Retribuzioni in contanti stop dal 1° luglio

RETRIBUZIONI IN CONTANTI STOP DAL 1° LUGLIO

ATTESA CONVENZIONE TRA ABI E ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Dall’1 luglio 2018 la legge vieta espressamente il pagamento degli stipendi in contanti: l’intera retribuzione deve essere corrisposta al lavoratore tramite bonifico bancario o postale o comunque strumenti di pagamento elettronici.

Il nuovo obbligo si applica a prescindere:

  • dall’importo;
  • dalla tipologia contrattuale in essere tra le parti;
  • dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto.

La piena operatività della disciplina, tuttavia, è condizionata alla sottoscrizione di una apposita convenzione tra il Governo e le associazioni sindacali e datoriali, con l’ABI (Banche Italiane) e con Poste Italiane, finalizzata alla individuazione degli strumenti di comunicazione idonei a promuovere la conoscenza e corretta attuazione delle nuove disposizioni.

Nuove modalità di pagamento – Stipendi e salari potranno dunque essere pagati unicamente con:

  • bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
  • strumenti di pagamento elettronico;
  • pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  • emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

Ambito di applicazione – È vietato il pagamento degli stipendi in contanti nei confronti dei seguenti rapporti di lavoro:

  • contratto di lavoro a tempo indeterminato;
  • contratto di lavoro a tempo determinato o contratto a termine, anche part-time;
  • contratto di lavoro a tempo parziale o part-time;
  • contratto di apprendistato;
  • collaborazione coordinate e continuative o co.co.co.;
  • lavoro intermittente o accessorio o a chiamata;
  • contratti di lavoro con soci di cooperative;
  • qualsiasi rapporto di lavoro subordinato.

Fattispecie escluse – Dal nuovo obbligo di pagamento con mezzi tracciabili sono esclusi soltanto:

  • i rapporti di lavoro con le PA, già soggette al divieto di effettuare pagamenti di retribuzioni o compensi in contante superiori a 1.000 euro;
  • badanti e colf che lavorano almeno quattro ore giornaliere presso lo stesso datore di lavoro (rientranti nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici);
  • borse di studio;
  • compensi ad amministratore di società;
  • compensi per lavoro autonomo occasionale.

Sanzioni – Per chi paga in contanti gli stipendi sono previste sanzioni con multe che vanno da 1.000 a 5.000 euro per il datore di lavoro o committente che viola l’obbligo. Tali sanzioni sono riferite alla totalità dei rapporti di lavoro, quindi indipendentemente dal numero di violazioni.
Sul punto è bene sapere che il datore di lavoro che viola l’obbligo di tracciabilità dello stipendio non può successivamente ricorrere all’istituto della diffida. Ciò in considerazione del fatto che l’illecito non è materialmente sanabile.

Busta paga pagamento tracciato da luglio 2018

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