Libro Unico del lavoro LUL telematico abrogato
Libro Unico del lavoro abrogato l’invio telematico
Aggiornamento del 12 Dicembre 2018
La disposizione, che cancella l’adempimento previsto dal 1° gennaio 2019, è contenuta nel decreto semplificazioni approvato ieri dal CdM
Tale disposizione, contenuta nel Capo II, relativo agli interventi di razionalizzazione e semplificazione in materia di costituzione e gestione del rapporto di lavoro, aveva previsto che il libro unico del lavoro potesse essere tenuto in modalità telematica presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Con decreto del medesimo Ministero, da emanare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del DLgs. 151/2015, dovevano essere stabilite le modalità tecniche e organizzative per l’interoperabilità, la tenuta, l’aggiornamento e la conservazione dei dati contenuti nel libro unico del lavoro.
Tale fondamentale documento, disciplinato dall’art. 39 del DL 112/2008, ha sostituito completamente i libri matricola e paga che, in modalità cartacea, venivano utilizzati per la gestione dei rapporti di lavoro, sotto il profilo organico e retributivo.
Alla sua introduzione nel 2008, il libro unico ha rappresentato, per certi versi, una rivoluzione, inglobando in un unico documento, in linea generale, dati retributivi, contributivi e fiscali, afferenti il personale dipendente, nonché la relativa parte presenze. Secondo il comma 1 dell’art. 39 del DL 112/2008, il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, deve istituire e tenere il libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Per ciascun lavoratore devono essere indicati il nome e cognome, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l’anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative.
Il successivo comma 2 prevede che debba essere effettuata ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, compresi le somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali.
Inoltre, come detto, il libro unico del lavoro deve, altresì, contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonché l’indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi. Il tutto deve avvenire per ciascun mese di riferimento, entro la fine del mese successivo.
In tal senso, in un’ottica di semplificazione, il legislatore del “Jobs Act” ritenne di dover sfruttare le potenzialità derivanti dall’informatizzazione dei sistemi, prevedendo che il libro unico del lavoro, fino a quel momento prevalentemente in formato cartaceo, potesse essere smaterializzato, acquisendo la natura di documento telematico.
Tuttavia, la soluzione si rivelò fin da subito difficile da percorrere. In assenza del decreto attuativo previsto al comma 2 dell’art. 15 del DLgs. 151/2015, non era, infatti, chiaro se, come era logico attendersi in un’ottica di semplificazione, il documento dovesse essere effettivamente smaterializzato e successivamente trasmesso in modalità telematica al Ministero del Lavoro, ovvero si dovesse prevedere esclusivamente una sua pubblicizzazione su canali telematici, mantenendo inalterate le precedenti modalità di tenuta.
Indubbiamente, in un’ottica di reale semplificazione, l’idea di un libro unico telematico, proprio per la ricchezza e complessità di dati in esso contenuti, poteva essere il preludio per una completa revisione dei flussi telematici che oggi le aziende trasmettono in relazione al proprio personale dipendente e non, riunendo in un unico invio, dati che, di fatto, spesso e volentieri, vengono duplicati. Basti pensare a quanto trasmesso, ad esempio, nei flussi UniEmens inviati all’INPS.
Ad ogni buon conto, l’effettiva decorrenza di tale adempimento, inizialmente fissata per il 1° gennaio 2017, è stata spostata in avanti per ben due volte – di un anno, con il DL 244/2016 e, successivamente, di un altro anno ancora, al 1° gennaio 2019, con la L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) – prima della sua, verosimilmente definitiva, abrogazione. Con buona pace della semplificazione e delle prospettive di innovazione, legate all’informatizzazione.
la notizia a metà Ottobre 2018
Con il comunicato stampa n. 23 del 15 ottobre 2018, il Consiglio dei Ministri ha annunciato le novità approvate in forma di decreto legge, riguardanti:
- Disposizioni urgenti in materia fiscale;
- Disposizioni urgenti per la deburocratizzazione, la tutela della salute, le politiche attive del lavoro e altre esigenze indifferibili.
Tra le misure per il lavoro, è stata accolta la richiesta del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito all’abrogazione dell’art. 15 del decreto legislativo 15 settembre 2015, n. 151, che conteneva la disposizione di legge circa la tenuta del Libro Unico del Lavoro in modalità telematica e da trasmettere presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che sarebbe dovuto partire il 1° gennaio 2019.
L’art. 15 del decreto legislativo n. 151/2015, disponeva che a decorrere dal 1° gennaio 2018, il libro unico del lavoro sarebbe dovuto diventare a tenuta telematica e depositato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Con un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo n.151/2015, di fatto però mai emanato, dovevano essere stabilite le modalità tecniche e organizzative per l’operativtà, la tenuta, l’aggiornamento e la conservazione dei dati contenuti nel Libro Unico del Lavoro.
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei consulenti del Lavoro, con proprio comunicato del 16 ottobre 2018, ci rende consapevoli di un lavoro sottile ed incessante, volto a far comprendere al legislatore la farraginosità di tale procedura, che non avrebbe affatto semplificato, bensì aumentato i già gravosi oneri a carico delle imprese.
A tal proposito la Presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, Marina Calderone, ha dichiarato che: “la denominazione ´telematico´ non deve trarre in inganno. La nuova tenuta del Libro unico avrebbe, infatti, rappresentato un ulteriore aggravio di adempimenti per aziende e professionisti, a cui il Ministro Di Maio ha posto rimedio”.
Già nel 2015, nel corso delle audizioni parlamentari sui decreti attuativi del Jobs Act, il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro aveva portato proposte e osservazioni per la razionalizzazione e la semplificazione in materia di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, evidenziando la mancanza di indicazioni atte a chiarire le finalità della tenuta telematica del LUL e il raccordo con gli altri flussi, quali Uniemens e modello 770.
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro, ha inteso rappresentare, nel 2015 ed in altre occasioni, la necessità di regolare le modalità di accesso ai dati sia da parte del personale ispettivo che dei soggetti interessati, e l’opportunità di coniugare la disposizione contenuta all’art. 15 del decreto legislativo 151/2015 con l’attuale normativa in materia di privacy, senza di contro generare ulteriori costi aggiuntivi ai danni delle imprese. Richiesta nuovamente formulata di recente.
A meno di tre mesi dall’entrata in vigore del provvedimento ed in assenza del decreto Ministeriale, circa le modalità tecniche ed operative, ci si aspettava onestamente una proroga, la notizia dell’abrogazione ha chiaramente suscitato grande sollievo in vista di un ennesimo provvedimento volto a semplificare, ma di fatto generando ulteriore complicazione ad imprese e professionisti.
Si tratta di un grande passo avanti, l’interlocuzione con il Governo fatta da competenti e autorevoli tecnici del settore, ha posto rimedio ad una norma complessa sia da attuare che da gestire.
Certamente il Ministero non sarebbe stato pronto ad accogliere tra pochi mesi un enorme invio di flussi di dati, da apprezzare però che al posto dell’ennesima proroga, siamo in questo caso in presenza di una chiara presa di coscienza.
L’abrogazione del Libro Unico del Lavoro, che di fatto non porta ad una reale semplificazione, in quanto mai entrato in vigore, rappresenta il primo vero passo verso un’interlocuzione concreta e fattiva.
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