione dell’istanza ed è così articolato:

  • il provvedimento di concessione della rateazione comprensivo del piano di ammortamento è emesso entro 10 giorni dalla presentazione dell’istanza;
  • il pagamento della prima rata, la cui scadenza è indicata nel piano di ammortamento, è fissato al quindicesimo giorno dalla presentazione dell’istanza.

Il mancato o parziale pagamento della prima rata del piano determina l’annullamento della rateazione ottenuta, mentre il mancato o parziale pagamento di una delle rate successive alla prima – ove il debitore non provveda a regolarizzare il debito – determina la revoca della rateazione con effetto dalla data di adozione del relativo provvedimento.

L’annullamento viene comunicato al debitore con apposito provvedimento con il quale viene richiesto l’integrale pagamento dei debiti, che non potranno essere oggetto di una nuova istanza di rateazione; le somme dovute dovranno essere iscritte immediatamente a ruolo. Ovviamente, è possibile decadere dalla rateazione anche successivamente: infatti, l’omesso pagamento anche di una sola delle rate successive alla prima comporta la revoca della rateazione con effetto dalla data di adozione del relativo provvedimento, con il quale viene chiesto l’integrale pagamento del debito residuo.

Autorizzazioni ministeriali di rateazioni fino a 36 e 60 mesi
In casi eccezionali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può autorizzare rateazioni fino a 36 mesi e, di concerto con il Ministero economia e finanze, fino a 60 mesi.

Interessante è, infine, la previsione secondo la quale nel caso di pagamento parziale la decadenza avviene solo ove il debitore non provveda a regolarizzare la situazione versando immediatamente la differenza.

Il procedimento amministrativo di concessione si conclude entro 15 giorni dalla presentazione dell’istanza

La nuova disciplina delle rateazioni, oggetto della circolare INAIL n. 22 del 29 luglio scorso, è innovativa.  Molte sono infatti le modifiche rispetto alla disciplina precedente. In primis, non vi è più un acconto da versare all’inizio della rateazione, la richiesta può essere presentata solo on line e, soprattutto, è l’iter della rateazione a essere normato con una tempistica ben precisa; chiare, inoltre, le responsabilità in capo ai dirigenti, che devono validare la richiesta, e la disciplina in materia di revoca.

Analizzando l’iter delle rateazioni ordinarie, con esclusione di quelle la cui approvazione è affidata al Ministero del Lavoro, occorre precisare che le rateizzazioni concesse dall’INAIL riguardano esclusivamente il pagamento dei debiti contributivi scaduti e il pagamento dei debiti contributivi correnti per i quali non è ancora scaduto il termine di pagamento. In quest’ultimo caso, l’istanza di rateazione deve essere presentata prima della scadenza dell’ultimo giorno utile per il pagamento.
La circolare non riguarda gli importi iscritti a ruolo perché in tal caso la competenza a concedere la rateazione è esclusivamente di pertinenza dell’agente della riscossione.

Nel dettaglio il debitore, che in primo luogo deve essere a conoscenza della propria situazione debitoria, può a tale scopo rivolgersi alla sede per ottenere una prima simulazione del piano di rateazione e, soprattutto, per avere informazioni esatte circa la propria esposizione nei confronti dell’Istituto.
Non potrà rivolgersi all’INAIL allo scopo di chiedere una rateazione colui che sia decaduto negli ultimi due anni da una rateazione stessa oppure colui che ha già più di una rateazione in corso; colui che richiede la rateazione dovrà altresì rinunciare a ogni possibilità di contestare il debito per il quale chiede il beneficio.

Il debitore deve presentare un’apposita istanza utilizzando il servizio telematico “Istanza di rateazione” disponibile sul sito www.inail.it, anche attraverso il professionista che lo assiste. Nell’istanza deve essere indicato l’importo da rateizzare e il numero delle rate mensili uguali e consecutive, ciascuna di importo non minore di 150 euro, con cui si intende pagare il debito (massimo 24 rate), specificando se tale importo si riferisca a debiti scaduti o correnti.

Il procedimento amministrativo di concessione della rateazione si conclude entro 15 giorni dalla presentazione dell’istanza ed è articolato come segue:
– il provvedimento di concessione della rateazione comprensivo del piano di ammortamento è emesso entro dieci giorni dalla presentazione dell’istanza;
– il pagamento della prima rata, la cui scadenza è indicata nel piano di ammortamento, è fissato al quindicesimo giorno dalla presentazione dell’istanza.
La circolare poi evidenzia e stabilisce quali siano le competenze dirigenziali interne dell’Istituto per l’approvazione della rateazione; va detto che si tratta di competenze non surrogabili proprio per l’importanza dell’adempimento da porre in essere che non è eminentemente informatico (pur se supportato da specifica procedura), ma che comporta delicate valutazioni.

In caso di accoglimento, la rateazione ha effetto con il pagamento della prima rata entro il termine stabilito dall’INAIL, comunicato con il piano di ammortamento che è parte integrante del provvedimento stesso.
Ove il debitore non effettui il versamento della prima rata non solo si vedrà annullata la rateazione stessa, ma l’importo sarà immediatamente iscritto a ruolo.
Le rate successive hanno scadenza mensile a 30 giorni dalla data di scadenza della prima rata: non vi è quindi una data fissa, uguale per tutti, ma il termine è diverso per ogni rata e ciò impone una particolare attenzione anche da parte degli intermediari.

La revoca della rateazione ha effetto anche sul DURC

È importante notare che ove non venga versata una rata successiva, la rateazione sarà revocata; ove, invece, il versamento sia solo parziale, la decadenza non sarà immediata, ma il debitore dovrà essere invitato a saldare e solo ove non provveda vi sarà la revoca. Ovviamente, la revoca avrà effetto anche sul DURC: finché il debitore rispetta il piano di rateazione, ha infatti diritto al rilascio del Documento unico di regolarità contributiva.

Va infine ricordato che il debitore che abbia in corso due rateazioni dovrà, per così dire, prestare doppia attenzione. La circolare ricorda infatti che la revoca di uno dei due piani di ammortamento per omesso o parziale pagamento delle rate successive alla prima comporta la revoca anche della seconda rateazione accordata indipendentemente dal rispetto delle scadenze fissate, in quanto il debitore non è più in possesso della regolarità contributiva che è condizione per il mantenimento della rateazione stessa.

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