Tariffa INAIL artigiani 2019Tariffa INAIL artigiani 2019 – Con la pubblicazione del DM 27 febbraio 2019 è stata approvata la determina n. 43 del 30 gennaio 2019, con la quale il Presidente dell’INAIL ha proposto la modifica della tariffa dei premi speciali unitari dovuti per gli artigiani.

Tale modifica si colloca all’interno del più ampio percorso di revisione delle tariffe dei premi INAIL iniziato con la previsione di cui all’art. 1 comma 128 della L. 147/2013 e, nello specifico, prevede l’adozione della nuova tariffa destinata alla individuazione della classe di rischio di appartenenza e dell’importo dovuto ad INAIL per i soggetti tenuti all’adempimento dell’obbligo assicurativo INAIL tramite il pagamento di un premio speciale unitario artigiano.

I soggetti interessati sono il titolare artigiano, i soci di società artigiane nonché i familiari coadiuvanti del titolare artigiano ovvero tutti i soggetti che rientrano nell’ambito di applicazione della L. 443/85. Inoltre, sono interessati quei soggetti che, pur non essendo formalmente artigiani, svolgono personalmente ed abitualmente attività artigiane (c.d. “artigiani di fatto”).

Come previsto dell’art. 42 del DPR 1124/65, gli artigiani rientrano fra i soggetti assicurati per i quali la determinazione del premio assicurativo dovuto non rientra nella forma di assicurazione “ordinaria”. Per essi l’obbligo assicurativo viene assolto mediante il pagamento di un premio speciale unitario dovuto in maniera fissa, il cui importo viene individuato attraverso la classificazione della lavorazione svolta e la riconduzione della stessa ad una classe di rischio.

La tariffa dei premi speciali unitari artigiani è lo strumento che consente di riportare l’attività svolta all’interno di una classe di rischio.
La nuova tariffa da un lato ha mantenuto la strutturazione della precedente, ovvero accorpa tutte le lavorazioni all’interno di 9 classi di rischio, dall’altro ha tuttavia recepito le riduzioni e gli accorpamenti di voci di lavorazione attuati con la revisione della tariffa artigianato per il personale dipendente.

Rispetto alle 217 lavorazioni previste dalla tariffa 2000 si è quindi arrivati alle 175 lavorazioni della tariffa attuale.
Le lavorazioni sono state altresì ricondotte alla classe di rischio in relazione agli eventi infortunistici occorsi nel triennio di osservazione 2013/2015, per cui anche talune lavorazioni non modificate hanno subito spostamenti di classe di rischio rispetto alla precedente tariffa.
Quanto agli effetti economici per le aziende, è un dato di fatto che il premio medio cala ma vi sono casi in cui ciò non avviene.

Il premio medio cala, ma non in tutti i casi

Vediamo un paio di esempi. Un artigiano esercente l’attività di imbianchino con la tariffa del 2000 avrebbe pagato sulla IV classe di rischio poiché a tale classe rinviava la voce di lavorazione 3140. In applicazione della nuova Tariffa, si troverà a pagare sulla VII classe di rischio (corrispondente all’attuale voce 3110 che ha accorpato anche la precedente voce 3140) ed il suo premio si troverà a passare da 525,30 euro (anno 2018) agli attuali 671,90 euro.

Facciamo poi il caso di un artigiano panificatore che svolge anche attività di pasticciere. Prima del 1° gennaio 2019 avrebbe pagato in parte sulla III classe di rischio (corrispondente alla voce 1444) ed in parte sulla II classe di rischio (corrispondente alla voce 1460) mentre ora si troverà a pagare interamente sulla IV classe di rischio (corrispondente alla nuova voce 1444 che ha assorbito anche la produzione di pasticceria). Nel caso di incidenza uguale delle due lavorazioni avrebbe versato 253,40 euro e ora si troverà a pagare 276,93 euro.

A partire dal 1° gennaio 2019 non verrà più applicato anche ai premi speciali unitari lo sconto previsto dall’art. 1 comma 128 della L. 147/2013, in quanto gli effetti della predetta norma verranno assorbiti dai nuovi premi speciali unitari.
Continuerà invece a trovare applicazione la riduzione dei premi prevista dall’art. 1commi 780 e 781 della L. 296/2006. Tale sconto, aggiornato annualmente con apposito decreto ministeriale, viene applicato alle aziende artigiane attive da almeno un biennio che non abbiano avuto infortuni nei due anni precedenti.

Per quanto riguarda le modalità di applicazione della nuova tariffa, l’unica novità introdotta riguarda la previsione di riduzione del premio di rata in sede di autoliquidazione in caso di cessazione dell’attività da parte di tutti i soggetti autonomi artigiani presenti in azienda o di una parte di essi.
Qualora tale cessazione intervenga fra il 1° gennaio e la data di scadenza della rata di premio anticipata, la rata dovuta sarà rapportata al minore periodo di attività anziché ad anno intero.

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