770 2018 versamenti e compensazioni770 2018 versamenti e compensazioni – Al fine di evitare duplicazioni di adempimenti, è stato stabilito che le trasmissioni in via telematica delle Certificazioni Uniche sono equiparate a tutti gli effetti alla loro esposizione nella dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770).
In relazione alle tipologie reddituali che rientrano nella Certificazione Unica 2018 (es. redditi di lavoro dipendente e assimilati, autonomo, provvigioni, compensi per attività sportiva dilettantistica, locazioni brevi, ecc.), nel modello 770/2018, relativo all’anno 2017, occorre quindi compilare solo i quadri:
– ST, relativo al riepilogo degli importi trattenuti e versati a titolo di ritenute, di addizionale regionale IRPEF, di imposte sostitutive e per assistenza fiscale (modelli 730/2017);
– SV, relativo al riepilogo degli importi trattenuti e versati a titolo di addizionale comunale IRPEF;
– SX, contenente il riepilogo dei crediti e delle compensazioni.

Come precisato dalle istruzioni, il quadro ST deve essere compilato rispettando, ove possibile, una stretta corrispondenza con gli importi indicati nei singoli righi del modello F24, utilizzando quindi un distinto rigo del quadro per ciascun rigo del modello F24.
In relazione al quadro SV, specifico per l’addizionale IRPEF destinata ai Comuni, le istruzioni stabiliscono che i dati devono invece essere indicati in forma aggregata, riepilogando in un unico rigo tutte le addizionali comunali versate nella stessa data, ancorché riferibili a Comuni diversi. Tuttavia, le istruzioni precisano che vanno compilati più righi per l’indicazione dei versamenti relativi alle addizionali comunali, anche se effettuati nella stessa data, nelle ipotesi in cui ci sia difformità relativamente al periodo di riferimento e ai codici tributo, oppure in presenza di versamenti per ravvedimento.

Nel quadro SX devono invece essere riportati i dati riepilogativi:
– del credito 2016 derivante dalla precedente dichiarazione (modello 770/2017) e del suo utilizzo in compensazione esterna, tramite il modello F24, entro la data di presentazione del modello 770/2018;
– dei crediti sorti nel corso del periodo d’imposta 2017 e del loro utilizzo in compensazione esterna tramite il modello F24, tenuto conto degli eventuali crediti risultanti dal quadro DI (dichiarazione integrativa).

In relazione a quest’ultimo punto, si ricorda che l’art. 15 del DLgs. 175/2014 ha stabilito che i sostituti d’imposta devono compensare esclusivamente in modo “esterno”, nel modello F24:
– le somme a credito rimborsate ai percipienti (es. dipendenti) sulla base dei prospetti di liquidazione dei modelli 730 (modelli 730-4);
– le eccedenze di versamento di ritenute alla fonte e di imposte sostitutive, in relazione alle quali è stata abolita la possibilità di compensazione “interna” ai sensi dell’art. 1 del DPR 445/97.

Al fine di effettuare tali compensazioni nel modello F24, con la ris. dell’Agenzia delle Entrate n. 13/2015 sono stati istituiti nuovi codici tributo e stabilite le relative modalità di compilazione del modello F24.
Tali crediti, compensati “orizzontalmente” nel modello F24, devono quindi essere indicati nel quadro SX.
Qualora, a seguito della compilazione dei righi da SX1 a SX4, dal modello 770/2018 emerga un credito da dichiarazione e si opti per il suo utilizzo in compensazione nel modello F24 (in alternativa alla richiesta di rimborso), occorre compilare l’apposita sezione denominata “Riepilogo del credito da utilizzare in compensazione”, nella quale va indicata separatamente, nell’apposito rigo, la quota di credito che deriva:
– da ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, ovvero dall’assistenza fiscale prestata (rigo SX32);
– da ritenute su redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi di natura non finanziaria (es. lavoro autonomo occasionale, compensi per attività sportiva dilettantistica) e locazioni brevi (rigo SX33);
– da ritenute e imposte sostitutive su redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria, ricomprendendo le ritenute, presenti nel quadro SY, su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico, nonché per pignoramenti presso terzi (rigo SX34).

Compensazione crediti con appositi codici tributo

Tali crediti devono infatti essere utilizzati in compensazione nel modello F24 utilizzando i seguenti appositi codici tributo: 6781 (credito rigo SX32), 6782 (credito rigo SX33) e 6783 (credito rigo SX34).
Nel caso di invio separato del modello 770/2018, la parte riguardante le “Altre ritenute” va unita ad uno dei tre flussi principali (“Dipendente”, “Autonomo” o “Capitale”). Per l’utilizzo degli eventuali crediti i sostituti potranno avvalersi del codice tributo del flusso principale, quindi, rispettivamente, 6781, 6782 o 6783, a seconda che la parte “Altre ritenute” venga inviata insieme alla parte “Dipendente”, “Autonomo” o “Capitale”.

Se il sostituto d’imposta non è obbligato alla compilazione dei quadri ST e SV, ad esempio perché non ha operato ritenute relative all’anno 2017, deve indicare il valore “2” nella casella “Casi di non trasmissione dei quadri ST, SV e/o SX”, presente nella sezione “Redazione della dichiarazione” del frontespizio.

Modello 770 sdoppiamento del rigo SX1

Modello 770 2018 gli obblighi per gli intermediari