Calcolo della quattordicesima mensilità e modalità di tassazione

Calcolo della quattordicesima mensilità e modalità di tassazione

Calcolo della quattordicesimaL’erogazione di una mensilità retributiva ulteriore rispetto alla tredicesima mensilità, è disciplinata dalla contrattazione collettiva: il periodo di maturazione della quattordicesima mensilità non coincide con l’anno solare, ma va dall’1 luglio al 30 giugno dell’anno successivo. Il periodo di corresponsione di questa mensilità aggiuntiva coincide con il termine del periodo di maturazione, e non può comunque andare oltre l’inizio del periodo feriale.

La contrattazione collettiva stabilisce inoltre quali sono gli elementi che costituiscono base di computo per il calcolo della mensilità aggiuntiva, fermo restando il principio per cui gli elementi retributivi in senso proprio, da tenere in considerazione per il calcolo delle mensilità aggiuntive, sono quelli per i quali sussistono congiuntamente i caratteri di:

  • Obbligatorietà: l’erogazione dell’elemento retributivo deve essere imposta dalla legge, da un contratto collettivo o da un accordo aziendale effettivamente vincolante per le parti;
  • Determinatezza: la retribuzione dedotta in contratto deve essere determinata o quantomeno determinabile in base a parametri certi in esso esposti;
  • Continuità: un elemento, qualora corrisposto in maniera regolare e protratta nel tempo, seppure di ammontare varabile, rientra ipso facto nell’ambito della retribuzione propriamente detta.

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Alcuni CCNL elencano in maniera puntuale ed analitica gli elementi retributivi cui fare riferimento, altri, invece, rinviano genericamente alla retribuzione globale di fatto, alla retribuzione normale, alla paga base e così via, generando, in taluni casi, fattispecie poco chiare o foriere di contenzioso.

Modalità di calcolo – La quattordicesima mensilità matura anche durante il periodo di prova e di preavviso e in caso di assenze retribuite totalmente a carico del datore di lavoro, quali ad esempio i periodi di carenza per malattia, ferie, festività e di fruizione dei permessi retribuiti. Quando invece le assenze derivano da un’astensione obbligatoria per maternità, malattia o infortunio, il diritto alla mensilità aggiuntiva resta a carico degli istituti previdenziali e assistenziali che erogano le competenze a loro carico; qualora poi il datore di lavoro sia obbligato dal contratto collettivo ad integrare quanto anticipato per conto degli istituti previdenziali o assistenziali, la mensilità aggiuntiva va corrisposta fino a garantire la retribuzione netta che sarebbe spettata in caso di effettiva prestazione di lavoro: si rende necessario, dunque, determinare l’importo che il datore di lavoro deve aggiungere all’indennità riconosciuta dall’Istituto tenendo presente che tale indennità non è soggetta a contributi previdenziali.

Nel caso di assenze da lavoro non retribuite, come la malattia o l’infortunio oltre il periodo di comporto, la malattia del figlio, l’astensione facoltativa o gli scioperi, la maturazione della quattordicesima non avviene e sarà dunque necessario detrarre l’importo non maturato in ore sulla base del periodo non retribuito per l’assenza.

Il calcolo della quattordicesima mensilità varia in relazione all’inquadramento retributivo applicato al lavoratore:

  • nel caso di lavoratori dipendenti retribuiti in misura fissa su base mensile, la quattordicesima è pari ad una mensilità dello stipendio ordinario;
  • nel caso di lavoratori dipendenti ordinariamente retribuiti ad ore, l’importo della mensilità sarà invece determinato sulla base del divisore orario previsto dal CCNL applicato.
  • in caso di lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o a percentuale (es. cottimo), il calcolo dell’importo della quattordicesima viene effettuato sulla base della media degli elementi fissi e variabili della retribuzione percepita nei 12 mesi precedenti la maturazione del diritto, fatte salve diverse disposizioni contrattuali.

Qualora il rapporto di lavoro sia cominciato o cessato nel corso del periodo di riferimento, l’ammontare sarà riproporzionato con riferimento alla data di assunzione, considerando mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni di calendario.

Ai lavoratori part-time, in ossequio al principio di non discriminazione, spetta la quattordicesima per un importo che va riproporzionato in base all’orario di lavoro ridotto effettivamente prestato. La quattordicesima matura regolarmente anche nel caso in cui il lavoratore è collocato in Cassa integrazione guadagni (CIG) ad orario ridotto; mentre per la CIG a zero ore, che determina la totale sospensione della prestazione lavorativa, la maturazione della quattordicesima scatta soltanto se la sospensione con assenza di ore lavorate non ha durata superiore a quindici giorni nel mese.

Trattamento previdenziale e fiscale – Sotto il profilo previdenziale, la quattordicesima mensilità è imponibile nel mese in cui viene erogata, secondo le regole ordinarie, in materia di contribuzione sia previdenziale che assistenziale.

Anche sotto il profilo fiscale l’importo erogato concorre con le modalità ordinarie alla formazione della base imponibile a norma dell’art. 51 del D.P.R. n. 917/1986. L’imposta sui redditi delle persone fisiche si applica autonomamente sull’importo erogato, al netto dei contributi di assistenza e di previdenza posti a carico del lavoratore: non si opera alcun cumulo con la normale retribuzione mensile.

Il calcolo dell’imposta viene effettuato applicando le aliquote per scaglioni di reddito in vigore nell’anno in cui le somme vengono corrisposte (c.d. principio di cassa).

N.B. Le mensilità aggiuntive non scontano detrazioni fiscali né per lavoro dipendente né per carichi familiari, salvo poi rientrare nel cumulo dei redditi percepiti nell’anno solare ai fini del conguaglio complessivo che il sostituto d’imposta opera nel mese di dicembre.

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