Omessa e infedele registrazione nel LUL – Il libro unico del lavoro (LUL), istituito con DL 112/2008, rappresenta uno dei più importanti documenti afferenti il rapporto di lavoro.

Secondo l’art. 39 del citato decreto, il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, deve istituire e tenere il LUL nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati e i co.co.co. Per ciascun lavoratore, oltre a nome e cognome, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l’anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative, deve essere effettuata ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, compresi le somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali.

Le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono essere indicate specificatamente. Il LUL deve altresì contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonché l’indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi. Nella ipotesi in cui al lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori è annotata solo la giornata di presenza al lavoro.

Dal punto di vista sanzionatorio, oltre all’omessa istituzione, tenuta ed esibizione, la legge punisce le ipotesi di registrazioni omesse ed infedeli, ma ciò unicamente nelle ipotesi in cui si determinino differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali. Diversamente, l’errore meramente materiale risulta non punibile. Nel tempo, tanto il legislatore quanto il Ministero del Lavoro hanno ridotto l’ambito di punibilità delle condotte riferite alle registrazioni contenute nel libro unico.

In materia di lavoro sommerso, ad esempio, il DLgs. 151/2015 ha previsto che, in caso di irrogazione della maxisanzione, non trovino applicazione, tra le altre, anche le sanzioni di cui all’art. 39, comma 7 in materia di libro unico, evidentemente per omesse registrazioni.

In realtà lo stesso comma 7 cerca di delineare i contorni delle due condotte sanzionate. In particolare la nozione di omessa registrazione si riferisce alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui manchi la registrazione. Il concetto di infedele registrazione, quello più complesso, si riferisce, invece, alle scritturazioni dei dati sopra indicati, che devono risultare diverse rispetto alla qualità o quantità della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate.

Con circolare n. 20/2008, il Ministero ha precisato che, ai fini sanzionatori, l’infedele registrazione deve riguardare dati aventi immediato riflesso su aspetti legati alla retribuzione, al trattamento fiscale o previdenziale del rapporto di lavoro.

Infedele registrazione se il dato risulta gravemente non veritiero

Con il Vademecum del 5 dicembre 2008, sezione C, n. 6, è stato ulteriormente ricordato che l’infedeltà delle registrazioni è legata alla registrazione di un dato che risulta gravemente non veritiero e perciò infedele, rispetto alla effettiva consistenza della prestazione lavorativa sotto il profilo retributivo, previdenziale e fiscale.

Con l’interpello n. 47/2011  del 14 dicembre 2011), il Ministero è ritornato sulla questione, riconducendo l’infedeltà delle registrazioni alla realtà di fatto e cioè alla necessaria corrispondenza tra quanto di fatto erogato e quanto risultante dal LUL, tanto da ritenere configurabile l’illecito unicamente ove la quantificazione della durata della prestazione o la retribuzione effettivamente erogata non corrispondano a quanto formalizzato sul libro unico. Da ciò, la non sanzionabilità nelle ipotesi in cui le somme erogate al lavoratore siano effettivamente quelle indicate sul LUL, pur differenziandosi da quanto astrattamente previsto dal CCNL applicabile.

Il medesimo principio è stato ripreso ed ampliato con la circolare n. 26/2015, con la quale il Ministero del Lavoro, sempre in tema di infedele registrazione, ha ribadito che tale patologia deve essere riferita esclusivamente ai casi di difformità tra i dati registrati e il quantum della prestazione lavorativa resa o l’effettiva retribuzione e compenso corrisposto, escludendo dal campo del sanzionabile le ipotesi di riconduzione del rapporto ad altra tipologia contrattuale ed i casi di mancata corresponsione di determinate somme previste dal CCNL applicato o applicabile.

Infine, con la nota n. 11885/2016, è stata altresì prevista la sanzionabilità in ipotesi di trasferta inserita nel LUL, unicamente ove la stessa non sia stata proprio effettuata o la relativa indennità occulti emolumenti dovuti ad altro titolo.

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