Congedo di maternità solo dopo il parto – L’art. 1, comma 485 della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), aggiungendo il comma 1.1 all’art. 16 del DLgs. 151/2001, ha riconosciuto alle lavoratrici, a partire dal 1° gennaio 2019, la facoltà di far “slittare” la fruizione del congedo obbligatorio di maternità, astenendosi dal lavoro esclusivamente dopo il parto, entro i cinque mesi successivi allo stesso, purché il medico specialista del SSN e il medico competente attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della lavoratrice e del bambino.

Questa opzione costituisce una modalità alternativa alla fruizione del congedo di maternità disciplinata dal comma 1 del medesimo art. 16, che vieta di adibire al lavoro la lavoratrice in gravidanza: durante i due mesi precedenti la data presunta del parto; ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto; durante i tre mesi dopo il parto; durante i giorni non goduti prima del parto, nei casi di parto prematuro rispetto alla data presunta. Inoltre, ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, l’art. 20 del DLgs. 151/2001 consente alle lavoratrici di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, sempre a condizione che la certificazione medica lo consenta (c.d. “flessibilità”).

In tale quadro normativo si inserisce la circolare INPS n. 148/2019, che fornisce importanti istruzioni operative ai fini della presentazione della domanda di astensione dal lavoro esclusivamente dopo il parto e delle tempistiche da rispettare per produrre la certificazione medica richiesta, facendo una panoramica di tutte le casistiche che possono verificarsi prima e durante la fruizione del congedo.

Condizione necessaria per astenersi dal lavoro esclusivamente dopo la nascita del bambino è la presentazione della documentazione sanitaria che attesti esplicitamente l’assenza di un pregiudizio per la madre e il nascituro fino alla data presunta del parto o fino all’evento del parto, nel caso avvenga successivamente alla data presunta. Nel primo caso, precisa l’Istituto di previdenza, lo svolgimento dell’attività lavorativa sarà consentita fino al giorno antecedente alla data presunta del parto, con conseguente inizio del congedo dalla data presunta stessa e per i cinque mesi successivi.

L’acquisizione della documentazione sanitaria deve avvenire nel corso del settimo mese di gravidanza e, per le lavoratrici dipendenti deve essere prodotta al proprio datore di lavoro e all’INPS entro la fine del settimo mese di gestazione; le lavoratrici iscritte alla Gestione separata sono tenute a produrre i predetti certificati medici al proprio committente e non anche all’INPS, al quale andrà solamente comunicata la scelta di lavorare per tutti i nove mesi della gravidanza, ai fini della verifica della sussistenza de requisito contributivo richiesto per l’erogazione dell’indennità.

Passando in rassegna una serie di casistiche, l’Istituto di previdenza precisa che se la lavoratrice fruisce della flessibilità ex art. 20 del DLgs. 151/2001, potrà comunque scegliere, nel corso dell’ottavo mese, di fruire del congedo di maternità dopo il parto, producendo la certificazione sanitaria entro la fine dell’ottavo mese di gravidanza. In caso di parto fortemente prematuro, ossia avvenuto prima dell’ottavo mese di gestazione, l’eventuale scelta di fruire del congedo di maternità dopo l’evento sarà considerata come non effettuata e alla lavoratrice verranno conteggiati nel congedo anche i giorni che intercorrono tra la data effettiva del parto e l’inizio dei due mesi “ante partum” (art. 16, comma 1, lett. d) del DLgs. 151/2001).

Precisato che, visto il dettato della norma, che consente la fruizione del congedo esclusivamente dopo il parto “entro i cinque mesi successivi allo stesso”, non sarebbe possibile eccedere tale limite temporale sospendendolo e rinviandone la fruizione per il ricovero del figlio minore, l’INPS passa ad esaminare i casi di insorgenza di un periodo di malattia prima dell’evento del parto.

Come detto, la facoltà di lavorare sino al parto è subordinata allo stato di buona salute della gestante e del nascituro e l’eventuale insorgenza di qualsiasi processo morboso prima del parto comporta un rischio per la salute di entrambi, così determinando l’inefficacia della domanda di fruizione del congedo esclusivamente dopo il parto, anche laddove autorizzato dalla documentazione sanitaria. Il periodo di congedo inizia quindi dal giorno in cui insorge la malattia.

Per scegliere di avvalersi dell’astensione post partum in esame occorre che la lavoratrice selezioni la specifica opzione al momento della presentazione telematica della domanda di indennità di maternità, che, ricorda l’Istituto di previdenza, deve essere presentata prima dei due mesi che precedono la data prevista del parto e, in ogni caso, non oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile. La documentazione medica dovrà invece essere presentata in originale alla struttura territoriale competente o spedita con raccomandata, in un plico chiuso riportante la dicitura “Contiene dati sensibili”.

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