Illegittima la multa se l’autovelox è collocato sul lato opposto al senso di marcia

Illegittima la multa se l’autovelox è collocato sul lato opposto al senso di marcia

Confermando quanto già deciso dal Giudice di Pace in primo grado e dal Tribunale in appello, la Corte di cassazione, con ordinanza n. 23726 depositata il 1° ottobre 2018 ha rigettato il ricorso sollevato dal Comune di Macchia Molisana contro la decisione di merito dei precedenti giudici con la quale era stata accolta l’opposizione avverso un verbale di accertamento elevato in ordine alla violazione di cui all’articolo 142 del Codice della strada.
Tale opposizione si fondava sul rilievo che dovesse ritenersi illegittimo il verbale di contestazione differita della violazione di eccesso di velocità rilevata a mezzo di un autovelox collocato sul senso di marcia opposto rispetto a quello previsto nel decreto prefettizio autorizzativo.

Compiendo una puntuale disamina del (complesso) sistema normativo che disciplina l’esecuzione degli accertamenti con strumenti elettronici per la rilevazione delle violazioni di cui al citato art. 142 c.d.s., la Cassazione ha evidenziato alcuni principi chiave:

  • dell’installazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo deve essere data preventiva informazione agli automobilisti (art. 4 del d.l. n. 121/2002 convertito con L. n. 168/2002 – art. 2 D.M. 15 agosto 2007). Tale obbligo non è rilevante esclusivamente come indicazione organizzativa interna della P.A. ma è finalizzato ad informare gli automobilisti affinché la loro condotta di guida possa essere orientata a prudenza, preavvisandoli del possibile accertamento di infrazione. Conseguentemente, il mancato rispetto di tale obbligo comporta la nullità della sanzione eventualmente irrogata;
  • il cartello di avviso della presenza della postazione di rilevamento della velocità di guida deve essere apposto in modo da garantirne la corretta percepibilità e leggibilità (art. 79 comma 5 DPR n. 485/1992);
  • la sopra richiamata norma che impone l’obbligo di preventiva informazione agli automobilisti non stabilisce una distanza minima per la collocazione dei segnali stradali o dei dispositivi di segnalazione luminosi, ma solo l’obbligo della loro installazione con adeguato anticipo rispetto al luogo in cui è posizionato il rilevatore di velocità, in modo da garantirne il tempestivo avvistamento. Tale distanza va perciò valutata in relazione allo stato dei luoghi e non assume alcun rilievo la mancata ripetizione di segnalazione del divieto dopo ciascuna intersezione per gli automobilisti che stiano proseguendo sulla medesima strada;
  • fatta eccezione per le autostrade e le strade extraurbane principali, per le quali la contestazione immediata del superamento del limite di velocità accertato dal rilevatore elettronico è esclusa a priori perché potrebbe costituire intralcio alla circolazione o pericolo per le persone, ed è dunque consentita la contestazione differita, quest’ultima modalità può essere adottata anche sulle strade extraurbane secondarie e sulle strade urbane di scorrimento ove siano individuate delle situazioni nelle quali, parimenti, la contestazione immediata potrebbe comportare intralcio alla circolazione o pericolo per le persone. In ogni altro caso, le rilevazione elettronica della velocità non esclude che debba comunque essere effettuata la contestazione immediata. Pertanto, ove ciò non avvenga, può essere contestata la legittimità della sanzione inflitta;
  • il provvedimento prefettizio che consente l’installazione di apparecchiature di rilevamento automatico della velocità senza obbligo di contestazione immediata può riguardare unicamente quelle strade che abbiano le caratteristiche minime di strada urbana di scorrimento, secondo la definizione datane dal codice della strada.

Posti tali principi, la Cassazione ha poi ulteriormente rilevato che la legge che conferisce al prefetto la competenza a individuare le strade o i tratti di strada in cui possono essere installati dispositivi di controllo della velocità non richiede anche che il provvedimento prefettizio specifichi necessariamente il senso di marcia interessato dalla rilevazione. Ciò implica, dunque, argomentando a contrario, che se nel decreto è invece contenuto specificamente il riferimento a un determinato senso di marcia, il rilevamento elettronico della velocità e l’attività di accertamento degli agenti stradali intanto potranno ritenersi legittimi se riferiti all’autovelox come posizionato in conformità al decreto autorizzativo e non, invece, con riguardo ad altro autovelox posizionato sulla stessa strada e in prossimità dello stesso punto chilometrico ma sulla carreggiata o corsia opposta, se ciò non sia stato oggetto di previsione da parte dello stesso o di altro provvedimento autorizzativo.

Conclusione che viene supportata dall’intero coacervo normativo appena descritto che, inequivocabilmente, implica che l’obbligo posto a carico dell’ente proprietario della strada di approntare (a garanzia degli utenti) la preventiva segnalazione dell’installazione dell’apparecchio elettronico e la visibilità del segnale che lo preannuncia sia legato al lato e, quindi, al senso di marcia su cui è collocato l’apparecchio rilevatore.
La Cassazione ha, pertanto, concluso che sia da ritenere affetto da “illegittimità derivata” il verbale di contestazione differita della violazione di eccesso di velocità, rilevata a mezzo di autovelox, qualora l’apparecchio sia stato posizionato sul senso di marcia contrapposto a quello previsto nel decreto prefettizio autorizzativo. Difatti, in tal caso, difetterebbe a monte l’adozione di uno specifico provvedimento autorizzativo: ove il decreto prefettizio abbia previsto la legittima installazione del rilevatore lungo un solo senso di marcia, è solo su quello che possono effettuarsi le rilevazioni automatiche di velocità.

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