Compensazione crediti d’imposta Nuove regole

Compensazione crediti d’imposta Nuove regole per l’utilizzo

Il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020 prevede interessanti novità in materia di compensazione di crediti d’imposta.

 

 

 

 

 

 

 

 

Compensazione crediti d’imposta Nuove regole – In particolare, l’art. 3 del collegato dispone l’allineamento della disciplina della compensazione orizzontale dei crediti in materia di imposte dirette e IRAP a quella prevista in materia di Iva.

La proposta normativa intende rafforzare e ampliare gli strumenti attualmente a disposizione dell’amministrazione finanziaria per il contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate tramite modello F24 ai fini del pagamento di tributi e contributi.

A tale scopo, i primi tre commi della disposizione normativa in commento, modificano i presupposti per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta emergenti dalle dichiarazioni relative alle imposte dirette, allineandoli ai presupposti vigenti per i crediti d’imposta emergenti dalle dichiarazioni IVA e modelli IVA TR.

In base al primo comma dell’articolo 3 del collegato, infatti, “La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge”.

La nuova disciplina
Quindi, affinché i contribuenti possano utilizzare in compensazione, tramite modello F24, i crediti relativi a imposte dirette e sostitutive, saranno necessarie le seguenti condizioni:

  • per importi del credito superiori a 5 mila euro annui l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito.
  • per tutti i contribuenti, quindi anche per i soggetti non titolari di partita IVA, l’obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Quest’ultimo requisito si applicherà anche alle compensazioni dei crediti effettuate dai sostituti d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (es. rimborsi da modello 730 e bonus 80 euro).
Riepilogando, fermo restando l’utilizzo esclusivo dei canali telematici dell’Agenzia per la presentazione degli F24 contenenti compensazioni orizzontali:

  • per i crediti IRPEF, IRES e IRAP, di importo non superiore a 5.000 euro la disciplina è rimasta immutata.
  • Invece, per i crediti di ammontare superiore a tale soglia la compensazione può essere effettuata solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Obiettivo delle modifiche
L’obiettivo dichiarato della nuova normativa in materia è di poter effettuare un riscontro preventivo, attraverso il modello dichiarativo presentato preventivamente dal contribuente, dell’esistenza del credito, prima che questo venga utilizzato in compensazione in F24. Attraverso la nuova procedura di compensazione, infatti, l’Agenzia delle Entrate, già in fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, sarà nelle condizioni di scartare le deleghe di pagamento nel caso in cui contengano compensazioni di crediti, salvi quelli maturati in qualità di sostituto d’imposta, che non risultano dalle dichiarazioni presentate oppure che risultano da dichiarazioni non dotate del visto di conformità.

Aggiungendo il requisito della preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito, sarà così possibile rendere ancora più efficace e tempestiva l’attività di controllo degli Uffici, in quanto, già in fase di ricezione del modello F24, è possibile stabilire se il credito compensato sia vistato e non superi il credito dichiarato; di conseguenza, sarà possibile scartare all’origine i modelli F24 che contengano compensazioni di crediti non vistati oppure eccedenti l’importo dichiarato, riducendo l’onere per il bilancio dello Stato in termini di spesa.
Nell’attuale quadro normativo, che prevede solo dei controlli ex post sulle compensazioni effettuate (ossia successivamente alla presentazione del modello F24) l’Agenzia delle Entrate deve necessariamente fare i conti con il non semplice e indubbiamente non immediato recupero delle somme indebitamente compensate (che già hanno prodotto l’effetto di spesa per il bilancio dello Stato nel momento in cui sono state illegittimamente utilizzate dal debitore).

Le disposizioni testé passate in rassegna si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Come precisato nella relazione illustrativa, poiché l’art. 3 in rassegna prevede che nel primo anno di applicazione delle nuove disposizioni, ovvero il 2020, i crediti d’imposta relativi al periodo d’imposta chiuso al 31 dicembre dell’anno precedente, salvi i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta, potranno essere utilizzati in compensazione non già a partire dal 1° gennaio, bensì dopo la presentazione della relativa dichiarazione e dunque a partire dal mese di maggio, nel 2020, le disposizioni di cui trattasi determineranno il differimento del termine a decorrere dal quale potranno essere utilizzati i crediti in compensazione e di conseguenza una parte di questi non potrà essere compensata entro la fine dello stesso anno 2020 (per incapienza rispetto ai debiti da pagare tramite compensazione) e slitterà ai primi mesi del 2021.
Pertanto, solo per il 2020, si avrà un ulteriore effetto positivo che riduce la spesa per il bilancio dello Stato (c.d. slittamento). Negli esercizi successivi, lo slittamento in avanti per ciascuna annualità sarà annullato dal recupero dei crediti residui dell’anno precedente e quindi, in sostanza, l’effetto slittamento non sarà significativo.

La specifica disciplina sanzionatoria
I commi 5 e 6 dell’art. 3, infine, sempre allo scopo di rafforzare le misure di contrasto alle indebite compensazioni, in un’ottica di deterrenza, introducono una specifica disciplina sanzionatoria da applicare nei casi in cui venga individuato il tentativo di compensare crediti non utilizzabili.

In particolare, per le deleghe di pagamento presentate a partire dal mese di marzo 2020, qualora in esito all’attività di controllo i crediti indicati nelle deleghe di pagamento presentate, si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle Entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la delega stessa entro 30 giorni. Qualora, a seguito della comunicazione, il contribuente, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della stessa, rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, può fornire i chiarimenti necessari all’Agenzia delle Entrate. Nel caso di mancata esecuzione delle deleghe di pagamento per effetto dell’attività di controllo di cui all’articolo 49-ter del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applica la sanzione di euro 1.000 per ciascuna delega non eseguita.

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