Multe notificate a mezzo PEC i chiarimenti del ministero dell’interno

MULTE NOTIFICATE A MEZZO PEC I CHIARIMENTI DEL MINISTERO DELL’INTERNO

A seguito della pubblicazione del Decreto del Ministero dell’Interno 18 dicembre 2017 (pubblicato in G.U. n. 2 del 26 gennaio 2018), recante “disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada tramite posta elettronica certificata”, e dello scompiglio che ne è derivato presso i comandi di polizia per la mancanza di istruzioni dettagliate sull’entrata in vigore progressiva della novella normativa, il Ministero dell’Interno è corso ai ripari con la Circolare 300/A/1500/18/127/9 del 20 febbraio, con la quale ha fornito importanti istruzioni operative.

La Circolare ha, anzitutto, chiarito che, sebbene il decreto pubblicato a metà gennaio abbia circoscritto l’indicata procedura di notifica a mezzo pec ai soli verbali di contestazione redatti a seguito di accertamento delle violazioni al Codice della strada, indicando il contenuto minimo del messaggio da inoltrare e dei relativi allegati, il momento e la documentazione occorrente per poter considerare gli atti inviati a mezzo pec come notificati e la procedura “alternativa” (classica) di notifica ove non sia possibile eseguire quella a mezzo pec, esso deve invece ritenersi applicabile parimenti:

  • alla notifica delle violazioni relative al cronotachigrafo, in quanto la legge che le sanziona è espressamente richiamata dal Codice stradale;
  • alle notifiche delle sanzioni amministrative accessorie “qualora siano parte integrante del verbale di contestazione e vengano trasmesse unitamente allo stesso”.

A fondamento dell’estensione della portate del citato decreto, la circolare ha infatti chiarito che, in linea generale, qualsiasi comunicazione o provvedimento delle pubbliche amministrazioni deve essere portato a conoscenza del destinatario tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, che può essere costituito anche da un indirizzo pec. Difatti, poiché secondo il combinato disposto degli artt. 3bis e 6 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), le amministrazioni pubbliche, i gestori o esercenti di pubblici servizi e le società a controllo pubblico notificano direttamente presso i domicili digitali i propri atti – compresi i verbali relativi alle sanzioni amministrative – qualora il domicilio digitale eletto sia iscritto in uno degli indici nazionali previsti dagli artt. 6bis (Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti), 6ter (Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi) e 6quater (Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese) del CAD, ne deriva che tutti i verbali di contestazione relativi a sanzioni amministrative, le ordinanze di ingiunzione dell’autorità amministrativa ed ogni altra comunicazione relativa a qualsiasi procedimento amministrativo debbano essere notificati in forma elettronica.

La Circolare passa poi a fornire le indicazioni di massima sul procedimento di notifica a mezzo pec delle violazioni del codice della strada, ricordando, preliminarmente, che laddove essa è stata finora discrezionale, a seguito delle intervenute nuove norme (D.Lgs. 217/2017 che ha modificato il CAD e D.M. 18 dicembre 2017) è divenuta obbligatoria in presenza di determinati presupposti, e cioè quando l’autore della violazione, il proprietario o altro obbligato in solido (ai sensi dell’art. 196 C.d.S.) abbiano fornito un valido indirizzo pec all’organo di polizia procedente in occasione della rilevazione dell’infrazione stradale, oppure siano comunque forniti di domicilio digitale ai sensi del CAD.

Pertanto, in attesa del decreto che, ai sensi dell’art. 3bis del CAD, deciderà la data a decorrere dal quale tutte le comunicazioni della P.A. dovranno avvenire esclusivamente in forma elettronica anche per coloro che non hanno provveduto ad eleggere il domicilio digitale, l’obbligo di notifica elettronica sussiste attualmente solo nei confronti dei soggetti privati che abbiano fornito l’indirizzo pec in sede di accertamento dell’illecito e di coloro che siano obbligati a dotarsene (professionisti iscritti in albi o elenchi, gestori di pubblici servizi, etc.). In tal ultimo caso i corpi di polizia interessati verificheranno l’esistenza di un indirizzo pec in capo al destinatario della notifica consultando gli Indici sopra menzionati (artt. 6bis, 6ter e 6quater) nonché il registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della Giustizia, che saranno consultabili tramite appositi siti web e senza necessità di autenticazione né oneri di consultazione.

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Solo nel caso in cui non sia possibile risalire ad un valido indirizzo pec o la notifica con tale modalità non sia altrimenti possibile, si procederà alla notifica secondo le modalità classiche descritte nel Codice della Strada, con oneri a carico del destinatario.
Precisa inoltre la Circolare che, poiché né il CAD né il D.M. nulla indicano in relazione all’ipotesi in cui si proceda alla notifica in forma ordinaria senza aver preventivamente esperito la notifica a mezzo pec, deve ritenersi che essa sia comunque valida, salva la facoltà del destinatario di chiedere la restituzione delle spese di notifica ove dimostri di essere titolare di un valido indirizzo pec comunicato o comunque presente negli Indici di cui sopra.

La Circolare stabilisce, infine, le modalità per formare il documento informatico e le tempistiche per la notifica: il verbale spedito in modalità digitale dovrà contenere nell’oggetto la dizione chiara di “atto amministrativo relativo ad una sanzione amministrativa prevista dal codice della strada”con l’indicazione del numero della multa ed avere, in allegato, sia la relazione di notifica dettagliata che una copia del verbale sottoscritta con firma digitale. La notifica digitale si considererà effettuata per il comando di polizia dal momento in cui verrà generata la ricevuta di accettazione; per il destinatario, dal momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio via PEC.
Il documento in esame rappres
enta sicuramente un ulteriore anello della catena evolutiva del rapporto tra pubblico e privato, ma altrettanto certamente non scongiura a priori la possibilità che siano rilevabili nuove tipologie di vizi delle multe stradali così notificate, aprendo conseguentemente lo scenario su nuove ragioni di opposizione alle sanzioni amministrative ad esse collegate.

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