Lavoro prestato da familiari la gratuità non può essere presunta

LAVORO PRESTATO DA FAMILIARI LA GRATUITÀ NON PUÒ ESSERE PRESUNTA

La Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro, con l’approfondimento del 7 maggio 2018, ha esaminato la disciplina della prestazione di lavoro svolta dai familiari di piccoli imprenditori e artigiani, alla luce della sentenza n. 4535 emessa dalla Corte di Cassazione in data 27 febbraio 2018. Prosegue, infatti, l’orientamento giurisprudenziale costantemente orientato sulla liceità del lavoro tra familiari.

L’approfondimento si oppone al parere costantemente contrario dell’INPS che, reputando il rapporto di lavoro instaurato con i familiari un mero strumento di dissimulazione a fini pensionistici, continua a disconoscere tali rapporti, pur in assenza di una norma che vieti esplicitamente al datore di lavoro di assumere un proprio familiare. Ciò accade anche quando il datore di lavoro è una società. Il presupposto sulla base del quale opera l’Istituto è quello della presunzione di gratuità di queste prestazioni, rese per motivi familiari e affettivi: si tratta di una presunzione di dubbia attualità e certamente non assoluta.

Il nostro ordinamento giuridico, infatti, presume in senso assoluto l’onerosità della prestazione di lavoro ed è dunque sugli Ispettori INPS che ricade l’onere di disconoscere il rapporto di lavoro tra familiari dimostrando che esso:

  • non esiste;
  • è svolto a titolo gratuito;
  • si svolge in mancanza del potere di controllo del datore sul dipendente-familiare.

La posizione di Ministero e Ispettorato del Lavoro – Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare 10478 del 2013, ha specificato che sono certamente da considerare collaborazioni occasionali di tipo gratuito quelle:

  • rese dai pensionati, parenti o affini dell’imprenditore;
  • svolte dal familiare già impiegato full time presso altro datore di lavoro, considerato il residuale e limitato tempo a disposizione per poter espletare altre attività o compiti con carattere di prevalenza e continuità presso l’azienda del familiare.

Più recentemente l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la Circolare 50 del 2018, d’accordo con il Ministero l’l’INPS e INAIL, intervenendo in materia di collaborazioni rese dai familiari nell’impresa artigiana, agricola o commerciale ai fini dell’assoggettamento al relativo regime previdenziale, ha definito le linee guida dell’attività di vigilanza concernenti il mero piano della metodologia operativa.

L’Ispettorato, ricordando la necessità che gli ispettori effettuino una valutazione caso per caso delle singole fattispecie, ha sottolineato che costituisce indice di valutazione di occasionalità della prestazione il fatto che l’attività sia prestata per non più di 90 giorni nell’anno. Al di fuori di tali fattispecie, dunque, non è possibile legittimamente presumere la gratuità della prestazione lavorativa.

Il parere della Fondazione Studi – La Fondazione Studi sottolinea dunque che anche il Ministero del Lavoro e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro hanno espresso posizioni non in linea con l’INPS. Secondo un consolidato orientamento, invece, in presenza di indici oggettivi che consentono di riconoscere un effettivo inserimento organizzativo e gerarchico nella organizzazione aziendale nulla osta alla possibilità di riconoscere piena legittimità al rapporto di lavoro subordinato anche tra familiari. I principali indizi di legittimità sono:

  • l’onerosità della prestazione;
  • la presenza costante presso il luogo di lavoro previsto dal contratto;
  • l’osservanza di un orario (nella fattispecie coincidente con l’apertura al pubblico dell’attività commerciale);
  • il “programmatico valersi da parte del titolare della prestazione lavorativa” (del familiare);
  • la corresponsione di un compenso a cadenze fisse.

Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza, dunque, la presunzione di gratuità del lavoro familiare può essere superata fornendo la prova dell’esistenza del vincolo di subordinazione apprezzabile in riferimento alla qualità e quantità delle prestazioni svolte ed alla presenza di direttive, controlli ed indicazioni da parte del datore di lavoro.

La presunzione del lavoro subordinato

(Visited 476 times, 1 visits today)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *