Avvisi bonari INAIL 2019 – L’INAIL ripropone l’operazione “avvisi bonari” nella consueta scadenza di settembre.
Ai sensi del DLgs. 46/99, l’Istituto assicuratore è obbligato ad iscrivere a ruolo i crediti per premi non versati alle scadenze previste da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti d’ufficio entro perentori termini di decadenza.

Prima dell’iscrizione a ruolo, gli enti impositori possono concedere un ulteriore termine di 30 giorni ai debitori che manifestino la volontà di sanare la propria posizione contributiva: si tratta di una facoltà e non di un obbligo, ma l’Istituto, di fatto, invia gli avvisi al fine di consentire al debitore di verificare la propria posizione.

Gli avvisi in commento riguardano i titoli, ad esclusione dell’autoliquidazione, con scadenza dal 1° gennaio al 30 giugno 2019. Le attività propedeutiche da parte degli uffici amministrativi INAIL sono già in corso in questi giorni ed hanno particolare rilievo.
Esse infatti tendono a escludere dall’invio tutti quei titoli per i quali sussistono cause legittime di mancato pagamento, come ad esempio la sussistenza di un contenzioso amministrativo o giudiziale che impedisce il normale flusso dell’esecuzione.

Peraltro, la Direzione generale INAIL ha fatto presente che, come già comunicato con la circolare n. 18/2019 (riguardante il nuovo termine per la ripresa dei pagamenti dei premi assicurativi sospesi dati gli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017), l’art. 23 comma 1, lett. e-ter) e lett. b) del DL 32/2019, convertito dalla L. 55/2019, ha sostituito l’art. 48 comma 13, terzo periodo del DL 189/2016, fissando il termine per la ripresa dei pagamenti dei premi assicurativi sospesi al 15 ottobre 2019.
Al riguardo, tali titoli sono stati esclusi dall’operazione centralizzata.

Nel momento in cui le sedi territoriali avranno esaminato la sussistenza e l’esigibilità del credito, provvederanno alla validazione degli avvisi, che consistono in primis in un prospetto degli importi dovuti, valido anche al fine dell’interruzione dei termini prescrizionali.
A partire dal 23 settembre 2019 avverrà dunque la spedizione degli avvisi a cura della Direzione centrale Organizzazione digitale INAIL.

Pagamento entro 30 giorni dalla ricezione dell’avviso

Una volta ricevuto l’avviso, l’azienda dovrà verificare scrupolosamente gli importi indicati, in quanto si tratta di un invito al pagamento entro 30 giorni delle cifre indicate nell’avviso stesso. L’avviso spiega infatti che l’azienda, una volta verificata l’esattezza del credito, deve “provvedere al pagamento entro 30 giorni dalla ricezione dell’avviso per evitare l’avvio delle procedure coattive di legge”.

Se l’azienda – o il professionista che l’assiste – ritiene che le somme richieste non siano dovute, dovrà immediatamente contattare la sede INAIL allo scopo di verificare la fondatezza di quanto ritenuto; si tratta di un adempimento assolutamente necessario in quanto, ove l’azienda non contatti l’Istituto, l’iter proseguirà e vi sarà l’iscrizione a ruolo.

Laddove invece l’importo sia ritenuto dovuto, il datore di lavoro potrà contattare l’Istituto al fine di ottenere una eventuale rateazione avvalendosi anche della nuova disciplina in materia, rilasciata con circolare n. 22 del 29 luglio 2019, intitolata “Rateazioni dei debiti per premi e accessori non iscritti a ruolo. Nuova disciplina approvata con determina presidenziale 23 luglio 2019, n. 227”.

Tale adempimento è necessario anche al fine di mantenere la regolarità contributiva, che è ovviamente compromessa dal mancato pagamento e che può invece essere ottenuta attraverso la rateazione.
A tal fine, è il caso di ricordare che ove l’importo venisse iscritto a ruolo, ai sensi dell’art. 24 del DLgs. 46/99 la titolarità del potere di concedere la dilazione del pagamento dal 1° marzo 2008 spetta agli agenti della riscossione, ai sensi dell’art. 26 del medesimo decreto.

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