Rivalutazione TFR settembre 2018

Rivalutazione Tfr di settembre 2018

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Arriva dall’ISTAT il valore aggiornato dell’indice dei prezzi al consumo per le rivalutazioni monetarie, da prendere a riferimento per il mese di settembre 2018.

In particolare l’indice generale FOI è pari a 102,4 con una variazione di -0,5% rispetto al mese precedente. L’aumento percentuale è pari a + 1,3% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente e a + 2,4% rispetto allo stesso mese di due anni precedenti.

Il TFR è un componente retributivo differito, volto ad assicurare al lavoratore il sostegno economico necessario in attesa di nuova occupazione, costituito dagli accantonamenti mensili di quote di retribuzione da corrispondere al lavoratore e da liquidare in un’unica volta al termine del rapporto.

Calcolo del TFR – Il trattamento di fine rapporto viene calcolato, salvo diversa previsione della contrattazione collettiva, sommando per ciascun anno di lavoro una quota equivalente e non superiore all’importo della retribuzione annua (comprensiva di tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale ed esclusi i rimborsi spese) divisa per 13,5. Inoltre, ogni anno, con esclusione della quota maturata nell’anno, il TFR accantonato è rivalutato ad un tasso composto, costituito dall’1.5% in misura fissa e dal 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per e famiglie di operai ed impiegati, come accertato dall’ISTAT rispetto al dicembre dell’anno precedente.

Rivalutazione del TFR – La rivalutazione si calcola sempre sul fondo TFR accantonato fino all’anno precedente, per cui al TFR maturato nell’ultimo anno non si deve applicare alcuna rivalutazione.

L’art 2120 del codice civile prevede che il fondo per il trattamento di fine rapporto debba essere rivalutato, al 31 dicembre di ciascun anno, sulla base di un coefficiente che si compone di un tasso fisso, pari all’1,5 per cento, e di una quota variabile in ragione dell’oscillazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, periodicamente accertato dall’ISTAT, e determinata in misura pari al 75% dell’aumento registrato da tale indice rispetto a quello riscontrato per il mese di dicembre dell’anno precedente.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, peraltro, detta rivalutazione deve essere computata considerando l’incremento dell’ìndice ISTAT registrato per il mese in cui avviene la cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello accertato per il mese di dicembre dell’anno precedente.

Rivalutazione TFR agosto 2018

modulo TFR2 aggiornato TFR più flessibile

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