Prestazioni occasionali settore turistico – L’art. 54-bis del DL 50/2017 ha modificato la disciplina delle prestazioni occasionali introducendo il Libretto Famiglia e il contratto di prestazione occasionale (CPO), quest’ultimo utilizzabile da imprese, liberi professionisti e amministrazioni pubbliche.

  • per i soggetti non professionali è previsto l’utilizzo del Libretto Famiglia;
  • per le piccole imprese e i professionisti, il Contratto di prestazione occasionale.

L’art. 2-bis del DL 87/2018 (c.d. “decreto dignità”) ha successivamente introdotto un particolare regime per quei settori dove l’utilizzo delle prestazioni occasionali è largamente diffuso, ovvero quello turistico e agricolo. La finalità è sicuramente quella di garantire alle aziende uno strumento più flessibile che garantisca, in quei momenti dell’anno dove la richiesta di lavoro è maggiore, la regolarizzazione di prestazioni lavorative occasionali, nonché di tutelare il lavoratore sia dal punto di vista economico, attraverso l’erogazione di una retribuzione non inferiore ai limiti previsti dalla legge, sia dal punto di vista previdenziale e assistenziale.

L’INPS, con circolare n. 103/2018, ha affrontato il tema delle prestazioni occasionali, analizzando le novità apportate dal decreto dignità. Per il settore turistico in particolare, l’Istituto definisce le imprese che possono acquisire tali prestazioni in regime di deroga, vale a dire coloro che svolgono attività principale o prevalente contraddistinta da uno dei seguenti codici ATECO 2007: alberghi (55.10.00), villaggi turistici (55.20.10), ostelli della gioventù (55.20.20), rifugi di montagna (55.20.30), colonie marine e montane (55.20.40), affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence (55.20.51), aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (55.30.00).
I soggetti non iscritti al Registro delle imprese dovranno dichiarare, nella procedura informatica, di svolgere attività nel settore turistico e ricettivo, fornendo gli elementi utili per la verifica della corretta classificazione.

Il “decreto dignità” ha poi esteso l’utilizzo delle prestazioni occasionali anche alle aziende alberghiere che hanno alle proprie dipendenze al massimo otto lavoratori a tempo indeterminato, allargando così la platea di imprese destinatarie (art. 54-bis, comma 14, lett. a) del DL 50/2017), a patto che le attività lavorative siano rese da titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, giovani con meno di 25 anni di età iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero universitario, disoccupati, percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione o di altre prestazioni di sostegno del reddito.
Inoltre, ai fini del rispetto dei limiti di retribuzione di cui all’art. 54-bis, comma 1, lett. b) del DL 50/2017, è consentito all’utilizzatore di computare nella misura del 75% gli importi dei compensi erogati ai prestatori. In altre parole, per gli utilizzatori che fanno ricorso a prestazioni occasionali con lavoratori appartenenti alle predette categorie, il limite di compensi annui erogabili è innalzato a 6.666 euro, anziché 5.000 euro.

Limiti economici
Le prestazioni occasionali soggiacciono a determinati limiti economici con riferimento all’interno anno civile. In particolare, nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno sono ammesse:

  • per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, per compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro netti;
  • per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, per compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro netti;
  • per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, per compensi di importo non superiore a 2.500 euro (elevato a 5.000 euro per le prestazioni rese dagli steward nei confronti delle società sportive).
Comunicazione preventiva con modalità semplificate

Dal punto di vista amministrativo, l’utilizzatore non è esonerato dall’obbligo di comunicazione preventiva, che però viene effettuata con modalità semplificate attraverso la piattaforma INPS o contact center. Nella comunicazione, da trasmettere almeno un’ora prima, l’utilizzatore deve indicare i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo e l’oggetto della prestazione, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a dieci giorni.

Allo scopo di evitare un utilizzo irregolare di tale tipologia contrattuale, con particolare riferimento alle deroghe previste per il settore turistico, il decreto dignità introduce l’obbligo per i prestatori di autocertificare nella piattaforma informatica INPS la condizione che dà accesso alla disciplina agevolata (art. 54-bis, comma 8 del DL 50/2017).

Il pagamento dei compensi può avvenire tramite accredito su conto corrente o bonifico bancario, oppure tramite le Poste, in tal caso l’utilizzatore dovrà stampare dalla procedura informatica il mandato o l’autorizzazione al pagamento dove sono indicate le parti, il luogo, la durata della prestazione e il corrispettivo. Rimangono a carico dell’utilizzatore i contributi previdenziali e i costi di gestione.
Ad esempio, un piccolo albergo stipula un contratto di prestazione occasionale con un disoccupato per una prestazione resa in tre giorni, per quattro ore giornaliere, a fronte di un compenso netto di 12 euro l’ora. L’importo netto al prestatore, per tre giorni, sarà di 144 euro; rimangono invece a carico dell’utilizzatore: il contributo IVS alla Gestione Separata (33%), 47,52 euro; premio INAIL (3,5%), 5,04 euro; costi di gestione (1%), 1,44 euro. Per l’azienda, il totale da versare sarà pari a 198 euro.

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